Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 717 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 717 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Trapani il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; uditi per l’imputato gli AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi e NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e di non doversi procedere per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 aprile 2019 il Tribunale di Trapani ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Con sentenza in data 19 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e dell’imputato personalmente nella misura di euro 282.666,67.
La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione.
Con il primo deduce la violazione di legge, perché l’imputato aveva correttamente applicato il reverse charge alla cessione di immobili e mancava il dolo specifico di evasione.
Con il secondo denuncia la violazione di legge, perché la confisca non aveva tenuto conto della quota parte di profitto riversata all’Erario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso è reiterativo del secondo motivo di appello senza valutazione critica della sentenza impugnata. Secondo la difesa, l’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, prevede che il contribuente debba avvalersi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento, con esclusione quindi degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o della sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In qu casi, ricorrerebbe, al limite, la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. I Giud hanno però accertato, sulla base degli atti di compravendita immobiliare ] che l’alienante società RAGIONE_SOCIALE aveva incamerato non solo il prezzo della vendita, ma anche VIVA, salvo poi non versarla e dichiarare di aver fatto ricorso all’inversione contabile attraverso l’emissione di due fatture, non rinvenute dal Curatore fallimentare nella contabilità dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE, ma successivamente formate e prodotte dall’alienante nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria avverso l’avviso di accertamento. Pertanto, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte territoriale ha ulteriormente ribadito che, solo risalendo al testo dei contratti di compravendita, l’Amministrazione finanziaria aveva potuto accertare che la venditrice aveva optato per il regime ordinario, dichiarando di aver incassato l’intero prezzo comprensivo di IVA, rilasciandone quietanza liberatoria. Di qui le condotte artificiose attive integrative del reat ascritto, perché non vi era stata alcuna inversione contabile giustificante l’omesso versamento dell’IVA. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Del pari inconsistente è il secondo motivo, poiché, siccome l’imputato non ha chiesto al giudice di appello l’accertamento del tributo già pagato in virtù della rateizzazione, deve sottoporre la relativa questione al giudice dell’esecuzione. La statuizione del comma 2 dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituit dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione della stessa in
difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021, COGNOME, Rv. 281480-01). E’ compito pertanto del pubblico ministero nella fase cautelare (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, COGNOME, Rv. 265043-01) o del giudice della cognizione nel corso del giudizio a cognizione piena o del giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile verificare, in seguito all’ istanza di parte, l’entità della confisca in ca di pagamento dei tributi.
La difesa ha eccepito infine la prescrizione in sede di discussione innanzi a questo Collegio. Non ha tuttavia contestato che la consumazione del reato è stata indicata al 30 settembre 2014 né ha considerato che sia stata applicata la recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., per cui la prescrizione si matura al 30 settembre 2024.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 30 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente