Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 16/01/2023 dal Tribunale di Belluno e con la qual il suddetto imputato era stato condanNOME alla pena di mesi due di arresto e 3.000,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.116, comma 15, d.lg 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha osservato che l’atto di impugnazione non risult accompagNOME dalla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’art.5 comma iter, cod.proc.pen., conseguendone l’inammissibilità dell’appello.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, operando una premessa nella quale h chiesto di rimettere alla Corte Costituzionale la questione inerente alla legit dell’art. 581, comma iter, cod.proc.pen. in punto di onere richiesto all’imputa operare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dell’ammissibi dell’impugnazione; ha dedotto che la norma sarebbe lesiva del principio d eguaglianza consacrato dall’art.3 Cost., determinando – di fatto – una contrazi del diritto di difesa nei confronti degli imputati non concretamente contattabil parte del proprio difensore; come avvenuto nel caso di specie, in cui il difen stesso era stato nomiNOME d’ufficio e non aveva mai avuto la possibilità di confe con il proprio assistito.
Ha quindi dedotto, nel merito della sentenza di primo grado, la censurabili di questa per non avere riconosciuto il vincolo della continuazione con i div illeciti della stessa specie consumati dall’imputato in relazione all’art.116 C in sede di conclusioni formulava altresì richiesta di applicazione di sanz sostitutiva ai sensi dell’art.20bis cod.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha contestato l’ordinanza impugnata sulla base del prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell’art.581, co iter, cod.proc.pen.; sul punto, va quindi ricordato che GLYPH è astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamen
l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di mer quanto lo stesso comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferi alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questio nel senso che dall’accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della pronuncia (Sez. 1 409 del 10/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242456; Sez. 6, Ordinanza n. 37796 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 280961).
Nello specifico, quindi, la questione è rilevante nel presente giudizio at che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello è stata pronunciata per ef della mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art.5 comma iter, cod.proc.pen., ai sensi del quale «Con l’atto d’impugnazione del parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiar o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giud
Peraltro, la questione è manifestamente infondata.
Sul punto, vanno quindi richiamate e integralmente condivise le considerazioni spiegate in parte motiva da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, NOME, Rv. 285324 – 01.
In tale sede è stato pregiudizialmente rilevato che il d. Igs. 10 ottobre n. 150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla le settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l’efficienza del processo penal nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizion procedimenti giudiziari») e va rilevato che la nuova disposizione dell’art. comma lter, cod. proc. pen., riproduce pedissequamente quanto previsto dall’ar 1, comma 13, lett. a) della legge delega, secondo il quale: «fermo restando criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, pre che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia deposit dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introd del giudizio di impugnazione».
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1 dell’art. 581 cod. proc, pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, co lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissib dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata l dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decre citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attu la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’ 585, comma 1».
Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagNOME la legge, vi è per l’art. 581, comma lquater.
Lo scopo manifesto della novella legislativa è quindi quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationís, ad opera della parte.
Riprendendo quanto argomentato nella citata pronuncia, deve ritenersi che si tratti di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore e che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate.
Deve quindi osservarsi, in relazione alle argomentazioni spese nella stessa premessa del ricorso, che l’asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un’indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.
Sempre come rilevato nel predetto arresto, la norma tacciata d’incostituzionalità in questa sede non prevede affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.
8. D’altra parte, la nuova disposizione introdotta dall’art.581, comma iter, cod. proc. pen., così come l’analoga incombenza imposta dall’art. 581 comma 1quater cod. proc. pen., si coordina perfettamente con il novellato art. 157ter co. 3 cod. proc. pen. secondo cui «3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater» e con l’art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.».
Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art. 164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione
di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di u nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
Tali considerazioni consentono di ritenere costituzionalmente compatibile nel delineato nuovo quadro di garanzie – la novella legislativa in questione.
9. Per l’effetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugn 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorre va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il a sigliere estensore
Il Pre
Così deciso il 27 febbraio 2024