Dichiarazione di Incompetenza: La Cassazione Chiarisce la Non Impugnabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un provvedimento con cui un giudice si limita a emettere una dichiarazione di incompetenza non è direttamente impugnabile. Questa decisione offre spunti importanti sul corretto iter processuale da seguire in questi casi, evitando ricorsi destinati all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Rideterminazione della Pena
La vicenda trae origine dall’istanza di un condannato che, tramite il suo difensore, aveva richiesto alla Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, di rideterminare la propria pena. La richiesta era motivata dallo scioglimento di un cumulo di pene a seguito dell’avvenuta espiazione di alcuni reati considerati “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Contrariamente alle aspettative del richiedente, la Corte d’Appello di Lecce, con un’ordinanza del 12 giugno 2024, non ha deciso nel merito, ma ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla questione.
Il Ricorso in Cassazione e la Regola Generale
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, sostenendo l’erroneità della decisione della Corte territoriale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di un principio consolidato.
L’Inammissibilità del Ricorso Contro la Dichiarazione di Incompetenza
La Cassazione ha fondato la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 591, comma 1, lett. b), e 568, comma 2, del codice di procedura penale. La giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite (sentenza n. 42030 del 2014), è unanime nel ritenere che le ordinanze con cui un giudice si limita a dichiarare la propria incompetenza e a disporre la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente non sono appellabili.
Il motivo è di natura procedurale: un provvedimento di questo tipo non è “attributivo di competenza”, ma si limita a negarla. L’impugnazione è ammessa solo contro i provvedimenti che, al contrario, affermano la competenza di un giudice. Se anche il secondo giudice, ricevuti gli atti, si dichiarasse a sua volta incompetente, si verificherebbe un “conflitto di competenza”, che verrebbe risolto d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 28 del codice di procedura penale. L’impugnazione diretta è quindi uno strumento improprio in questa fase.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e si basano su una logica di economia processuale e di corretta applicazione delle norme procedurali. Permettere l’impugnazione di una mera dichiarazione di incompetenza creerebbe un’inutile duplicazione di giudizi. Il sistema prevede già uno strumento specifico per risolvere i dubbi sulla competenza: il conflitto. Quando un giudice si dichiara incompetente, non sta emettendo una decisione finale sul diritto della parte, ma sta solo indicando la corretta sede processuale. La questione della competenza troverà la sua soluzione definitiva o con l’accettazione del giudice designato o, in caso di un secondo diniego, con la risoluzione del conflitto da parte della Cassazione. Il ricorso immediato, pertanto, è superfluo e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strada per contestare una dichiarazione di incompetenza non è il ricorso per cassazione. Tentare questa via porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di seguire scrupolosamente le regole procedurali, individuando i corretti strumenti previsti dall’ordinamento per far valere le proprie ragioni, al fine di evitare sanzioni e ritardi processuali.
È possibile impugnare direttamente un’ordinanza con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, un’ordinanza che si limita a dichiarare l’incompetenza non è direttamente impugnabile. Non è un provvedimento che attribuisce competenza e, pertanto, non rientra nei casi previsti dall’art. 568, comma 2, del codice di procedura penale.
Qual è la procedura corretta se un giudice si dichiara incompetente?
Il giudice trasmette gli atti al giudice che ritiene competente. Se anche quest’ultimo si dichiara incompetente, si genera un conflitto di competenza che deve essere risolto dalla Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 28 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile contro una dichiarazione di incompetenza?
La parte che propone un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42408 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
[ dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2024 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su un’istanza di rideterminazione della pena in seguito allo scioglimento del cumulo per avvenuta espiazione di reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen., avanzata da NOME COGNOME
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, sostenendo l’erroneità della dichiarazione di incompetenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., stante il disposto dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e la sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell’art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014 , Rv. 260242; vedi anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.»; analogamente Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
D Consigliere estensore
Il Presidente