Dichiarazione di Assenza in Appello: La Cassazione Chiarisce le Regole
La dichiarazione di assenza dell’imputato nel processo penale è un istituto delicato, che bilancia l’esigenza di celebrare i processi con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle regole applicabili al giudizio di appello, specialmente nel periodo di transizione normativa legato alle recenti riforme. Vediamo come la corretta notifica al difensore e la data di proposizione dell’impugnazione possano determinare la validità del procedimento.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato sull’Assenza
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione lamentando un’unica violazione: la mancata sospensione del giudizio di appello nonostante, a suo dire, mancassero i presupposti per la dichiarazione di assenza previsti dall’art. 420 bis del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato sosteneva di non essere stato messo a conoscenza del processo d’appello e che, pertanto, il giudizio si era svolto illegittimamente senza la sua presenza.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Secondo gli Ermellini, il procedimento si era svolto nel pieno rispetto delle regole. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia, che era anche domiciliatario. La Corte ha inoltre sanzionato l’imputato con il pagamento delle spese processuali e una multa di 3000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La corretta applicazione delle norme sulla dichiarazione di assenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato la genericità delle affermazioni del difensore, il quale si era limitato a dichiarare di aver perso i contatti con il proprio assistito. Non aveva specificato quali ricerche avesse compiuto per rintracciarlo, né aveva chiarito se l’imputato fosse stato o meno a conoscenza del processo di primo grado. Una notifica al difensore domiciliatario è pienamente valida e fa scattare una presunzione di conoscenza da parte dell’assistito, che non può essere superata da una mera e non circostanziata affermazione di perdita di contatti.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto giuridicamente più rilevante, la Corte ha chiarito il quadro normativo applicabile. La dichiarazione di assenza in questione era riferita al primo grado. La normativa vigente prima del 30 giugno 2024 non prevedeva una nuova e autonoma verifica dei presupposti dell’assenza per il giudizio di appello, specialmente quando l’appello era proposto dallo stesso imputato. Le nuove e più garantiste disposizioni dell’art. 598-ter c.p.p., che impongono una nuova verifica, si applicano solo alle impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024 e riguardano l’imputato appellato, non l’imputato che ha scelto di impugnare la sentenza (appellante). Essendo il ricorso in esame precedente a tale data, la Corte d’Appello non era tenuta ad effettuare alcun nuovo accertamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta di un domicilio presso il proprio difensore di fiducia comporta conseguenze precise e la validità delle notifiche effettuate a tale indirizzo. La mera affermazione di aver perso i contatti non è sufficiente a invalidare un procedimento, se non supportata da prove concrete delle ricerche effettuate. Inoltre, la pronuncia offre un importante chiarimento sul diritto intertemporale, specificando che le nuove garanzie per l’assente in appello non hanno efficacia retroattiva e si applicano secondo i criteri ben definiti dal legislatore, distinguendo tra chi propone l’appello e chi lo subisce. La decisione sottolinea quindi l’importanza della diligenza sia per l’imputato nel mantenere i contatti con il proprio legale, sia per il difensore nel documentare adeguatamente ogni eventuale difficoltà di comunicazione.
Quando è valida la notifica all’imputato per il giudizio di appello?
Secondo questa ordinanza, la notifica è pienamente valida se eseguita correttamente presso il difensore di fiducia che l’imputato ha nominato anche come domiciliatario, ovvero il luogo prescelto per ricevere le comunicazioni legali.
Le nuove e più stringenti regole sulla verifica dell’assenza in appello si applicano sempre?
No. La Corte chiarisce che la nuova normativa (art. 598-ter c.p.p.), che impone una nuova verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza, non si applica alle impugnazioni proposte prima del 1° luglio 2024 e, in ogni caso, riguarda specificamente l’imputato che subisce l’appello (appellato), non quello che lo propone (appellante).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7612 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 14/06/1978
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente per mancata sospensione del giudizio di appello in difetto dei presupposti previsti dall’art. 420 bis c.p.p. per la dichiarazione di assenza, è manifestamente infondato oltre che genericamente esposto.
Si deve osservare che la notificazione del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che ha genericamente addotto di avere perso i contatti con il proprio assistito, senza spiegare quali ricerche abbia eseguito e neppure evidenziare se l’imputato era comunque a conoscenza del processo nella fase del giudizio di primo grado.
Si deve ricordare che la dichiarazione di assenza è riferita al primo grado, non essendo prevista in base alla normativa vigente prima del 30 giugno 2024, ovvero fino alla proroga delle disposizioni sul rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell’art. 420-bis c.p.p., introdotta per l’appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l’imputatoappellato e non per l’imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis, ferma restando la rilevabilità della nullità della sentenza di primo grado ex art.604 co.5-bis c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
Il Co GLYPH liere estensore
Il Presidente