Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43565 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43565 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Busalla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Genova ha assolto l’imputato COGNOME, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, in relazione ai reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per avere nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2013 a fini Iva, indicato elementi passivi fittizi utilizzando n fatture per operazioni inesistenti emesse da COGNOME, quale libero professionista (capo A) e di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché il medesimo NOME, quale libero professionista, al fine si consentite a RAGIONE_SOCIALE l’evasione dell’Iva, emesso nei confronti della medesima società le fatture per operazioni inesistenti di cui al capo A).
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale segnatamente l’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
La corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il reato in questione considerando inesistenti le operazioni economiche sottese ai documenti di cui al capo A). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrata l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni in ragione della indicazione generica RAGIONE_SOCIALE prestazioni indicate e dall’assenza di un contratto stipulato tra l’imputato e la RAGIONE_SOCIALE, di cui è il leg rappresentante, e dall’assenza di pagamenti. Tale conclusione risulterebbe smentite, o contraddette, / dalle risultanze processuali: il mancato pagamento sarebbe spiegabile dalla dicitura contenuta nelle fatture che prevedono “la rinuncia sull’intera parte imponibile a copertura del costo” e, quanto al contenuto della prestazione, stante la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE ricoperta dal Catasso, non era necessaria alcuna specificazione rispetto all’attività svolta mediante mandato sociale ai sensi degli artlt. 1703, 1704 e 1709 cod. civ. e il correlato diritto al compenso sarebbe appunto rinunciabile e sarebbe stato rinunciato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione e alla violazione di legge in relazione all ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 luogo dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i reati di dichiarazione- fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo che l’abbattimento sia dell’imponibile che della corrispondente Iva non si riferirebbe, come ritenuto nella sentenza, ad elementi passivi, bensì ad elementi attivi fittizi perché indicati in misura inferiore rispetto al reato: volume di affa RAGIONE_SOCIALE indicato in C 50.184,00 in luogo di C 125.936,00. Trattandosi di indicazione di elementi attivi fittizi e non di elementi passivi, non ricorrerebbe reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e il reato di cui all’art. 4 d.lg marzo 2000, n. 74, non sarebbe punibile per mancato superamento della soglia di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato l’intesse ad impugnare, con il ricorso per cassazione, la sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse del ricorrente a
rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 – 01), nel merito i motivi di ricorso sono inammissibili, per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell’impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce, già, causa di inammissibilità e sono anche diretti a richiedere una diversa e alternativa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove parimenti non consentita in questa sede e manifestamente infondate.
Nel rammentare che, come più volte affermato da questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritt dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), rileva, il Collegio, l’insussistenza dei dedotti vizi denunciati.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che, in presenza di c.d. doppia conforme, si saldano per costituire un unico complesso argomentativo, poggia su un solido apparato argomentativo nel quale i giudici territoriali hanno preso in esame le doglianze difensive e le hanno puntualmente e diffusamente disattese con motivazione ineccepibile.
La tesi difensiva propugnata nel ricorso per cassazione appare del tutto eccentrica rispetto alla ratio decidendi che risulta ben chiara dalla lettura della sentenza. In altri termini, la questione agitata di rinuncia al compenso quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, della non necessità di mandato per lo svolgimento dell’attività professionale, introdotte con il ricorso per cassazione, per giustifica il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture, non si coniuga con la sentenza impugnata che, al contrario, espone puntualmente le ragioni della decisione.
La decisione impugnata ha fondato la dimostrazione dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni indicate nelle sette fatture, registrate nella contabilità della RAGIONE_SOCIALE emesse dall’imputato quale libero professionista della medesima società, in ragione della generica indicazione dell’attività svolta, del mancato pagamento oltre che della mancata registrazione RAGIONE_SOCIALE medesime nellat dichiarazioni del NOME, quale persona fisica, mancata registrazione per evitare il versamento dell’Iva, elementi non superati dalla tesi difensiva, svolta nei motivi di appello, secondo cui si trattava di pro-forma di fatture registrate nella contabilità della RAGIONE_SOCIALE
errore, e, quanto all’oggetto, le fatture riguardavano prestazioni effettuate nei confronti di altra società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato è parimenti legale rappresentante, tesi difensiva, peraltro, abbandonata con il ricorso per cassazione con il quale si agitano questioni che non si confrontano con la decisione.
La censura mossa con il ricorso per cassazione (rinuncia al compenso) risulta priva di critica specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione che, invece, appar sotto tutti i profili sorretta da congrua motivazione fondata sul perimetro RAGIONE_SOCIALE acquisizioni probatorie.
5. Anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
La corte territoriale ha disposto sul punto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ha risentito il teste COGNOME, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale, con specifico riferimento al tema in questione, ha rilevato che le sette fatture per operazioni inesistenti erano state registrate in riduzione del complessivo imponibile, e dunque nella dichiarazione erano stati indicati elementi passivi fittizi (costi per la prestazione asseritamente indicata nelle fatture e relativ iva ) e ciò integra il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e non quell di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del citato decreto, che punisce l’utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa, ma non richiede alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del Fisco (Sez. 3, n. 26723 dei 18/03/2011, COGNOME, Rv. 250958 01; Sez. 3, n. 46785 del 10/11/2011, Rv. 251623 – 01; Sez. 3, n. 30686 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 270294 – 01; Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 275698 – 01).
Questa Corte, con la pronuncia COGNOME ha chiarito che il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell’imponibile con l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi), e di sottofatturazione. chiaro che se la riduzione degli elementi positivi avviene mediante indicazione di elementi passivi fittizi per effetto di utilizzazione di fatture per operazi inesistenti si ricade nell’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e non ‘ -quello di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del citato decreto. E ciò in coerenza con il sistema punitivo del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 secondo cui il reato di dichiarazione infedele è punito meno gravemente dei reati ex articoli 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, per la mancanza di mezzi fraudolenti di supporto alla condotta, che è pertanto stimata come meno insidiosa, per l’assenza di azioni fraudolente idonee a mettere in pericolo l’accertamento. Da cui la conseguenza che se la
riduzione dei costi avviene mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si ricade della violazione di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Quanto al caso in esame, non si versa in un caso di omissione di elementi attivi bensì di indicazione di elementi passivi documentati dalle fatture per operazioni inesistenti che sono state utilizzate nella dichiarazione per ridurre l’imponibile e l’iva a debito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12/09/2023