Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a BUENOS AIRES( ARGENTINA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso l’ordinanza del 5 aprile 2024, con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità, ex artt. 581, comma 1 ter., e 591 cod. proc. pen., dell’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, rilevando la mancanza di una dichiarazione o di elezione di domicilio depositate unitamente all’atto d’appello.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato l’art. 581, comma 1 ter, del codice di rito, al caso di specie. Successivamente al deposito dell’atto d’appello, effettuato in data 5 febbraio 2024, l’imputata aveva depositato telematicamente (il 7 marzo 2024) la dichiarazione di domicilio, allegando un certificato di residenza storica da cui risultava, ai fini di detta dichiarazione, il medesimo indirizzo indicato negli atti del primo grado.
Pertanto – osserva la difesa- al momento dell’adozione dell’impugnata ordinanza, la Corte territoriale disponeva di tutti gli elementi per poter validamente notificare all’imputata il decreto di citazione a giudizio, avendo la ricorrente depositato la dichiarazione di domicilio 29 giorni prima della notifica del summenzionato decreto, così assolvendo all’onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio. In’ subordine, la difesa chiede la Collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’ad: 581, comma 1 ter., del codice di rito, nella parte in cui la citata disposizione non prevede “il termine finale per il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio coincidente con l’emissione del provvedimento di cui all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., o degli atti preliminari al giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen.”.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato gli artt. 581, comma 1 ter., e 164 del codice di rito; più in particolare, la difesa indica un’antinomia tra le due disposizioni citate, che la Corte d’appello avrebbe dovuto risolvere applicando il criterio di specialità. Secondo il ricorrente, l’art. 164 cod. proc. pen., che afferma l’efficacia del domicilio eletto o dichiarato ai fini della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza d’appello ex art. 601 cod. proc. pen., si porrebbe quale norma speciale -e, quindi prevalente- rispetto all’art. 581 comma 1 ter. cod. proc. pen., che impone invece una nuova dichiarazione o l’elezione di domicilio in tutti i casi di impugnazione.
NOME
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è fondato e assorbe le restanti doglianze oggetto di ricorso. Pur nella varietà di orientamenti espressi dalla giurisprudenza sul punto, vi è concordia nel ritenere che la ratio della previsione, di cui all’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., sia rappresentata dall’esigenza di agevolare la notifica del decreto di citazione a giudizio, evitando complesse ricerche finalizzate all’individuazione del luogo presso il quale eseguirla. Ne discende che ogniqualvolta, ben prima della pronuncia di inammissibilità, sia trasmessa la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo un eccessivo formalismo svincolato da una reale finalità di razionale svolgimento del processo può condurre a una soluzione in rito.
Tanto premesso, si osserva come trovi corrispondenza negli atti processuali (cui questo Collegio ha legittimo accesso alla luce della natura processuale della questione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) quanto lamentato dalla difesa circa la mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, della dichiarazione di domicilio (in cui veniva indicato, a detti fini, il medesimo indirizzo indicato negli atti del primo grado), depositato dall’imputata, INDIRIZZO, in data 7 marzo 2024. Né il difetto di contestualità di detto deposito rispetto all’atto d’appello (avvenuto in data 5 febbraio 2024) può considerarsi motivo di inammissibilità dell’appello, dal momento che la dichiarazione di domicilio risulta essere stata depositata 29 giorni prima dell’adozione dell’impugnata ordinanza; sicché deve ritenersi che la Corte d’appello disponesse dell’informazione, relativa al domicilio eletto, indispensabile per poter utilmente notificare all’odierna ricorrente il decreto di citazione a giudizio (cfr., ad es., Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, n.m.).
La conclusione appena raggiunta consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 17/09/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente