Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/12/1986
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale il 20/01/2023 il Tribunale di Teramo lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando tale sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 178 1 1ett.c) 1 e 179 cod. proc. pen., e per eccessività delle pene
accessorie. Il processo di primo grado si è svolto in assenza del difensore di fiducia e dell’imputato, assistito dal difensore d’ufficio nominato in udienza ai sensi dell’art. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia non è venuto a conoscenza della citazione a giudizio, sebbene l’atto risulti regolarmente inviato alla PEC, e tale citazione non è stata notificat all’imputato assente al processo. Nel verbale di contestazione della polizia giudiziaria Sannir COGNOME aveva proceduto alla nomina del difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il suo studio. La sentenza di primo grado è stata notificata al solo difensore d’ufficio e non all’imputato assente presso il domicilio legale. La notifica a mani del difensore d’ufficio è illegittima allorché esista una precedente elezione di domicilio presso altro difensore, derivandone nullità per omessa notifica al domicilio eletto. La sentenza della Corte d’appello risulta conseguentemente viziata da nullità in quanto l’atto di citazione in giudizio per l’appello proposto dal difensore d’ufficio al quale l’imputato aveva conferito solo la procura a proporre appello non è stato notificato al domicilio eletto ma al difensore d’ufficio-appellante non domiciliatario impedendo al difensore di fiducia, mai revocato, di esercitare il diritto di difesa del suo assistito, essendo intervenuto solo successivamente con una memoria integrativa.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La Corte si è limitata ad applicare la norma sopra indicata sulla presunzione che l’atto di appello sottoscritto dal suo difensore fosse inammissibile non essendo sostenuto da una dichiarazione di elezione di domicilio. Tuttavia, l’avvocato appellante era il difensore nominato d’ufficio darti -ibunale ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen. mentre l’imputato non era comparso all’udienza, per cui nessuna elezione di domicilio era stata effettuata dall’imputato nei confronti del difensore d’ufficio rimanendo il domicilio legale eletto quello dichiarato all’origine del procedimento Risulta contraddittorio e illogico sostenere che l’appello sia irricevibile per assenza d elezione di domicilio, tuttavia presente in quanto precedente al processo di primo grado e mai revocata. L’art. 581, comma 1-quater, applicabile quando l’imputato è stato assente nel corso del giudizio di primo grado, richiede che la procura a impugnare sia conferita dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte suprema, argomentando dalla Relazione illustrativa al d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 e dalla legge delega n.134/2021, ha rilevato che nessuno dei due testi contiene alcun riferimento esplicito alla necessità che la dichiarazione di elezione di domicilio sia rilasciata dopo l pronuncia della sentenza di primo grado.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata cori trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio
Il ricorso è inammissibile.
I due motivi di ricorso sono logicamente correlati e posso essere trattati insieme. Il ricorrente si duole, da un lato, dell’erronea interpretazione dell’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto del domicilio eletto nel verbale di contestazione presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME; dall’altro, dell’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso tale domicilio elet
Occorre premettere che i dati processuali emergenti dal provvedimento impugnato non sono oggetto di specifica contestazione. Ivi si legge che l’appello è stato proposto dal difensore di fiducia Avv. COGNOME del Foro di Teramo con atto privo della dichiarazione o elezione di domicilio, in violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; che il difensore ha allegato solo lo specifico mandato difensivo a proporre appello; che il mandato contiene la generica dicitura relativa alla residenza del Ndoj, senza alcuna volontà di ricevere a tale indirizzo la notifica del decreto di citazione in appello; c nell’intestazione dell’atto di appello il difensore ha inserito con grafia manuale la dicitu “elegge domicilio in INDIRIZZOpresso lo studio del difensore”, ma tale dicitura non è riconducibile all’imputato, che non ha sottoscritto l’atto di appello.
Con riguardo al secondo profilo di censura, le Sezioni Unite penali, chiamate a risolvere la questione «Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comm 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficien la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo», hanno affermato il seguente principio di diritto:
«La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.» (inf. provvisoria Sez. U, De Felice del 24/10/2024).
In base a tale esito ermeneutico del Supremo consesso deve, dunque, ritenersi che la Corte territoriale abbia legittimamente dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto proposta senza alcun richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio.
Conseguentemente, essendo tale richiamo funzionale alla corretta notificazione all’appellante del decreto di citazione in appello, l’omissione dedotta con il primo motivo di ricorso non configura alcuna nullità procedimentale in quanto è diretta conseguenza del vizio dell’atto d’impugnazione sopra richiamato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2024