Dichiarazione fraudolenta: quando gli indizi bastano per la condanna
La dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rappresenta una delle fattispecie più gravi nel panorama dei reati tributari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini probatori necessari per confermare la responsabilità penale del contribuente, ponendo l’accento sulla validità degli indizi raccolti durante le indagini.
Il caso della dichiarazione fraudolenta e le fatture false
La vicenda trae origine dalla condanna di un contribuente per aver indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi, supportati da fatture relative a prestazioni mai realmente effettuate. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che l’accertamento si basasse esclusivamente su un metodo induttivo dell’Agenzia delle Entrate, privo di prove concrete circa l’inesistenza delle operazioni.
Secondo la difesa, la mancanza di una prova diretta avrebbe dovuto condurre all’assoluzione, contestando il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, definendo le doglianze come generiche e manifestamente infondate.
La prova indiziaria nella dichiarazione fraudolenta
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che il fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di prove dirette, purché esistano indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano dettagliatamente indicato gli elementi che portavano a ritenere le operazioni come inesistenti, rendendo la motivazione logica e coerente.
L’utilizzo del metodo induttivo da parte dell’amministrazione finanziaria, se supportato da riscontri oggettivi e non illogici, può dunque costituire la base per l’accertamento del reato di dichiarazione fraudolenta. La Cassazione ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata nel ritenere sufficiente tale impianto probatorio per superare la presunzione di innocenza.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Suprema Corte si fondano sulla natura generica del ricorso presentato. Il ricorrente non è riuscito a scardinare la logicità della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte sul metodo di accertamento. I giudici hanno evidenziato che la prova indiziaria, quando rispetta i criteri di gravità e precisione, ha piena dignità nel processo penale tributario. Inoltre, è stato rilevato che la sentenza di merito conteneva un’analisi dettagliata di tutti gli elementi di fatto che escludevano la realtà delle prestazioni fatturate, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento probatorio.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questa decisione conferma il rigore dei giudici di legittimità nel contrasto all’evasione fiscale attuata tramite frodi documentali, ribadendo che la solidità di un impianto indiziario ben costruito è sufficiente a sostenere una condanna definitiva per il reato di dichiarazione fraudolenta.
Cosa si intende per dichiarazione fraudolenta?
Si tratta di un reato fiscale commesso indicando nella dichiarazione dei redditi o dell’IVA elementi passivi fittizi supportati da fatture per operazioni mai avvenute.
Si può essere condannati solo sulla base di indizi?
Sì, il codice di procedura penale permette di fondare una condanna su indizi, a patto che siano gravi, precisi e concordanti tra loro.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente perde la possibilità di una revisione della sentenza, deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42776 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42776 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME,, condannato alle pene legge in ordine al reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatt operazione inesistenti, lamenta il vizio di motivazione in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/ ritenuta assenza di prova circa l’inesistenza delle prestazioni, dedotta dall’Agenzia delle e con “ricorso ad un metodo induttivo”;
Considerato che il motivo in parola contiene doglianze generiche, rispetto alla non illog motivazione contenuta in sentenza, e, comunque, manifestamente infondate alla luce della previsione di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e della consolidata giurispruden legittimità sul punto, che consente di ritenere provato il fatto in base ad indizi gravi, concordanti quali non illogicamente sono quelli dettagliatamente indicati in sentenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.