Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
TERZA SEZIONE
– Presidente –
–
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Lusia (Ro) il
22/05/1952, avverso la sentenza del
02/11/2023
della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
NOME
Sent.
.
n.J0~
RITENUTO IN FATTO
L Con sentenza del 18 ottobre 2021, ìl Tribunale di Rovigo condannava NOME alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 74/2000, disponendo altresì confisca per equivalente per la complessiva somma di euro 253.445,96.
Con sentenza del 02 novembre 2023, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge ex art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., laddove la sentenza ha omesso di dichiarare l’estinzione del reato di cui al capo B), per intervenuta prescrizione.
In sintesi, la difesa deduce che il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo B) della rubrica, si prescrive col decorso del termine di dieci anni. Osserva, conseguentemente, che il reato deve ritenersi consumato alla data di emissione dell’ultima fattura relativa ad operazioni inesistenti ed emessa nella data del 31/07/2013, con conseguente estinzione per prescrizione alla data del 31/07/2023, data precedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello di Venezia, intervenuta il 02/11/2023.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta ai sensi dell’art 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza degli artt. 15 e 81 cod. pen., 2, 3 e 8 d.lgs. n. 74/2000, 41, 46 e 47 d.l. n. 331/1993, nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Deduce la difesa che il ricorrente Ł stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo C) della rubrica, per aver indicato fatture di vendita qualificate come non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331/1993, ma in realtà relative ad operazioni di cessione oggettivamente inesistenti. Osserva, conseguentemente, la difesa che il ricorrente non ha indicato un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo degli elementi attivi, nØ ha indicato elementi passivi fittizi, come richiesto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 3 l. n. 74/2000, indicando esattamente i ricavi espressi dalle fatture relative ad operazioni inesistenti che si sostanziano in elementi attivi e non certo in elementi passivi. Argomenta ancora il ricorrente che la contestata fraudolenza della dichiarazione annuale cade non sulla quantificazione della base imponibile,
ma sulla corretta identificazione dell’aliquota applicabile dell’esatto imponibile indicato in dichiarazione; prosegue il ricorrente nel sostenere che l’indicazione in dichiarazione di voci di IVA a credito non costituisce elemento oggettivo del reato -ovverosia riduzione deliberata di ricavi o aumento artificioso di costi ed Ł diverso dal concetto di base imponibile IVA.
Deduce ancora il ricorrente che, nel caso di cessioni intracomunitarie, oggetto del processo, il cedente, ai sensi dell’art. 46, comma 2, d.l. n. 331/1993, deve emettere fattura numerata con l’indicazione che trattasi di operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 331/1993 e, ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.l. n. 331/1993, le fatture relative devono essere registrate distintamente ed esclusivamente nel registrò delle fatture emesse, senza ulteriori annotazioni. Quindi nessuna voce di IVA a credito deve essere annotata e nessun credito IVA Ł conseguenza della annotazione delle relative fatture.
Osserva, infine, il ricorrente che la norma di cui all’art. 3 l. n. 74/2000 esclude dall’ipotesi criminosa l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che resta invece condotta penalmente rilevante e piø severamente punita dall’art. 2 l. n. 74/200 -, valorizzando ogni diverso documento. Prosegue il ricorrente nel senso che la condotta di cui all’art. 3 l. n. 74/2000 contestata al capo C) Ł sanzionata in maniera esaustiva dall’art. 8 l. n. 74/2000 contestato al capo B), precisando che il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti si consuma all’atto della emissione della fattura ed integra un reato di pericolo astratto, dove la pericolosità risiede nel fatto che non Ł necessario che i documenti falsi vengano. utilizzati nelle dichiarazioni, mentre l’astrattezza si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sul motivo di appello concernente il superamento della soglia di punibilità, avendo il ricorrente censurato, con apposito motivo di appello, l’errore commesso dal giudice di primo grado nell’individuare il valore degli elementi attivi sottratti all’imposizione.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa lamenta ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza degli artt. 253, 63, 64, 65 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente deduce di aver eccepito l’inutilizzabilità del questionario inviato dalla RAGIONE_SOCIALE Finanza a RAGIONE_SOCIALE il 23/03/2016, i documenti consegnati alla RAGIONE_SOCIALE di Finanza in ragione di detto questionario, ogni altro documento acquisito ed ogni attività compiuta sino al 20/10/2017, data in cui al ricorrente Ł stata notificata l’informazione di garanzia, ivi compresi i processi verbali di constatazione della RAGIONE_SOCIALE di Finanza di Loreo del 21/11/2016 e di Rovigo del 19/10/2017, nonchØ il sequestro probatorio del 20/10/2017. Tali atti, sostiene la difesa, ai fini della prova di resistenza, avevano avuto una concreta utilizzazione processuale per affermare la responsabilità del ricorrente del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, dal momento che i testi escussi avevano riferito di esser pervenuti alla conclusione della natura fittizia delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dei questionari e della documentazione acquisita in sede di processo verbale di constatazione.
Osserva analogamente la difesa, in ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, di aver anche eccepito l’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della RAGIONE_SOCIALE delle Dogane e dei Monopoli del 31/08/2016, con particolare riferimento alle fatture di vendita emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di società romena, nonchØ a tutta la documentazione contabile ed extracontabile acquisita comprovante l’annotazione delle fatture stesse e alle risposte rilasciate da NOME COGNOME alle domande formulate dai verbalizzanti.
2.5 Con il quinto motivo, la difesa lamenta ai sensi dell’art 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza degli artt. 62-bis, 81, 133 e 163 cod. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Deduce innanzitutto il ricorrente che l’aumento di pena per il reato ex art. 3 d.lgs. n. 74/2000 Ł illegittimo per i motivi esposti, mentre l’aumento di pena per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 Ł illegittimo per la intervenuta prescrizione del reato.
Osserva poi la difesa che gli episodi penalmente rilevanti sono meno di quelli valorizzati dalla Corte veneziana e sono tutti riferiti ad un unico anno d’imposta, sottolineando l’incensuratezza del ricorrente e la sua estraneità a qualsivoglia indagine successiva ai fatti per cui Ł processo, rendendosi così meritevole delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva ancora la difesa che la Corte di appello nell’individuare, quali elementi ostativi al delle circostanze attenuanti generiche, l’assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza mediante il pagamento dei debiti tributari, non abbia tenuto conto delle effettive condizioni economiche del
ricorrente e del fatto che il debitore d’imposta non sia il ricorrente personalmente, ma la società dallo stesso rappresentata.
Deduce inoltre il ricorrente che la rideterminazione della pena inflitta, in ragione dei motivi di ricorso sollevati, consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto al quale la sentenza di appello risulta immotivata.
Lamenta infine il ricorrente l’assenza di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale, oltre a ribadire l’intervenuta prescrizione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestato al capo B), rileva che anche le ipotesi contestate nei capì A) e C) risultano prescritte. Infatti, in entrambe le vicende criminose contestate, la dichiarazione “modello società di capitali 2014 per l’esercizio finanziario 2013” Ł stata presentata in Rovigo il 29/09/2014, sicchŁ il termine di prescrizione decennale Ł decorso il 29/09/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso relativo alla intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestato al capo B) della rubrica.
Questa Corte ha affermato che, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, istantaneo, che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ave si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282918 01; Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, COGNOME, Rv. 274865).
Pertanto, tenuto conto che l’ultima fattura Ł stata emessa il 31/07/2013 e che Ł intervenuto un periodo di sospensione di sessanta giorni, il termine di prescrizione decennale Ł decorso il 29/09/2023.
Ne consegue che, alla data della pronunzia della sentenza impugnata, resa il 02/11/2023, era già decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo B), con la conseguente fondatezza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente. Tanto comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo B) estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
Il ricorrente, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, Ł stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, ascritto al capo C), per essersi avvalso di mezzi fraudolenti consistiti nell’annotare, per l’anno 2013, le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società romena RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo di euro 385.184,00, fatture considerate dalla società emittente come intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 331 del 1993.
Dette fatture, tuttavia, secondo i giudici di merito, non possedevano requisiti di non imponibilità di cui al richiamato art. 41 d.l. n. 331 del 1993: difettava il requisito soggettivo, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE era risultato un soggetto inesistente; difettava il requisito oggettivo poichØ non vi era stato alcun pagamento della merce; difettava, infine, il requisito territoriale, non essendovi stato alcun trasferimento di merce da uno ad altro Stato.
Sostanzialmente, al ricorrente si imputa dì essersi avvalso di mezzi fraudolenti, consistiti nell’annotare le fatture relative a cessioni intracomunitarie di beni inesistenti, ai fini di evadere I’IVA, operando così una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, registri IVA e dichiarazione), costituendo in capo alla società un indebito credito IVA e generando IVA non dovuta per un importo di euro 80.888,64 nella dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2013.
La norma di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, vigente ratione temporis, incriminava la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggivnto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e . avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indicava in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando sussistevano congiuntamente le due ulteriori condizioni: a) l’imposta evasa era superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro un milione.
