Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLLATE il 31/07/1982
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubb presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricors conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del giorno 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello interposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in data 3 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Monza lo aveva condannato per il delitto di all’art. 489 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla manc allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato mente dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. (illo tempore vigente).
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del Pergamo, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 1 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione dell’art.
commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., evidenziando come la dichiarazione o l’elezione di domicilio al fine della notificazione del decreto di citazio per il giudizio di appello debba essere rilasciata (ai sensi dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.) dopo la pronuncia di primo grado solo quando, nel medesimo grado, si sia proceduto in assenza (come affermato da Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01); e rappresentando che il Pergamo in primo grado era presente.
Il procedimento – celebrato nelle forme previste dall’art. 611 cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla novella ex d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, poiché presentato anteriormente al 1° luglio 2024: cfr. art. 94, comma 2, d. Igs. n. 150 del 2022, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, conv. con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18) – è stato fissato per l’udienza del 19 giugno 2024, per la quale:
il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha presentato requisitoria scritta (il 6 maggio 2024), ha chiesto il rigetto del ricorso in ragio della sua infondatezza;
il difensore ha presentato memoria (il 13 giugno 2024), assumendo che il Procuratore generale non avesse rassegnato le proprie conclusioni, rappresentando che il Senato della Repubblica avesse «approvato l’abrogazione dell’art. 581 cod. proc. pen.», chiedendo di «sospendere il giudizio fino all’entrata in vigore della Legge di prossima formazione», comunque insistendo nell’accoglimento del ricorso.
La trattazione di esso è stata differita, poiché era stata rimessa alle Sezioni Unite l questione che ne è oggetto, e nuovamente fissata per il 19 novembre 2011. Il difensore ha presentato ulteriore memoria (che non contiene alcuna replica alla requisitoria) il 13 novembre 2024, quando era già decorso il termine di quindici giorni prima di tale ultima udienza (art. 611, comma 1, cit.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01); di essa pertanto non deve tenersi conto.
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Al fine di apprezzare la conformità alla legge processuale dell’ordinanza impugnata, occorre argomentare alla luce dell’informazione provvisoria relativa alla (già sopra richiamata) decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 (le cui motivazioni, all’atto della present deliberazione, non sono state depositate), secondo cui:
«- La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel
v
fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del lu cui eseguire la notificazione».
Da quanto appena riportato si trae, anzitutto, che non ha alcun rilievo nel caso di la sopravvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter, cit. poiché, ovviamente, l’atto di appello del Pergamo era stato presentato dopo l’introduzione della norma e prima de agosto 2024.
Inoltre, deve trarsi che per la conformità dell’impugnazione al disposto dell’ar comma 1-ter, cit., in mancanza di una elezione o dichiarazione di domicilio ad hoc depositata unitamente all’atto di impugnazione, occorre che in quest’ultimo sia presente alme richiamo («espresso e specifico») di una precedente dichiarazione o elezione che ne prec collocazione nel fascicolo: in tale ultimo senso, è dirimente considerare che dell’informazione provvisoria indica i due requisiti in discorso con la congiunzione cop «e» (e non con una congiunzione disgiuntiva). Dall’esame degli atti (cui questa Cor diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Pol Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01), risult l’atto di appello (cui non era compiegata dichiarazione di domicilio) non menzionava in modo una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato (e a fortiori non ne indicava la collocazione nel fascicolo processuale).
Infine, la prospettazione difensiva è del tutto inconducente nella parte in riferimento agli incombenti previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per il caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, atteso che – nel caso in es declaratoria di inammissibilità si è fondata – come esposto, correttamente – sul d dell’art. 581, comma 1-ter, cit.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere conda pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2024.