Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a MODICA il 03/10/1963
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Catania
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/10/2024 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza dei Tribunale di Ragusa che l’aveva riconosciuto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata e l’aveva di conseguenza condannato alla pena di mesi 10 di rec:usione oltre al pagamento delle spese
processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000; più in particolare, la Corte d’appello aveva rilevato che l’appello non era stato corredato dell’elezione o dichiarazione di domicilio dell’imputato;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. dal momento che l’esame dei verbali avrebbe consentito di appurare che l’imputato era stato presente nel corso del giudizio di primo grado avendo anche reso dichiarazioni spontanee; sottolinea, pertanto, l’insussistenza del presupposto fattuale su cui è stata erroneamente fondata la decisione impugnata;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 03/10/2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Ragusa del 17/03/2023; i giudici catanesi, dopo aver richiamato il disposto di cui all’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. applicabile ratione temporis, hanno infatti rilevato che “all’atto di appello è stato allegato mandato ad impugnare privo della necessaria elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato” (cfr., pag. 1 dell’ordinanza impugnata in questa sede).
Il ricorso, dal canto suo, si sofferma sull’erroneità dell’affermazione secondo cui il COGNOME sarebbe stato “assente” nel corso del processo di primo grado laddove, invece, dall’esame degli atti e, in particolare, dei verbali del dibattimento, risulterebbe esattamente il contrario tanto che l’imputato aveva anche reso dichiarazioni spontanee all’udienza del 16/09/2022.
Se, dunque, la Corte d’appello ha errato nel ritenere il COGNOME “assente” e, nel contempo, ad evocare il comma 1 -quater dell’art. 581 cod. proc. pen., resta il fatto che l’impugnazione – come è pacifico ed è stato comunque evidenziato dai giudici del gravame di merito – non era corredata della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiesta comunque – anche per i non “assenti” – dal comma 1 -ter di quella stessa disposizione.
Dalla verifica operata non risulta che l’atto di appello sia accompagnato o anche solo corredato dall’elezione o dichiarazione di domicilio e nemmeno, come
pure è stato chiarito, che tale indicazione sia intervenuta attraverso il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla
sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (cfr., dalla
informazione provvisoria della decisione delle SS.UU. del 24/10/2024, ric. De
Felice).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/03/2025.