Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4844 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4844 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in SVIZZERA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 42823 del 14 ottobre 2024, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Bergamo, ha ritenuto COGNOME NOME (nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, della società RAGIONE_SOCIALE) responsabile del delitto previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, già così riqualificato dalla sentenza annullata il fatto originariamente contestato, relativo all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, per aver indicato nel Modello IVA relativo al periodo di imposta 2015 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla D.M. RAGIONE_SOCIALE per un imponibile di euro 2.830.918,00 e IVA per euro 622.723,00. Ha quindi rideterminato la pena in aumento in mesi sei di reclusione, in luogo di quella di anni uno di reclusione determinata in primo grado, così pervenendo alla condanna del ricorrente alla pena finale complessiva di anni
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due di reclusione; confermava nel resto la pronuncia di prima grado. Con successivo provvedimento di correzione di errore materiale, è stata inserita la dicitura relativa all ‘ ordine di sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie.
I giudici hanno accertato che l ‘impianto accusatorio era stato provato sia mediante i contenuti del verbale di contestazione redatto dai Finanzieri del Nucleo Economico della G.d.F. di Pisogne, all ‘ esito della verifica fiscale condotta nei confronti della ditta emittente RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che attraverso quanto riportato nell ‘ avviso di accertamento redatto dal personale dell ‘ Agenzia delle Entrate di Bergamo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE,società rappresentata, all ‘ epoca dei fatti, dall ‘imputato. In particolare, benché dai dati ricavati tramite spesometro integrato risultasse che la D.M. RAGIONE_SOCIALE aveva emesso, nel corso del 2015, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fatture per un imponibile di euro 2.830.918 oltre iva, dall ‘ accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza era emerso che l ‘ emittente non era un soggetto economico effettivamente operativo.
Invero, la RAGIONE_SOCIALE, pur dichiarando quale oggetto sociale l ‘ attività di commercio all’ingrosso di materiale ferroso, plastico e derivati, non aveva in concreto alcuna capacità e struttura imprenditoriale, non avendo segnalato alcun fornitore del materiale trattato, non avendo una sede operativa per il pratico svolgimento della propria attività, non avendo mai avuto personale alle proprie dipendenze, non avendo mai incassato gli importi fatturati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e all ‘unica altra cliente. Inoltre, anche la società RAGIONE_SOCIALE era priva di qualsiasi struttura di impresa, per cui era stata accertata l ‘inesistenza oggettiva delle operazioni, con la conseguente falsità delle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA presentate dalla RAGIONE_SOCIALE ate · Th wo —tiAs . ! i rare elementi passivi fittizi in riferimento all’imponibile e all’iva apparentemente versata, rivenienti proprio nel ‘t44i , GLYPH o’g operazioni falsamente fatturate. L ‘annullamento era stato disposto,re – rmd —- Chè i1 (A t GLYPH t fatto Lad , asse qualificato ai sensi dell ‘art. all ‘ art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla soglia minima di punibilità, poiché all ‘epoca del fatto la norma penale prevedeva che l ‘ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all ‘imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, dovesse essere superiore al 10% dell ‘ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro tre milioni (e non due milioni, come ritenuto in sentenza).
La Corte d ‘appello di Brescia, in sede di rinvio, ha confermato la condanna, ” , A -t& rilevando che il quantum complessivo diitgop 2.830.918 delle fatture passive per prestazioni inesistenti, confluite nelle dichiarazioni fiscali IVA ed imposte dirette,
oggetto di censura, è largamente superiore al 10% dell’imponibile, che, come già evidenziato nella prima sentenza, è pari a euro 2.834.810, per cui ricorre il requisito richiesto in alternativa al superamento nella cifra di tre milioni di euro, per la sussistenza del reato.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a un unico motivo.
2.1. La parte deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al fatto che è stata ritenuta integrata la fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 pur in assenza d dichiarazione infedele, dal momento che erano stati accertati come elementi inveritieri gli elementi attivi.
