Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47636 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Moena il 03/05/1956
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 della Corte d’appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Trento.
é
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2024 la Corte d’appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 9 novembre 2023 del Tribunale di Trento (con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000), a causa della mancata allegazione all’atto d’impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenendo tale disposizione applicabile all’impugnazione dell’imputato, in quanto proposta avverso sentenza pronunciata dopo il 30 dicembre 2022.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME lamentando l’errata applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che non avrebbe potuto essere applicato alla impugnazione proposta dal ricorrente, in quanto la sentenza impugnata doveva ritenersi soggetta alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, che, con l’art. 33, comma 1, lett. d), ha introdotto la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto il giudizio a carico dell’imputato era stato instaurato nel vigore della precedente disciplina, che non prevedeva l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio al fine della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dovrebbe, pertanto, farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 162 cod. proc. pen., che, nel prevedere l’obbligo di comunicare le variazioni del domicilio dichiarato o eletto, continua a consentire di eseguire le comunicazioni o le notificazioni al domicilio precedentemente dichiarato o eletto, e anche del disposto di cui all’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui se la dichiarazione o elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee le notificazioni sono effettuate mediante consegna al difensore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha richiamato l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non richiede il rilascio di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, sottolineando come la diversa interpretazione, seguita dalla Corte d’appello di Trento sarebbe gravemente pregiudizievole per le prerogative dell’imputato, tra cui, in particolare, il diritto di impugnazione.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di
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Trento, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite in esito all’udienza del 24 ottobre 2024, di cui all’informazione provvisoria n. 15 del 2024, sia a proposito della perdurante applicabilità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. agli atti di impugnazione proposti fino al 24 agosto 2024, sia in ordine al principio secondo il quale tale disposizione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Poiché nel ricorso il difensore di fiducia, che già assisteva l’imputato nel giudizio di primo grado, ha rappresentato che nessuna modifica è intervenuta rispetto alla preesistente elezione di domicilio, tale indicazione dovrebbe ritersi idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla norma.
Con memoria del 21 ottobre 2024 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando la sopravvenuta abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., per opera della I. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ribadendo l’avvenuta elezione di domicilio nel corso del giudizio di primo grado e richiamando il contrasto interpretativo in ordine al significato e alla portata della disposizione ormai abrogata e applicata dalla Corte d’appello di Trento con l’ordinanza impugnata.
Ha affermato anche che l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’appello determinerebbe una indebita e irragionevole compressione delle facoltà e dei diritti dell’imputato, per ragioni esclusivamente formali (si richiamata la sentenza della Corte EDU Patricolo c. Italia), e ha chiesto, in via di subordine, la conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che, come risulta dall’informazione provvisoria n. 15 del 2024, relativa alla decisione sul ricorso n. 6578 del 2024, di cui non è ancora stata depositata la motivazione, all’udienza del 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate sulle seguenti questioni di diritto:
“Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione”.
“Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 58 comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione d domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo”.
Le Sezioni Unite, secondo quanto risulta dalla suddetta informazione provvisoria, hanno, dunque, affermato che:
“La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Ne consegue, anzitutto, alla luce di tale chiarimento interpretativo, l’infondatezza dei rilievi del ricorrente in ordine alla inapplicabilità a impugnazione presentata dal ricorrente della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in conseguenza della sua abrogazione da parte della I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, essendo detta impugnazione stata presentata anteriormente a tale data.
Neppure può esservi dubbio circa l’applicabilità di detta disposizione nonostante l’instaurazione del procedimento nei confronti del ricorrente risalga all’anno 2020, allorquando venne chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, alla luce della inequivoca previsione contenuta nell’art. 89, terzo comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui la disposizione di cui all’art. 581, comma iter, cod. proc. pen., si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunziate in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto d.lgs. 150/2022, dunque anche a quella proposta dal ricorrente, che riguarda la sentenza del 9 novembre 2023 del Tribunale di Trento.
Nel merito i rilievi del ricorrente, secondo cui vi era in atti una valida idonea elezione di domicilio, che avrebbe consentito di efficacemente notificare il decreto di citazione per il giudizio di appello, sono infondati, posto che, oltre a non essere stata allegata all’atto d’appello dichiarato inammissibile l’elezione o dichiarazione di domicilio, in tale atto d’impugnazione non è neppure stata
richiamata, in modo espresso e specifico, una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, come ritenuto sufficiente dalle Sezioni Unite per poter ritenere adempiuto l’onere previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Dalla sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Trento il 9 novembre 2023, risulta solamente che l’imputato è residente in Arco, INDIRIZZO ed era presente in tale giudizio, nel quale è stato difeso di fiducia.
Nell’atto d’appello avverso tale sentenza, depositato il 5 aprile 2024, non vi è alcuna indicazione in ordine a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, cosicché lo stesso non è in grado di soddisfare l’onere di allegazione richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come deve essere interpretato alla luce del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, stante l’infondatezza dei rilievi del ricorrente in ordine alla inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 5 comma 1-ter, cod. proc. pen. e l’assenza nell’atto d’appello presentato dal ricorrente medesimo di qualsiasi indicazione in ordine a una sua precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/11/2024