L’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, stabiliva che per “elementi attivi o passivi” -da indicare nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello (come già il Tribunale) ha evidenziato che le operazioni commerciali consistite in cessioni intracomunitarie di beni che il ricorrente, nella qualità, aveva indicato falsamente non imponibili a fini IVA sulla base di quanto previsto dall’art. 41 d.l. n. 331/1993, mentre in realtà erano afferenti ad operazioni inesistenti -avevano per certo alterato la base imponibile su cui applicare l’imposta indiretta, rappresentando elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo, con conseguente consumazione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
In altri termini, la qualificazione di non imponibilità ai fini IVA delle operazioni di cessioni intracomunitarie di beni (operazioni non. corrispondenti alla realtà, trattandosi di cessioni di beni mai effettuate) aveva consentito alla RAGIONE_SOCIALE di inserire nelle proprie scritture contabili piø fatture con contestuale annotazione di IVA a credito non spettante, nonostante fosse invece dovuta I’IVA a debito, in ragione della inesistenza delle operazioni commerciali intracomunitarie. Pertanto, annotando delle voci di IVA a credito~ era stata evidentemente alterata la base imponibile sulla quale l’imposta medesima sarebbe stata poi determinata ed erano stati così inseriti, in dichiarazione, elementi attivi ai fini IVA fittizi, tali da integrare l’art. 3 in contestazione, ricorrendone i presupposti. Come correttamente affermato dai giudici del merito, le eccedenze dei crediti IVA annotate indebitamente poi utilizzate, mediante compensazione, per il pagamento di debiti tributari e contributivi da parte della società hanno comportato una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e, dunque, la presentazione di una dichiarazione che conteneva elementi fittizi (eccedenze dei crediti IVA), penalmente rilevante ex art. 3 d.lgs. n. 74/2000 (cfr., Sez. 3, n. 36850 del 07/07/2023, COGNOME, con riferimento alla integrazione dell’art. 3 d.lgs. n. 74/2000 attraverso .l’alterazione della base imponibile su cui applicare I’IVA, indicando come non imponibili ai fini IVA delle operazioni commerciali sulla base di una dichiarazione di intenti risultata falsa).
E’ poi erronea, rispetto alla fattispecie concretamente contestata, la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui la norma di cui all’art. 3 l. n. 74/2000 escluderebbe dall’ipotesi criminosa l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che resterebbe invece condotta penalmente rilevante e piø severamente punita dall’art. 2 l. n. 74/200 -, valorizzando ogni diverso documento. Come Ł già stato evidenziato, la condotta addebitata al ricorrente sostanzialmente consiste nell’aver costui emesso ed inserito in contabilità delle fatture attive dichiarate falsamente non imponibili ai fini IVA, in tal modo ostacolando l’accertamento
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della base imponibile della predetta imposta 1 creando delle eccedenze di crediti IVA poi compensate con imposte a debito -e inducendo in errore l’amministrazione finanziaria (cfr. 1 Sez. 3, n. 37127 del 29/03/2017, COGNOME, fattispecie in cui Ł stato ravvisato il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000 nell’omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva sostituita con altra per un ammontare decisamente inferiore a quello della fattura non registrata). Diversamente, la fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 riguarda un’ipotesi di fraudolenza dichiarativa realizzata mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture passive o di altri documenti per operazioni inesistenti: in tal caso, chi utilizza in dichiarazione le fatture passive relative ad operazioni inesistenti Ł soggetto diverso dal soggetto che dette fatture ha emesso; ipotesi quest’ultima non ricorrente nella fattispecie concreta. Conseguentemente, non opera la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, disciplina che, peraltro, neanche si applica al soggetto che cumuli in sØ la qualità di emittente e quella dì amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067).
E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso ove si lamenta l’omesso esame del motivo di appello relativo al mancato superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 3 d.lgs. n. 74/2000.
In materia 1 l’insegnamento di legittimità Ł nel senso che «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione piø favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). In altri termini, la mancata disamina delle doglianze dedotte con l’appello non può per ciò solo comportare l’annullamento della doppia decisione conforme per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando 1 per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. l, n. 46566 del 21/02/2017 1 M. e aa., Rv. 271227; nello stesso senso/ piø di recente, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese 1 Rv. 286031 – 01).
Nel caso in esame, all’effettiva carenza di argomenti della sentenza impugnata rispetto ad un tema specifico devoluto alla Corte territoriale si contrappone la manifesta infondatezza dell’assunto contenuto nel motivo di f(
appello, e, dunque, la sua non decisività. Il giudice di primo grado era, infatti, pervenuto a ritenere superata la soglia di punibilità e, quindi, soddisfatti i presupposti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, precisando che il credito IVA non spettante ammontava ad euro 80.888,64, che le operazioni commerciali indebitamente qualificate come non imponibili ai fini IVA ammontavano ad euro 385.184,00, che, infine, il volume di affari, ovvero l’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in imputazione, ammontava ad euro 1.409.395,00. A contrastare tali argomentazioni, viene proposta una controdeduzione manifestamente infondata, secondo la quale non sarebbero stati indicati gli elementi attivi sottratti all’imposizione, avendo il Tribunale confuso il concetto di elementi attivi sottratti all’imposizione con il concetto di elementi attivi ritenuti fittizi seppure indicati in dichiarazione. Diversamente da quanto sostenuto, il Tribunale ha correttamente affermato che le operazioni commerciali intracomunitarie, ammontanti ad euro 385.184,00, nella misura in cui sono state indebitamente escluse dalla base imponibile su cui applicare I’IVA, hanno costituito elementi attivi sottratti all’imposizione, il cui ammontare supera il rapporto percentuale del cinque per cento rispetto al volume di affari complessivo così come richiesta dalla lettera b) dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. Tanto esclude la decisività del relativo motivo di appello, circostanza che permette di non ritenere invalidante la pronuncia di secondo grado che abbia omesso ogni analisi sul punto (Sez. l, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).
4. Il quarto motivo di ricorso Ł infondato.
La Corte di merito ha fornito, sul punto, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica, sottolineando come il processo verbale di constatazione e la documentazione ulteriormente acquisita fossero confluiti nel fascicolo dibattimentale, in contraddittorio tra le parti, senza che queste ultime, sul punto, nulla avessero eccepito. La motivazione Ł coerente con la giurisprudenza di questa Corte, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, secondo cui «il consenso all’acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata Ł incompatibile con una volontà contraria» (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 01). Deve altresì essere ricordato che l’eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non Ł assimilabile a quelle di cui all’art. 191 cod. proc. pen. e non Ł, pertanto, rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte; il che significa che essa costituendo un caso di inutilizzabilità «fisiologica» e non «patologica» Ł
sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 cod. proc. pen. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all’atto che. si assume viziato, prima che quest’ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo; ragion per cui, avendo il difensore dell’imputato assistito alla produzione, l’inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in tale sede (cfr., Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, COGNOME). NØ l’imputato può revocare il consenso prestato all’acquisizione di un documento o decidere di limitare gli effetti del consenso ad una fase del procedimento, con lo scopo di escludere l’utilizzabilìtà del documento nelle fasi successive: il documento legittimamente acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l’abbia allegato o abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perchØ le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali (Sez. 3, n. 6354 dell’ll/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999).
Pertanto, il motivo di ricorso non coglie nel segno, poichØ non si confronta con la esposta questione della utilizzabilità degli atti, soffermandosi sulla c.d. prova dì resistenza, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito, in particolare le dichiarazioni dei testi, fossero comunque fondati su documenti e dichiarazioni non utilizzabili. Diversamente da quanto sostenuto, la Corte di merito ha evidenziato come il Tribunale fosse pervenuto ad affermare la responsabilità del ricorrente per il reato contestato nel capo A della rubrica sulla base di dati documentali e, comunque, oggettivi, quali la mancanza dei documenti di trasporto delle merci, la mancanza di indicazioni nelle fatture circa i dati di pagamenti e di trasporto, la mancata corresponsione dei pagamenti per le fatture emesse (a fronte di fatture emesse per euro 994.000,00 era stata corrisposta la sola somma di euro 9.000,00), la circostanza che la società emittente le fatture, a fronte di un volume di affari partì ad euro 1.000.000,00, non aveva versato nØ imposte, nØ contributi relativi ai lavoratori che risultavano formalmente dipendenti, desumendone quindi logicamente e correttamente la natura di società cartiera.
La contestazione sulla mancanza dì motivazione della sentenza impugnata relativamente al giudizio di inadeguatezza e di irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi a discolpa Ł all’evidenza infondata. I giudici di merito, con motivazione dotata di logica linearità e completezza, hanno evidenziato come testi a discolpa avessero fornito delle indicazioni del tutto generiche sulla merce, non sapendo indicare dove fosse la sede della società emittente le fatture ed ff(
affermando, anche qui genericamente, che i documenti di trasporto non prodotti in atti -fossero custoditi in ufficio in allegato alle fatture. Ancora, l’impiegata amministrativa della società amministrata dal ricorrente non era stata in grado di riferire se la RAGIONE_SOCIALE avesse difficoltà economiche, se gli acquisti presso la società emittente le fatture relative ad operazioni inesistenti avessero generato insoluti per migliaia di euro, infine il momento in cui la RAGIONE_SOCIALE fu posta in liquidazione.
S. Il quinto motivo Ł fondato nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, deve essere eliminato l’aumento di pena per il reato di cui al capo B, in ragione di due mesi di reclusione, con rideterminazione della pena in anni due di reClusione.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di legittimità Ł ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419, la cui massima Ł stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato»).
Scendendo in concreto, i giudici di seconda cura hanno ritenuto la pena congrua e l’imputato non meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della rilevanza dell’entità delle violazioni e dell’inserimento in un articolato quadro criminoso, della pluralità di episodi, commessi con modalità e con soggetti diversi, della presenza di due violazioni, seppur depenalizzate, per condotte riguardanti il settore economico, di cui comunque tener conto ai sensi dell’art. 133 cod. pen., infine dell’assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, mediante il pagamento dei debiti tributari o mediante comportamenti suscettibili di essere positivamente valutati.
Tale motivazione, congrua e logica, non Ł in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione ai fini del diniego delle circostanze, elementi che non vengono superati in ricorso, dal momento che il quadro di evasione fiscale contestato Ł stato correttamente definito come articolato, avendo i giudici di merito messo in evidenza come la società di cui l/imputato era legale rappresentante avesse commesso i reati rapportandosi a soggetti diversi, ora come emittente ora come utilizzatrice di fatture relative ad operazioni inesistenti, sia a livello nazionale, sia a livello internazionare, mentre il riferimento alle condizioni economiche del ricorrente Ł del tutto generico, mentre l’elemento della incensuratezza Ł, di per sŁ solo, irrilevante ai fini invocati ai sensi dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione), diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la pena base per il piø grave reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato sub A) della rubrica, Ł stata individuata in prossimità del minimo edittale vigente ratione temporis (la pena Ł stata stabilita in un anno e dieci mesi di reclusione a fronte di una forbice edittale, vigente all’epoca di commissione dei fatti, con un minimo di un anno e sei mesi ed un massimo di sei anni di reclusione).
Il Collegio non ravvisa contraddizioni con le pene accessorie, applicate nella misura minima, avendo la piø recente giurisprudenza delle Sezioni Unite chiarito che le pene accessorie, per le quali la legge stabilisce un limite di durata minimo ed uno massimo, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. attraverso una modulazione personalizzata che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale (Sez. U, n. 28910 del 03/07/2019, Suraci, Rv. 276286).
Diversamente da quanto sostenuto· nella memoria depositata, i reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000, contestati ai capi A) e C) della rubrica non sono prescritti. Tenuto conto che la data di consumazione per entrambi i reati Ł stata ancorata alla presentazione della dichiarazione fiscale avvenuta il 29/09/2014 e che Ł intervenuto un periodo di sospensione di sessanta giorni, il termine di prescrizione decennale maturerà il 28/11/2024.
Rimane l’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena. In proposito, la Corte di merito ha ritenuto che l’entità della pena inflitta due anni e due mesi di reclusione -fosse ostativa al riconoscimento del predetto beneficio. Per contro, l’annullamento della condanna senza rinvio per il reato di cui al capo B, con la rideterminazione dell’entità della pena in due anni di reclusione, ripristina il presupposto oggettivo della concedibilità del beneficio. Lo sviluppo argomentativo delle sentenze di merito consente poi di desumere un giudizio prognostico positivo, considerando l’incensuratezza e la circostanza, indicata dal giudice di primo grado, dell’aver il ricorrente ricoperto la carica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sin dal momento della costituzione, avvenuta nel 2005, e sino al 22/09/2015. A fronte, dunque, di un ruolo di legale rappresentante svolto per dieci anni, le condotte aventi rilievo penale poste in essere dal ricorrente incensurato si concentrano tutte nell’anno di imposta 2013, rivelando una traccia argomentativa utile per evincere una direzione positiva del giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. proc. pen. Tanto in coerenza con l’orientamento di legittimità secondo il quale, quando la valutazione in ordine al giudizio prognostico circa la ricaduta nel delitto non sia espressa in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo tracciato dalle sentenze di merito si evinca con chiarezza la direzione della prognosi la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferitigli dall’articolo 620, lettera 1), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17010 .del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283114; Sez. 5, Sentenza n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280400 01; Sez. 5, Sentenza n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481 – 01).
Annulla senza
rinvio la
sentenza dell’imputazione perchØ il reato
impugnata, limitatamente
al capo
B)
Ł
estinto per prescrizione e ridetermina la pena per i residui
reati in
anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione
condizionale della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/10/2024
Il
Depositata
Cancelleria
2 9 OTT.
2024
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