Si deduce l’illegittimità della riqualificazione del fatto, in quanto assunta in violazione del diritto di difesa. Si evidenzia che la dichiarazione infedele si ha quando il contribuente inserisce elementi passivi fittizi ovvero occulta elementi attivi. Nel caso di specie la Corte di appello aveva dichiarato sia gli elementi attivi che quelli passivi * ricadenti negli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, ma non già l’ipotesi residuale di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, che riguarda una realtà alterata, ma comunque esistente.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha pronunciato condanna per il delitto di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000. La sentenza rescindente aveva ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla sentenza della Corte d’appello del 30 gennaio 2024 laddove la condotta originariamente contestata sub art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 era stata riferita al diverso delitto di cui all’art. 4 d.ls. cit., valorizzando gli el di prova acquisiti al processo e fondando la decisione sugli stessi. In tal modo, secondo la sentenza rescindente, la Corte d’appello era pervenuta, correttamente, ad una pronuncia di condanna per un unico reato, nel quale è stata sussunta la condotta contestata, meno grave di quellcAinizialmente contestato.
La sentenza rescindente ha poi disposto l’annullamento con rinvio perché il giudice del rinvio verificasse se gli elementi passivi individuati integrassero i reato di dichiarazione infedele e se fosse stata superata o no la soglia minima di
tre milioni di euro richiesta all’epoca dei fatti dal disposto di cui all’art. 4 D.Lgs. 74 del 2000, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale testo prevedeva che l’imposta evasa dovesse essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro “centocinquantamila” (così l’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit. prima della riforma) e che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, dovesse essere superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore ad “euro tre milioni” (così l’art 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. anteriforma).
La Corte d’appello di Brescia con la sentenza ora impugnata, in sede di rinvio, ha confermato la condanna, rilevando che il quantum complessivo di euro 2.830.918 delle fatture passive per prestazioni inesistenti, confluite nelle dichiarazioni fiscali IVA ed imposte dirette, oggetto di censura, è largamente superiore al 10% dell’imponibile, che, come già evidenziato nella prima sentenza, è pari a euro 2.834.810, per cui ricorre il requisito richiesto in alternativa a k i-t 4 superamento ulke)- cifra di tre milioni di euro, per la sussistenza del reato.
Il motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esistenza di una dichiarazione infedele, per non essere stati accertati gli elementi attivi come veritieri; secondo il ricorrente per la configurabilità de reato solo gli elementi passivi devono essere inesistenti, mentre quelli attivi devono essere reali. Per poter determinare il superamento delle imposte evasa nella misura del 10%, deve essere giudizialmente accertata l’esistenza e la quantificazione del valore degli elementi attivi, che comprendono ricavi, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
La tesi è manifestamente infondata. L’art. 4, comma 1, letta b del D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; GLYPH b) GLYPH l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si ti conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi att passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente app sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevan ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’eser competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibil valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore a 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previst comma 1, lettere a) e b).
Nel caso di specie, a fronte di un imponibile dichiarato di euro 2.834.81 etz r il valore delle fatture passive fittizie è pari a euro 2.830.918, quindi, somma t 1, coincidente agli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Le deduzioni del ricorrente non tengono conto, in primo luogo del dato testuale appena evidenziato che pone in alternativa, mediante la disgiuntiva o presupposto della fittizietà degli elementi passivi e quello della dichiarazio elementi attivi inferiori (” indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [4″). Ciò in funzione della ratio sottesa al delitto contemplato dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. La fattispecie, infatti, si car per la carenza di qualsiasi connotato di fraudolenza, essendo impostata su cri di selezione delle offese penalmente rilevanti, di talché, ciò che rileva è i dell4 inesistenzeA degli elementi passivi, o, in alternativa, di quelli attivi, sono quelli idonei a incidere sull’imponibile fiscale.
Nella condotta in esame, alla falsa registrazione attuata e alla f dichiarazione consegue GLYPH l’evasione dell’imposta, che effettivamente e concretamente non viene correttamente calcolata e non viene corrisposta. Infatt dalla semplice lettura dell’art. 4 richiamato, emerge che lo stesso non ric alcun carattere iingt,vn:gtoti F ò A dAla condotta posta in essere, essendo sufficiente una mera dichiarazione infedele in quanto non conforme alla realtà, proposta fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 896 07/11/2019 (dep. 2020).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ri
che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025