Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CHIDOZIE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 novembre 2023 la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 14 giugno 2023 con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine a reati contestatigli ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’inammissibilità è stata, in particolare, pronunciata nella ritenuta violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sul presupposto che l’imputato, giudicato in assenza nel procedimento di primo grado, avrebbe omesso di depositare, unitamente all’atto di appello, specifico mandato ad impugnare, contenente la sua dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
1.1. Con successiva ordinanza del 29 novembre 2023, quindi, la Corte di appello di Trento ha rigettato un’istanza di revoca dell’emessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello, ritenendo di non poter accogliere il motivo dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE, considerato che la procura speciale da lui rilasciata al difensore nel corso del giudizio di primo grado, finalizzata alla richiesta di procedere con le forme del rito abbreviato, non potrebbe assumere un’efficacia sanante, in quanto atto inidoneo a sostituire il mandato speciale ad impugnare previsto dal novellato art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avvero le suddette ordinanze ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 420, comma 2-ter, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione.
Lamenta, in particolare, il ricorrente, in antitesi a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, di non essere stato assente nel corso del giudizio di primo grado, in quanto ivi rappresentato e difeso da un procuratore speciale, presso il quale aveva pure eletto domicilio. L’avvenuto rilascio di una procura speciale al suo difensore, finalizzata a richiedere l’ammissione al giudizio abbreviato, avrebbe determinato, infatti – per il disposto dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. e per l’accezione interpretativa datane dalla giurisprudenza di legittimità -, la sua presenza ex lege nel giudizio, così rendendo non necessario il deposito dello specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. per la presentazione dell’atto di appello.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto il rigetto del ricorso.
Il Collegio rileva, infatti, in linea di principio, come sia corretta l censura eccepita da parte dell’COGNOME nel suo motivo di ricorso, considerato che, per come previsto dall’inciso conclusivo della norma dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., come introdotta dall’art. 23, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto nel rispetto delle forme di legge di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
E’, per l’appunto, la situazione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, in cui l’imputato aveva conferito procura speciale al suo difensore per richiedere la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. Per l’effetto, quindi, l’COGNOME era stato giuridicamente presente, in quanto rappresentato e difeso «da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
Ciò trova conforto, d’altro canto, nell’interpretazione resa dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (così, espressamente, Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 28533201).
In ragione della sua presenza ex lege al giudizio di primo grado, quindi, l’imputato non era tenuto a depositare, ai fini della regolare proposizione del suo atto di appello, lo specifico mandato ad impugnare previsto dal novellato art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Osserva, tuttavia, il Collegio come il proposto appello dell’COGNOME sia, comunque, da ritenersi giuridicamente inammissibile, sia pure sotto un differente
profilo, e cioè per non essere stato rispettato il disposto dell’art. 581, com Iter, cod. proc. pen.
Dall’esame degli atti processuali, consultabili stante la natura de questione in esame, è possibile evincere, infatti, come, unitamente all’att appello, né l’imputato né il suo difensore avessero provveduto a depositare « dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decret citazione a giudizio», come invece richiesto, del pari a pena di inammissibili dall’indicata previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022.
Per l’effetto corretta, quindi, sia pure in ragione del diverso profilo indi è la declaratoria di inammissibilità dell’appello enunciata nei provvedimen impugnati.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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