Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28492 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Kosovo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 settembre 2023, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’imputato, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 gennaio 2023, sul rilievo del mancato deposito, con l’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 5 comma 1-ter, cod. proc. pen.
2. Avverso l’ordinanza, l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen, nonché il relativo vizio motivazionale, sul rilievo che l’atto di appello, richiamando e confermando, nella prima pagina, la nomina fiduciaria al difensore con la relativa dichiarazione di domicilio dell’imputato presso la propria residenza, integrerebbe il deposito richiesto dalla legge. A parere della difesa, infatti – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in ordine all impossibilità di comparare il diritto di difesa ed il principio della ragionevole durat del processo – un’interpretazione restrittiva della predetta norma, nel senso della necessità di un nuovo deposito di una nuova dichiarazione di domicilio, in luogo della conferma di una dichiarazione già resa dall’imputato per l’intero procedimento a suo carico, sarebbe, oltre che lesiva del diritto di difesa, irragionevole ed illogica, giacché contrastante con la ratio della norma, finalizzata a ridurre i tempi processuali, semplificando – per la parte che qui rileva – il regime delle notificazioni; di talché, sarebbe ovvio prevedere che, in assenza di una rinnovata dichiarazione di domicilio o di un nuovo deposito, l’imputato possa considerarsi domiciliato ex lege presso il difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In effetti, l’art. 581, comma 1 -ter, cod, proc. pen. – inserito dall’art. 33, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150 del 2022 – prevedendo che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazio del decreto di citazione a giudizio, è norma che – collocata, a livello sistematico, all’interno di un articolo che disciplina, a pena di inammissibilità, la form dell’impugnazione – presenta un tenore letterale tale da indurre a ritenere che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio costituisca un requisito formale dell’impugnazione, con la conseguenza che la stessa dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l’atto di impugnazione, anche allorquando l’imputato che propone il gravame abbia già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico (Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023). Del resto, sostituendo l’inciso contenuto nella previgente formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen. – in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento – la nuova disposizione ha escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (ex multis, Sez. 4, n. 4337 del 09/01/2024).
A ciò si aggiunga che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio, come tale non surrogabile ‘da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell’imputato stesso (ex plurimis, Sez. 1, n. 11316 del 07/02/2006, Rv. 233654).
Tanto premesso, non può essere considerata quale valida elezione di domicilio la mera menzione di essa, contenuta, come nel caso di specie, nell’atto di appello redatto dal difensore (ex multis, Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Rv. 216607).
Né la norma può ritenersi, come pur censurato dalla prospettazione difensiva, irragionevole o lesiva dei diritti di difesa dell’imputato. Da un lato, infatti, essa coordina perfettamente sia con il novellato art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, che con il parimenti modificato art. 164 cod. proc. pen. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), secondo cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudiz ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, cod. proc. pen., nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024); dall’altro, è dirimente osservare che la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all’instaurazion del contraddittorio (ex plurimis, Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023); di talché la disposizione censurata non appare né illogica né violativa dei diritti della difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2024.