Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a RENDE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RENDE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTROLIBERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LUZZI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti e letti i ricorsi (AVV_NOTAIO) udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro 1’8 gennaio 2024, nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. 3807/17 RGNR e n. 3489/17 RG Gip, pendente dinanzi al Gup in sede di rito abbreviato.
Al riguardo, la difesa deduce: “la violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p., nonché in relazione all’art. 42 c.p.p.”.
In particolare, i profili di censura attengono:
all’interpretazione dell’art. 38 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisc che l’istanza di ricusazione, nell’ipotesi in cui la causa sorga nel corso dell’udienza, debba essere presentata prima del termine di questa. Si evidenzia che, nel caso in esame, i difensori degli imputati, dopo avere invitato il giudice ad astenersi, avevano poi espressamente chiesto di acquisire, da parte degli assistiti detenuti e in videocollegamento, procura speciale, specificando la necessità di tale acquisizione al fine di depositare istanza di ricusazione che sarebbe poi stata formalizzata nei tre giorni successivi. La volontà di ,presentare l’istanza di ricusazione era stata dunque ampiamente e tempestivamente manifestata;
al tema relativo all’incompatibilità, alla luce della pregnanza della nuova regola di giudizio della “ragionevole previsione di condanna” prevista dalla riforma Cartabia che deve sostenere il rinvio a giudizio, con conseguente incompatibilità tra il giudice del rito abbreviato e quello che abbia emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri concorrenti necessari nel medesimo reato (art. 416bis cod. pen. e delitti fine contestati con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa), traducendosi una tale valutazione in un’anticipazione di giudizio avente valenza di merito sui fatti contestati nei confronti degli odierni ricorrenti la cui posizione er stata stralciata per la celebrazione del rito abbreviato.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 26/03/2024, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono inammissibili.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata e dal verbale di udienza allegato al ricorso risulta che – a fronte di una istanza di astensione rivolta al giudice in relazione alla quale il magistrato si è riservato di decidere – non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare dai rispettivi difesi procura speciale per la richies di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell’udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello, soltanto successivamente a mezzo EMAIL in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell’udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta.
Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata successivamente all’udienza in cancelleria, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema.
Si è, infatti, affermato:
– che va escluso che il difensore possa “attendere” l’esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, COGNOME, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, COGNOME, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all’esito negativo di una eventuale sollecitazione all’astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell’invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall’art. 38 comma 1 cod .proc. pen.);
che la parte ha l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente” così (Sez. U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 – 01). Con la conseguenza che il mero rilascio della procura speciale da parte dell’imputato al difensore per presentare la ricusazione, pure avvenuto in udienza, non può tenere luogo della necessaria dichiarazione che la deve accompagnare (sia pure con riserva di
allegazione in cancelleria entro i tre giorni successivi), trattandosi di due att distinti, il primo relativo al conferimento del potere rappresentativo al difensore ed il secondo all’espressione della volontà di ricusare il giudice.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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La Presidente