Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SPERLONGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di LATINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato alle conclusioni del P.G., depositando nota spese; per l’imputato, le conclusioni degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 22/01/2024, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna del 22/06/2023 del Giudice di pace di Fondi, rilevando la violazione dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. in quanto l’appellante non aveva depositato la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Latina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a comparire, non avendo il giudice di appello considerato l’età dell’imputato.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in quanto lo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello dava atto che l’imputati aveva dichiarato domicilio, comunque implicitamente indicato nel mandato difensivo conferito al difensore per il giudizio di appello.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso. Per la parte civile, l’AVV_NOTAIO si è riportato alle conclusioni del P.G., depositando nota spese, mentre per l’imputato gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME AVV_NOTAIO hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso non è fondato. La preesistenza di una dichiarazione/elezione di domicilio non soddisfa il requisito formale di cui all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare (con indirizzo condiviso dal Collegio), la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi della disposizione ora citata, va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente
all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285805 – 01; conf., Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01).
Solo ad abundantiam può osservarsi che a diverse conclusioni non si giungerebbe seguendo il diverso orientamento secondo cui nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello (.Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Eri Janati, Rv. 285936 – 01). Anche a prescindere dal rilievo che tale orientamento non considera la modifica della disciplina dell’art. 164 cod. proc. pen., nel caso di specie la pregressa dichiarazione di domicilio non risulta allegata all’atto di appello, sicché comunque non risulta osservata la condizione richiesta dall’orientamento stesso.
Né può ritenersi che il mandato difensivo allegato al gravame contenesse una dichiarazione di domicilio: tale mandato, invero, si limitava a indicare la residenza dell’imputato, senza alcuna esplicita menzione che il luogo di residenza coincideva con quello presso il quale egli intendeva ricevere la notificazione del decreto di citazione a giudizio; ora, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell’imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, COGNOME, Rv. 283180 – 01); in particolare, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell’imputato nell’atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 2610:32 – 01; conf. Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso, Rv. 266070 – 01). Anche sotto questo profilo, dunque, viene in rilievo l’infondatezza del motivo.
COGNOME Né COGNOME merita COGNOME accoglimento COGNOME il COGNOME primo COGNOME motivo. COGNOME L’inammissibilità dell’impugnazione ricorso preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, con esso, la possibilità di dedurre e di rilevare ex art. 609,
comma 2, cod. proc. pen. le ipotesi di nullità assoluta della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, Rv. 282218 – 01). Ma anche a voler prescindere da tale profilo, il ricorso fa leva sull’età dell’imputato per superare il dato oggettiv che la certificazione medica – che all’evidenza tale età ben aveva presente – in nessun modo dava conto di un’impossibilità a comparire, il che rende ragione dell’infondatezza della doglianza.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 11/04/2024.