Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la ordinanza del 13/03/2024 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di NOME COGNOME perché nessuna dichiarazione o elezione di domicilio era contenuta nel corpo dell’atto d’appello o in un altro atto, separato dal mandato, successivo alla sentenza appellata.
Avverso la sentenza ordinanza ha presentato ricorso l’imputato il quale, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, ha presentato un unico motivo di ricorso in cui eccepisce violazione della legge processuale e chiede, in alternativa all’annullamento dell’ordinanza impugnata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
In particolare, premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non opera anche nel caso in cui l’imputato sia detenuto e premesso altresì che la ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la certezza del domicilio per le notificazioni è assicurato nel caso in cui l’imputato sia detenuto, analogo principio deve valere quando questo sia sottoposto ad una delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.
Il ricorrente, già alla data della declaratoria dell’assenza, era sottoposto all’affidamento servizi sociali, sicché risultava acquisito al fascicolo per dibattimento un domicilio certo, in quanto individuato nel provvedimento di concessione della misura alternativa alla detenzione in carcere.
Di conseguenza, era soddisfatta la finalità perseguita dall’art. 581, commi iter e 1-quater, cod. proc. pen.
Nell’ipotesi di rigetto del motivo, si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame con gli artt. 3 e 24 Cost.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le deduzioni difensive si basano sull’assunto che l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali equivalga alla detenzione dello stesso.
Se ne vuole far discendere come anche nel primo caso valga l’orientamento, recentemente maturato in seno a questa Corte, per cui l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all’entrata in vigore del citato decreto) che, ai fini della
notificazione del GLYPH decreto di citazione a giudizio, GLYPH richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all’atto d’impugnazione, non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto (per tutte, Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029).
In realtà, questo Collegio ritiene che la premessa su cui si basano le deduzioni difensive non sia condivisibile.
La prima delle sentenze citate (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME cit.) fonda la propria conclusione su argomenti sistematici relativi al rapporto tra l’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen. e l’art. 156 ss. cod. proc. pen., concernente il solo imputato detenuto (rispetto al quale è stata – anche attraverso l’aggiunta dell’avverbio «sempre» – ribadita la volontà legislativa di consentire la notifica soltanto mediante consegna personale): argomenti, pertanto, non estensibili all’imputato affidato a misure alternative, rispetto al quale difetta un’analoga disciplina speciale, derogatoria del regime generale delle notifiche.
La seconda pronuncia (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, cit.) fa leva su un’interpretazione teleologica che, nell’invocare la potenziale violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU (in termini proporzione tra entità della sanzione processuale ed entità della violazione), valorizza il dato della conoscenza da parte dell’imputato, ma anche la conoscenza del giudice in ordine alla collocazione dell’imputato: elemento di certezza che non è certamente prospettabile nel caso di affidamento alle misure alternative.
In mancanza di una specifica presa di posizione legislativa e in difetto di una identità di ratio rispetto a quanto disposto per l’imputato detenuto dall’art. 156 cod. proc. pen., continua, dunque, a valere l’insegnamento – sebbene precedente al d.lgs. 150/2022 cit. – di Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869, la quale ha chiarito che «la modalità di notifica dell’art. 156 cod. proc. pen. si applica all’imputato che si trovi detenuto, anche a seguito di arresto o fermo, in un istituto penitenziario nel territorio dello Stato italiano: conseguenza la notificazione degli atti all’imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione ad esempio affidamento in prova al servizio sociale va effettuata nelle forme previste per l’imputato di non detenuto, dal momento che l’applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà».
Da quanto esposto deriva altresì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa in oggetto,
3 GLYPH
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questione peraltro inammissibile anche perché prospettata dal ricorrente in termini generici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024