Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procur Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appell proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2023, in quanto con l’atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decr citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1 ter cod. p pen.
1.L’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta, con un primo moti l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell’art. 606 l e) cod. proc. pen., in quanto agli atti del fascicolo è presente la dichiarazione di dom dell’imputato presso la propria abitazione, formalizzata all’atto dell’identificazione e confe in sede di interrogatorio richiesto dopo la notificazione dell’avviso di cui all’art. 415 proc. pen. e, ancora, in occasione dell’esame dibattimentale di primo grado; l’atto di appe presentato dal difensore-procuratore speciale ha peraltro indicato esplicitamente l’indirizzo residenza dell’imputato, ove costui ha sempre ricevuto le notificazioni degli atti procedimento penale.
Insomma, lo scopo della norma processuale sarebbe stato comunque conseguito perché attraverso la rituale dichiarazione di domicilio l’imputato è stato costantemente inform dell’andamento del procedimento; la previsione dell’inammissibiktà in caso di mancato deposito di una ulteriore e diversa dichiarazione o elezione di domicilio sarebbe sanzion sproporzionata e non ragionevole perché con l’atto di gravame l’imputato chiede la revisione della decisione di primo grado e tale suo diritto risulterebbe ingiustamente preternnesso da un prescrizione di natura formale, da ritenersi superflua in presenza di pregressa dichiarazione domicilio.
Ove in tal senso interpretata, la norma processuale rischierebbe di valicare i limiti d legittimità per contrasto con l’art. 24 Cost., tanto più qualora il fine perseguito dalla fosse quello di contenere, statisticamente, il numero delle impugnazioni contro la sentenza d primo grado e, pertanto, il ricorrente invita la Corte di Cassazione a sollevare la question legittimità costituzionale dell’art. 581 ter cod. proc. pen. nella parte in cui non p l’efficacia dell’elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento di primo g dall’imputato anche ai fini del deposito dell’appello, limitandone l’operatività al solo c intervenuta variazione dell’elezione al momento della presentazione dell’impugnazione e nella parte in cui prevede la sanzione dell’inammissibilità del gravarne in caso di mancat allegazione ad essa di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
2. Con un secondo motivo la difesa si duole del vizio di motivazione di cui all’art. 606 le cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il COGNOME ha dichiarato domicilio in più occasioni nel corso del procedimento di primo grado e, per di più,
indicato espressamente il domicilio ove ricevere le notificazioni nell’atto di impugnazio formalità esauriente ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di ap
Considerato in diritto
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi, sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Dato incontroverso è che, con l’atto di appello, il difensore non abbia depositato dichiarazione o la elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decr citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dell’art. 581, comma 1 cod. proc. pen. (applicabile, nel caso in esame, per effetto della disciplina transitoria all’art. 89 comma 3 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022).
E’ invero espressamente sancito dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. che, con l’atto d impugnazione delle parti private e dei difensori, debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e la sanzione processuale, in mancanza dell’allegazione, è quella dell’inammissibili dell’atto di impugnazione medesimo.
La previsione è perentoria ed inequivoca, nel senso di esigere un deposito, concomitante o comunque formalizzato tempestivamente, dei due distinti scritti (l’atto di impugnazione e dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibil dell’appello (impregiudicati, naturalmente, gli altri profili disciplinati dalla legge, che po ipotesi condizionarla), il secondo documento deve essere in ogni caso depositato entro la scadenza del termine per impugnare.
Va anche aggiunto che, in linea con un’interpretazione attenta all’intenzione del legislatore dichiarazione o elezione di domicilio (che deve essere depositata anche quando l’atto di gravame sia materialmente redatto e depositato dal difensore, come avvenuto nel caso in esame), in quanto finalizzata a consentire la valida e funzionale citazione dell’imputato pe giudizio di appello, deve essere necessariamente successiva alla deliberazione della sentenza impugnata perché la scelta di rivolgersi ad altro giudice per la rivisitazione del verdet primo grado perbene all’imputato, nel cui esclusivo interesse il mezzo d’impugnazione è stabilito e concretamente attivato.
La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter, cod. p pen. è manifestamente infondata.
La ratio ispiratrice dell’introduzione dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., a differenz quanto osservato nei motivi di ricorso, è orientata alla tutela dell’imputato e del dife proprio nell’esercizio della facoltà (formalmente espletabile disgiuntamente, ai sensi dell’
571 cod. proc. pen. ma , naturalmente, sempre e solo in quanto di utilità per l’imputato) d proporre impugnazione – segnatamente l’appello – avverso una sentenza di prima istanza.
Quanto al primo profilo, la norma appare coerente con l’esigenza di garantire la partecipazion effettiva dell’imputato al processo penale, che rappresenta uno dei cardini delle più rece modifiche del sistema penale, originariamente fondato sui canoni della conoscenza legale degli atti (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, in motivazione; sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, COGNOME NOME, Rv. 281483; sez. 5, n. 19919 del 5 aprile 2023, NOME, non nnassimata); con la dichiarazione o l’elezione di domicilio l’imputato forni dimostrazione dell’autenticità e tangibilità della scelta personale ed “informata” di oppor contrastare la decisione di primo grado.
Quanto al secondo profilo, essa è funzionale alla salvaguardia delle prerogative e del ruolo d difensore, perché la domiciliazione è il risultato di un’opzione riservata all’imputato e n una predeterminazione ex lege, che potrebbe non essere sufficiente ad evitare l’insorgenza di difficoltà nei contatti con l’assistito ai fini di una sua corretta erudizione ed informa riguardo della pendenza e dell’andamento del processo di secondo grado; in altre parole, l’innovazione normativa ha voluto evitare che l’unico soggetto interessato allo svolgimento de giudizio di appello, ed al quale soltanto spetta la decisione di proporre impugnazione, pos sottrarsi alle notificazioni di rito, cagionando, eventualmente anche con dolo, un ingiustif ritardo nella definizione del giudizio da lui precedentemente richiesto.
E’ poi evidente che, contestualmente, la disposizione di nuovo conio persegua lo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio impugnazione e, quindi, di contenere il fenomeno dei vizi delle notifiche e delle comunicazio funzionali all’instaurazione del contraddittorio (e pertanto anche nella prospettiva del ris del relativo e fondamentale principio di cui all’art. 111 comma 2 Cost.), in linea con qua previsto dal legislatore con la delega legislativa della legge 27 settembre 2021, n.134 («Deleg al Governo per l’efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»); l’art. 1, comma 13, le della legge delega stabilisce espressamente di prevedere che «fermo restando il criterio di cu al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza con l’atto di impugnazion pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
In proposito, la Relazione illustrativa al Decr. Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 d) ha inserito il comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha precisato che “viene perseguito II fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria “.Do la spiegazione dei criteri seguiti per un affinamento della disciplina della specificità dei d’impugnazione in vista della valorizzazione della funzione di controllo espressa dal giudizio appello, la Relazione ha puntualizzato che ” il comma 1- ter dell’art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’u
condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decr citazione”.
La norma in commento è stata elaborata in un’ottica sistemica, che ha incluso l’introduzion dell’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale “in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudiz suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell 581, commi 1-ter e 1-quater”; ha coinvolto la modifica dell’art. 164 (rubricato “Durata domicilio dichiarato o eletto”), secondo cui “la determinazione del domicilio dichiarato o el è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decre penale, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1”; in particolare, è stata sostitui locuzione contenuta nella previgente formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen. – che stabil che “la dichiarazione o l’elezione di domicilio è valida per ogni stato e grado del procedimen – e la disposizione da ultimo modellata dal legislatore ha dunque escluso – a conferma dell previsione della necessità di una autonoma ed ulteriore dichiarazione od elezione, proiettat sul giudizio di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – che l dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente nel fascicolo possa esonerare l’impugnant dal deposito di un nuovo e diverso atto a tali fini.
E come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la richiesta di formalizzazione di una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, condizione di ammiss,ibilità dell’impugnazione non sfugge al baluardo costituzionale della ragionevolezza, perché muove anche dall’esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini corso della quale potrebbe già essere intervenuta una dichiarazione o elezione di domicilio a sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. – a quella della impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazion domicilio, esigendone il rinnovo, attualizzandola, è compatibile con l’evolversi dei tempi, quali è sempre più avvertito il diritto alla mobilità del cittadino ed appare dunque coerent richiesta di un aggiornamento del domicilio eletto o dichiarato a ridosso del nuovo grado giudizio, con il risultato di ottenere garanzia dell’effettività della conoscenza della citazi il giudizio medesimo (sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass.), in vista de perfezionamento del contraddittorio processuale.
Ben lungi dall’intendimento di restringere le maglie del diritto di proporre appello e dunque sacrificare l’inviolabile diritto di difesa dell’imputato, il legislatore ha voluto in que realizzare un equo contemperamento tra detto diritto, esaltato in base alle coordinat normative che rimarcano e responsabilizzano la figura predominante del soggetto nel cui esclusivo interesse il gravame è attivato e rivalutano, anche attraverso il perfezionament espositivo dei requisiti dell’atto propulsivo, il compito dell’organo giurisdizionale deput riesame della pronuncia di primo grado – artt. 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 1 e
comma 2 primo alinea e comma 6 e 117 comma 1 Cost. – e l’esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell’art comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell’attività giurisdizionale propriamente detta, anc nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologìa dell’abuso del diritto, avversata dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamental (art.17) e di scongiurare l’eventuale dichiarazione di improcedibilità di cui all’art. 344 b proc. pen. (cfr. sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass.; sez.4, n. 22140 de 03/05/2023, En Naji, Rv.284645).
Né, proprio per le ragioni esposte, è ravvisabile alcuna violazione dei principi di or sovranazionale, in particolare dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 otto 1977, n. 881, e dall’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei di dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98, che prevedono il diritto a far riesaminar decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato.
La salvaguardia di tale diritto è assicurata dalla giurisprudenza convenzionale, che anch recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia – cfr. Corte Edu, Sezione 5, u 02/05/2023, COGNOME contro Francia – i quali, per quanto di interesse ai fini della presen decisione, fermo il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall’articolo 6§1 Convenzione, che deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B), hanno chiarito che «Il diritto a un tribun di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (COGNOME c. Regno Unito, 21 febbraio 1975 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso”, purchè siano funzionali ad uno sc legittimo, sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo perseguito (COGNOME c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)» siano prevedibili (cfr. Corte Edu,causa Zubac c. Croazia (, n. 40160/12).
Nel caso posto all’attenzione di questa Corte di Cassazione non vi è dubbio che l’adempimento relativo alla elezione/dichiarazione di domicilio sia stato previsto, anche nei suoi sanzionatori ove non rispettato, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processual concretamente applicabile in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lg 150 del 2022 (cfr. sez. 5, n. 46831 del 2023, cit.).
Del resto, anche la giurisprudenza della Consulta ha avuto occasione di evidenziare la compatibilità costituzionale di regole processuali che si ispirino “all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità d notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori ed ostruzionistici” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008); la ragionevole (art. 3 Cost.) durata del processo è
diritto del cittadino e, segnatamente, anche dell’imputato nel più ampio contest dell’invulnerabile diritto di difesa, ed il suo riconoscimento non confligge con il princ economia processuale, al quale anzi è complementare.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la questione posta è affetta da manifesta infondatezza, da momento che la norma censurata non è lesiva dei diritti della difesa, della presunzione di non colpevolezza e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice (in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023, COGNOME, non massinnata e Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, COGNOME, non massimata).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024