Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42283 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42283 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 21 settembre 2020, con la quale RAGIONE_SOCIALE era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere – in qualità di titolare dell’impresa indiv RAGIONE_SOCIALE – indicato elementi passivi inesistenti per un ammontare di 975.786,00 euro, superiore al 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, pari 1.438.333,00 euro, al fine di evadere le imposte sui redditi (pari a 431.989,00 euro) e sul valore aggiunto (pari a 204.919,26 euro), nel periodo di imposta 2013.
Rilevato che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge processuale, nonché, la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reat ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all’art. 192 proc. pen;
che, in particolare, l’imputato afferma che la sua penale responsabilità è stata provata solo sulla base della contabilità della RAGIONE_SOCIALE con cui non intratteneva alcun rapporto commerciale.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità sollevare doglianze volte a rivalutare la lettura delle fonti probator relazione alla quale la sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente;
che la sentenza impugnata fa applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il delitto di dichiarazione infedele ha natura di rea istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Sez. 3, n. 381 de 14/12/2022, dep. 10/01/2023, Rv. 283915);
che in motivazione la Corte ha specificato che, il ricorrente non ha mai allegato alcuna documentazione che provi che le operazioni contabili siano state realmente realizzate e, che gli elementi passivi non siano, quindi, fittizi;
che la fittizietà delle operazioni risulta, infatti, dai controlli incrociati de contabilità dei soggetti coinvolti, mentre non è credibile che i pagamenti di rilevante enti siano stati effettuati per contanti, senza far risultare alcun passaggio di denaro alle d imprese e senza conservare alcuna documentazione idonea;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
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