Dichiarazione di Domicilio in Appello: Un Requisito Inderogabile anche per l’Imputato Presente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della dichiarazione di domicilio appello come requisito di ammissibilità. La Suprema Corte ha chiarito che l’omissione di tale adempimento formale conduce inevitabilmente all’inammissibilità dell’impugnazione, anche quando l’imputato era stato presente durante il giudizio di primo grado. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile per un Vizio Formale
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Prato. La difesa dell’imputata proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? All’atto di appello non era stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio.
La difesa presentava quindi ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse commesso un errore. Secondo il legale, l’imputata era stata ‘presente’ e non ‘assente’ nel primo grado di giudizio, e pertanto la norma applicata (art. 581, comma 1-quater, c.p.p., che riguarda l’impugnazione dell’assente) non era pertinente. Inoltre, si argomentava che l’elezione di domicilio effettuata in primo grado dovesse considerarsi implicitamente confermata nel mandato per l’appello.
La Decisione della Corte sulla dichiarazione di domicilio appello
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e confermando, di fatto, la decisione di inammissibilità della Corte d’Appello, seppur con una correzione nella motivazione giuridica.
Gli Ermellini hanno riconosciuto che la Corte d’Appello aveva erroneamente richiamato la norma relativa all’imputato assente (comma 1-quater), dato che l’imputata era effettivamente presente al processo. Tuttavia, hanno sottolineato che la decisione era comunque corretta sulla base di un’altra disposizione: l’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è cruciale per comprendere la rigidità di questo requisito formale. La Corte ha stabilito che:
- Obbligo Generale: L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone che, a pena di inammissibilità, l’atto di impugnazione del condannato contenga o sia accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio. Questa norma ha una portata generale e si applica indipendentemente dal fatto che l’imputato fosse presente o assente nel precedente grado di giudizio.
- Nessuna Conferma Implicita: Il semplice conferimento di un mandato all’avvocato per proporre appello non è sufficiente a sanare la mancanza della dichiarazione di domicilio. L’idea di una ‘conferma implicita’ di una precedente elezione di domicilio non è stata accolta.
- Modalità di Adempimento: La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’onere può essere soddisfatto in due modi: allegando fisicamente l’atto di dichiarazione/elezione di domicilio oppure richiamando espressamente, nell’intestazione dell’atto di appello, la precedente dichiarazione già presente agli atti. Nel caso specifico, nessuna di queste due condizioni era stata rispettata, rendendo l’appello inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La dichiarazione di domicilio appello non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità la cui omissione ha conseguenze drastiche, precludendo l’accesso al secondo grado di giudizio. La decisione sottolinea che le riforme processuali mirano a responsabilizzare le parti, imponendo oneri di diligenza che non possono essere aggirati con interpretazioni estensive o presunzioni. Per i difensori, è fondamentale verificare scrupolosamente che l’atto di appello sia sempre corredato dalla necessaria elezione di domicilio o che contenga un esplicito richiamo a quella già effettuata, per non compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa del proprio assistito.
È sempre necessario allegare la dichiarazione di domicilio all’atto di appello penale?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l’atto di appello deve contenere o allegare la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Questo obbligo vale anche se l’imputato era presente al processo di primo grado?
Sì. La sentenza specifica che il requisito della dichiarazione di domicilio si applica anche all’imputato presente nel giudizio di primo grado, e non solo a quello assente. La norma di riferimento in questo caso è l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
È sufficiente menzionare la precedente elezione di domicilio nel mandato all’avvocato per evitare l’inammissibilità?
No. La Corte ha stabilito che un richiamo implicito nel mandato non è sufficiente. L’onere può essere assolto solo con l’allegazione dell’atto o con un richiamo esplicito alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio nell’intestazione dell’atto di appello stesso, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di Prato in data 27 febbraio 2023 in relazione delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, L.F., evidenziando come all’atto di appello, corredato da specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputata al difensore, non era allegata alcuna elezione o dichiarazione di domici
- che avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’imputata, denunciando vizio di violazione di legge processuale (sub art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen.), sul rilievo che la Corte territoriale era incorsa in un err di fatto circa lo status processuale dell’imputata stessa, che era stata presente e non assente nel giudizio di primo grado, di modo che per effetto di tale svista aveva malamente applicato si la norma di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che quella di cui all’art. 581, comma 1-ter cod.proc.pen., che sembrerebbe richiedere solo per l’imputato assente l’allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, comunque, nel caso di specie effettuata n giudizio di primo grado presso il difensore di fiducia ed implicitamente richiamata nel mandat dell’Il luglio 2023, successivo alla pronuncia della sentenza appellata, con il quale era s confermata la nomina del difensore di fiducia domiciliatario;
- che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, sebbene risponda al vero il fatto che l’imputata, nel primo grado di giudizio, non fosse stata “assente” ma “present di modo che non era certamente pertinente il richiamo operato nell’ordinanza impugnata all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., relativo all’impugnazione dell’assente, ciò nondimeno, correttamente la Corte di merito ha rilevato anche che, in allegato all’atto di appello, non stato depositato alcun atto di dichiarazione o elezione di domicilio; atto necessario, ai s dell’art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione anche nel caso di imputato presente al giudizio di cui si impugna l’esito decisorio (cfr. Sez. 5, n. .2770 30/05/2024, non massimata);
- che non coglie, comunque, nel segno il rilievo secondo cui nel mandato ad impugnare dell’Il luglio 2023 l’elezione di domicilio, pur inesistente, dovesse essere conside implicitamente confermativa della precedente, resa nel corso del giudizio di primo grado, posto che questa Corte ha affermato che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione d domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, all’elezi dichiarazione già effettuata dall’appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grad da ritenersi equipollente all’allegazione dell’atto (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Rv. 28636 Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Rv. 286269): condizione di adempimento sostanziale dell’onere di allegazione che non risulta, dunque, rispettata nel caso concreto;
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente