Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla valutazione e alla decisività delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 proc. pen. è meramente reiterativo dell’identica questione sollevata con il gravame e risolta dall Corte di appello ai fogli 2 e 3 della sentenza impugnata, con motivazione conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente natura di “diritto consolidato” – espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (In applicazione principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell’autore del reato dalla stessa effettuato con certezza. nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, n corso delle indagini, ad opera di un informatore)», (Sez. 4 – , Sentenza n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01);
considerato che a fronte di ciò i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerar non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, ancora, che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuri ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenz impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.