Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, in data 20 febbraio 2024, avverso l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Vene ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, nell’interesse dell’imputato, co la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 12 settembre 2023, perché privo della dichiarazione o della elezione di domicilio dell’imputato di cui all’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen.
1.2. COGNOME Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e chiede che sia rimessa alla Corte la questione sulla eventuale illegittimità dell’anzi disposizione. Evidenzia che l’imputato era presente al processo di primo grado e anche all’udienza di discussione, così non rilevando la ‘firma’ del ricorrente su separato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’inammissibilità del ricorso.
Sono pervenute memorie (il 20 settembre 2024 e il 10 gennaio 2025) del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Il ricorso è inammissibile.
Con notizia di decisione del 24/10/24, RG. 6578/24, le Sezioni Unite hanno affermato che “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024- continu ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione a sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel s che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione ne fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione de luogo in cui eseguire la notificazione”.
Nel caso di specie, pur essendo la dichiarazione di domicilio già presente in a non risulta che l’impugnazione contenesse un richiamo esplicito tale da consentirn la precisa individuazione nel fascicolo processuale, non potendosi, a tal fine, rite sufficiente, come correttamente osservato dalla Corte di appello alla luce del giurisprudenza richiamata, la mera indicazione dell’indirizzo dì residenza contenu nell’atto di nomina dei difensori. Né alcuna rilevanza, rispetto alla ratio della norma, assume la circostanza, sottolineata dalla difesa, della presenza dell’imputato giudizio di primo grado.
Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla legittimità costituzional
1-ter, dell’art. 581, comma
cod. proc. pen., su cui già questa Corte era intervenuta, rilevandone (anche con riguardo al comma
1-quater, cod. proc. pen.) la manifesta
infondatezza, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’at di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione
l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non
comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio dell
concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi n collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né
presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, n con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il viz
violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME NOME
Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La questione deve peraltro ritenersi superata, e dunque non rilevante, a segui della citata interpretazione costituzionalmente orientata della norma da parte de Corte di Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore