Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
Data Udienza: 24/09/2024
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME Senar ricorre avverso l’ordinanza del 13 maggio 2024 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell’esecuzione in sede di rinviO, ha rigettato l’istanza con la quale era stata chiesta la dichiarazione di non esecuti n ità della sentenza della Corte di appello di Torino del 20 febbraio 1997, definitiva 1’8 luglio 1997.
L’interessato aveva denunciato la nullità del decreto di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen. emesso il 17 maggio 1994 dal G.i.p. del Tribunale di ]orino, in quanto – secondo la difesa – il giudicante lo avrebbe adottato senZa a n i3r svolto preventive ricerche presso il luogo di nascita all’estero dell’iMputitto o, in subordine, senza aver prima verificato l’effettiva sua volontà di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento cautelare.
La Corte di cassazione, con provvedimento del 19 gennaio 20; 4 aveva annullato la precedente ordinanza del 9 dicembre 2022, con la quale I giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta, evi,denzi ando che il procedimento di cognizione si era svolto in contumacia e che, quindi sarebbe stato indispensabile verificare la corretta notificazione dell’estratto coni umaciale ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. vigente all’epoca.
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, dopo aver riqualificato l’istanza come questione sul titolo esecutivo ex art. 670, t: omma 1, cod. proc. pen., ne ha evidenziato l’infondatezza, posto che, dalla lettura del fascicolo, era emersa la correttezza della procedura di notifiCa de l’estratto contumaciale.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applica;: one della legge penale, con riferimento all’art. 296 cod. proc. pen., e vizio di mc tivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, nel v lutare la legittimità del decreto di latitanza, avrebbe ritenuto sussistenti gli elen – enti delle ricerche esaustive e della volontarietà della sottrazione in forza di dicliarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia durante la fase dittattin – entale e, quindi, in un momento successivo all’adozione del decreto, emesso dal G.i.p. nel corso delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’)rdinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di cons derare la documentazione allegata dalla difesa, dalla quale si evinceva che COGNOMECOGNOME COGNOME era
un produttore cinematografico, sin dal 1994 aveva svolto attività pubb ica, non compatibile con la volontà di sottrarsi all’Autorità italiana.
In particolare, dalla documentazione depositata, si evinceva che lo sti sso, per la sua attività lavorativa, aveva pubblicato molti volantini con il suo noni, aveva conseguito prestigiosi certificati accademici e aveva svolto nurnero:;i viaggi internazionali (anche in Spagna, Grecia, Francia e Stati uniti d’A merica), utilizzando il proprio passaporto, recante le esatte generalità e la sua fot ).
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazi me della legge penale, con riferimento all’art. 295, commi 1 e 2, cod. proc. pen., :! vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare che il G.i.p., preso atto del verbale di ricerche vi ine, non avrebbe valutato, come previsto dal legislatore, se le ricerche effettuati fossero state esaurienti, anche considerando che – dalla lettura del fascicold – si 2vinceva che tali attività si erano limitate alla consultazione dell’ufficio Stran eri del Questura e della banca dati del M.I. e alle ricerche dell’interessato i presso alcuni locali notturni di Milano.
Il giudice di merito, pertanto, non avendo rispettato quanto previsto dalla Convenzione riguardante la protezione giudiziaria e l’assistenza recipri)ca delle autorità giudiziarie in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie so toscritta dall’Italia e la Turchia il 10 agosto 1926, non avrebbe applicato al caso c specie il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui emergano concretil elementi che denotino la presenza della persona ricercata in un determinato luogo alli2stero, è necessario attivare gli strumenti di cooperazione internazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. prole. peni. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire i h l giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura i per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla e ecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono neicessi:riamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quàndo ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4, dello stesso codice (Sez. U., n. 18822 del 27/03/2014, Avrann, Rv. 258792).
Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, la polizia giudiziaria deve compiere le ricerche e svolgere le relative indagini in modo tale che le stesse risultino ?.saustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare, in sede di adozione dE I decreto di latitanza, da un lato, l’impossibilità di procedere alla esecuzione del a misura custodiate per l’assenza di ulteriori elementi che consentano di per fenire al rintraccio dell’imputato, e, dall’altro, la volontarietà del ricercato di soti rarsi a esecuzione della misura emessa nei suoi confronti.
Con la conseguenza che, solo nel caso in cui, dalle indagini, emerganx i concreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all’estero dell persona ricercata, la polizia giudiziaria sarà chiamata ad attivare gli stru nenti di cooperazione internazionale, atti a consentire il rintraccio dell’imputato, in vista della eventuale instaurazione del procedimento di consegna attraverso i canali della collaborazione giudiziaria.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza irr pugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, in applicazione del sopra indicato principio di diritto, ha evidenziato che le ricerche svolte erano dla considerarsi esaustive e complete, essendo emersa l’assoluta assenza di COGNOME sul territorio dello Stato e non essendo emerso alcun altro elemento idoneo a collocare lo stesso in un paese estero, circostanza che rende inconferente la doglianza rel itiva alla mancata attivazione dello strumento della cooperazione internazional e con la Turchia.
Secondo il giudice di merito, le ricerche dell’imputato all’esterno non solo non erano dovute, ma erano anche concretamente non praticabili, posto cl e non vi erano elementi in forza dei quali poter conoscere il luogo di stabille re idenza o dimora all’estero dello stesso: le ricerche svolte, pertanto, erano da cor siderarsi esaustive e complete, essendo emersa, al momento dell’adozione ‘del e acreto di latitanza, l’assoluta assenza del ricercato nel territorio dello Stato.
Il mancato rintraccio del prevenuto sul territorio italiano, nonostante le ampie ricerche effettuate, ha, quindi, costituito motivo perché il giudice di meriti) potesse confermare l’elemento della volontaria sottrazione dell’interessato all )rdine di arresto, anche considerando che, in tema di dichiarazione di atitanza, l’accertamento della volontarietà dell’imputato di sottrarsi alle ricer:he, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi mche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimos: rare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercatr: (Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315).
Il Collegio, in definitiva, ritiene che – pur considerando la dccum ntazione allegata dalla difesa – la motivazione impugnata offre argomentaz oni I: giche ed esaustive nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, sotto il profilò del requisito
della volontaria sottrazione del condannato al provvedimento restritivo, ha valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, il quale aveva riferito di avere aiutato “il turco” (riconosciuto nella foto di COGNOME) a scappare quando quest’ultimo aveva scoperto di essere pedinato dalla Polizia, e qu :ffle rese da altri correi circa il dispendio di mezzi economici per garantire la latitinza del ricorrente all’estero.
Si tratta, infatti, di importanti elementi di riscontro della volontaria sottrazione all’arresto, ritenuta nel decreto di latitanza, che confermano anche a pos: eriori la fondatezza.
Nel caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non è emersa la presenza di COGNOME in un luogo preciso, nel quale estendere le i Icerche.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne con:;egue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 3i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/09/2024