Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21338 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21338 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIUDICE DI PACE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo ii. i .., c GLYPH i o ot4 xZc… 43 x)›.. 0 % /
udito il dil’nsore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 31 maggio 2022 il Giudice di Pace di Roma ha affermato la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di cui all’art. 14 comma 5 bis e ter del d.lgs. n.286 del 1998.
1.1 In sede di verifica della regolare costituzione delle parti l’imputato veniva dichiarato assente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME deducendo vizio del procedimento in rapporto alla intervenuta dichiarazione di assenza.
2.1 II difensore rappresenta e documenta che : a) in data 16 marzo 2021 è stato redatto il verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, senza l’assenso del difensore ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis cod.proc.pen.; b) sulla base di detta elezione di domicilio è stato notificato in data 7 ottobre 2021. Non vi sarebbe stata, pertanto, una valida dichiarazione di assenza, stante la mancanza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l’indagato.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che ai fini della ricognizione della «assenza dell’imputato» (intesa come condizione derivante dalla consapevole scelta di non prendere parte alla trattazione del processo o dalla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti) occorre verificare l’effettiva conoscenza dei contenuti dell’accusa e della data di celebrazione del processo. Come precisato da Sez. U n.23948 del 28.11.2019, dep.2020, rv 279420 , non è possibile ritenere che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (non assistita dall’assenso del domiciliatario) produca simile effetto, ferma restando la validità formale della notifica : ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli
ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa .
Il caso in esame ricade in tale ambito, non essendovi alcuna prova di ‘effettività’ del rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l’imputato.
3.2 Da quanto sinora detto deriva che pure in presenza di una notifica dell’atto introduttivo ‘formalmente valida’ (al difensore di ufficio domiciliatario) può derivare una dichiarazione di assenza invalida, ossia non conforme ai contenuti della norma di legge di cui all’art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., lì dove non vi sia la prova della «conoscenza del processo» in capo al soggetto non comparso.
3.3 Sul tipo di invalidità di una dichiarazione di assenza operata in siffatto modo (ossia non assistita dalla prova della effettiva conoscenza del processo) la giurisprudenza di questa Corte di legittimità non ha offerto sempre soluzioni univoche. Ferma restando la matrice di fondo, rinvenibile nella previsione di legge di cui all’art.178 comma 1 lett. c cod.proc.pen., riguardando la norma violata l’intervento dell’imputato, in alcune decisioni si è ritenuta la nullità in questione di ordine generale non assoluta, con possibile saNOMEria ex art.182 cod.proc.pen. (v. Sez. V n. 25782 del 2.4.2019, rv 276994).
Tuttavia il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento che iscrive la suddetta situazione patologica nel novero delle nullità assolute ex art.179 cod.proc.pen., trattandosi di situazione processuale integrante gli estremi della ‘omessa citazione dell’imputato’.
3.4 Si condivide, in particolare, quanto ritenuto da Sez. III n. 48376 del 9.11.2022, rv 284062, secondo cui in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza.
Nella decisione da ultimo citata si è argomentato, in modo condivisibile, come segue : ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga “sempre” di accertare «in fatto» se l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, § 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del proc
al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall’art. 420- bis cod. proc. pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un’affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l’imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte .
3.5 In altre parole, il vizio di instaurazione del contraddittorio deriva dalla mancata verifica, da parte del giudice procedente, del presupposto fondamentale della dichiarazione di assenza, rappresentato dalla «certezza» della conoscenza dei contenuti della contestazione e della data/luogo di celebrazione del processo. Che si tratti di un vizio insanabile (deducibile con il ricorso per cassazione pure in mancanza di deduzione precedente), peraltro, è ulteriormente asseverato – in via logica – dal fatto che l’erronea dichiarazione di assenza può condurre all’ accoglimento di una domanda di rescissione del giudicato (mezzo straordinario) e sarebbe del tutto irragionevole lasciare spazio, in sede di cognizione, alla formazione di un giudicato precario e assistito da una chiara menomazione del contraddittorio.
Nel caso in esame, pertanto, va dichiarata la nullità della dichiarazione di assenza, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.
Così deciso il 10 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente