Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45397 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a Chisinau (Moldavia) il 23/11/1991
NOME nato a Radauti (Romania) il 04/01/1992
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con ordinanza del 4/4/2024 dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 13/11/2023, in assenza del deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. per il COGNOME e dall’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. per il Sotropa.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell’applicare la disciplina ivi prevista, che non richiede che la dichiarazione o l’elezione di domicilio debba essere successiva alla sentenza impugnata, come invece prevede espressamente l’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen.; che, dunque, Ł sufficiente anche una dichiarazione o elezione di domicilio precedente alla sentenza impugnata.
2.1. In data 23/6/2024 Ł pervenuta articolata memoria difensiva con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso e, in subordine, perchØ la questione di diritto sia rimessa alle Sezioni Unite penali di questa Corte.
2.2. In data 6/11/2024 sono pervenute conclusioni scritte.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Evidenzia che l’odierno ricorrente Ł stato presente nel giudizio di primo grado, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Torino oggetto della impugnazione in appello; che, dunque, l’allegazione dello specifico mandato ad impugnare costituiva un mero scrupolo difensivo; che, in ogni caso, la dichiarazione di domicilio in Torino, alla INDIRIZZO, Ł contenuta nel predetto atto, allegato all’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sul tema comune ad entrambi i ricorsi si sono di recente espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, ric. De Felice, R.G. n. 6578/2024, ud. 24/10/2024, di cui allo stato si dispone solo della informazione provvisoria n. 15/2024), affermando che la previsione di cui all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso di NOME COGNOME sia fondato.
Vero Ł che non Ł stata depositata, unitamente all’atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ma Ł altrettanto vero che nell’atto di appello vi Ł il richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio, in Torino, alla INDIRIZZO avvenuta nel corso dell’udienza preliminare del 09/02/2022, di cui Ł stato allegato il verbale, così risultando assolto anche l’onere di precisa indicazione della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale.
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
6. Il ricorso di NOME COGNOME Ł, invece, destituito di fondamento.
Invero, risulta dagli atti che l’imputato Ł stato presente nel giudizio di primo grado, essendo stata revocata la dichiarazione di assenza all’udienza del 12/10/2023, con la conseguenza che non necessitava l’apposito mandato ad impugnare, previsto dall’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. Tuttavia, manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., atteso che nel mandato ad impugnare, unico allegato all’atto di appello, vi Ł unicamente l’indicazione della residenza (in Torino, alla INDIRIZZO, ma non una formale dichiarazione o elezione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio; nØ Ł stata indicata una diversa collocazione nel fascicolo di detta elezione di domicilio. In particolare, l’allegato di cui si dà atto in calce all’atto di impugnazione, la cui indicazione fa riferimento ad una elezione di domicilio, non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza, ai fini della valida elezione di domicilio, contenendo – come accennato – solo la mera indicazione della residenza dell’imputato.
Al rigetto del ricorso del RAGIONE_SOCIALE segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Torino per il giudizio; rigetta il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME