Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16338 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: NOME COGNOME
In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16338 Anno 2025
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Presidente –
Sent. n. 376/2025
NOME COGNOME
NOME Di NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME Di NOME
Relatore –
CC – 25/03/2025
R.G.N. 16945/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato in Moldavia il 19/01/1992
Avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rinvio della trattazione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sull’interpretazione dell’art 581 -ter cod. proc. pen.;
lette le conclu sioni dell’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME assente
nel giudizio di primo grado, perché unitamente all’atto di appello è stata depositata la nomina del difensore di fiducia con procura ad impugnare ma non la dichiarazione o elezione di domicilio, come prescritto dall’art. 581 -quater cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, per violazione di legge processuale in relazione all’art. 581quater cod. proc. pen. , in quanto l’atto di nomina di difensore di fiducia con conferimento di procura speciale ad impugnare conteneva anche la dichiarazione di domicilio del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente osservato che l’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disponeva che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
L’art. 2, lett. o, della legge 9 agosto 2024, n. 114 – recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare»- ha disposto -per quanto qui di interesse- che al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio». Ne consegue che l’attuale formulazione del comma 1 -quater c.p.p. dell’art. 581 c.p.p. è la seguente: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
La novella, entrata in vigore il 24 agosto 2024, non contiene una disciplina transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1ter e 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. lgs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua
di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
Invero, le Sezioni unite, con indirizzo cui occorre conformarsi, secondo quanto risulta dall’informazione provvisoria, chiamate a pronunciarsi sul regime temporale delle nuove disposizioni introdotte con l. n. 114/2024, all’udienza del 24 ottobre 2024 nel procedimento COGNOME, con specifico riferimento all’art. 581, comma 1 -ter , hanno statuito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».
2. L’art. 581 -quater cod. proc. pen. richiedeva, come detto, che, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato a impugnare contenesse anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Lo scopo di tale ultima previsione era, come reso evidente dalla lettera della norma, quello di assicurare la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, al fine di evitare una ingiustificata maggiore durata della fase di appello.
Dall’esame degli atti, consentito per la natura processuale della censura proposta con il ricorso, emerge che i n primo grado l’imputato era assente ed era assistito da un difensore di ufficio. Dopo la sentenza di primo grado ha nominato difensore di fiducia l’avvocato NOME COGNOME cui è stata conferita procura a impugnare la sentenza di primo grado.
Nell’atto, titolato «nomina di difensore di fiducia con procura speciale a proporre impugnazione», si legge «io sottoscritto NOME COGNOME nato a e residente e domiciliato in Parma INDIRIZZO con riferimento al procedimento penale n. RGNR 3469/2019 dichiaro di nominare ».
Secondo la Corte di appello di Bologna, tale atto non contiene una valida dichiarazione di domicilio e, quindi, viola l’art. 581 -quater cod. proc. pen., che la richiede a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
Reputa il Collegio che tale conclusione non sia corretta, in quanto l’indicazione del domicilio nel mandato ad impugnare conferito al difensore era pienamente idonea a soddisfare lo scopo perseguito dalla norma, ossia quello di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all’instaurazione del contraddittorio.
L’interprete deve, infatti, essere guidato nell’esame dell’atto dalla ratio della nuova disciplina, in modo che non risulti limitato irragionevolmente “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, Carta EDU, “in
modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza” (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia, in motivazione la Corte, nel valutare la compatibilità delle restrizioni con il diritto d’accesso al giudice ex art. 6 C. EDU, in continuità con plurime decisioni sul punto, si è valsa dei criteri dello “scopo legittimo” e della “proporzionalità” delle restrizioni rispetto allo stesso).
L’ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME