Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIUDICE DI PACE di COMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH I cgeof GLYPH c….&-i/U1
udito,il-difEnsore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 6 aprile 2023 il Giudice di Pace di Como ha affermat la penale responsabilità di NOME COGNOME in riferimento al reato di cui all 10-bis d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione. La pena è s determinata in euro 5.000,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
2.1 Con unico motivo si deduce vizio del procedimento e della dichiarazione assenza.
Si rappresenta che in sede di controllo di polizia al NOME COGNOME ven nominato un difensore di ufficio che, peraltro, non accettò la domiciliazione. Nonostante ciò, gli atti del procedimento sono stati notificati con conseg difensore. Si richiamano arresti giurisprudenziali che hanno, in simili affermato la invalidità della dichiarazione di assenza e la conseguente nullità
sentenza.
2.2 Viene depositata, in allegato al ricorso, nomina fiduciaria del 2 maggio sottoscritta da NOME COGNOME con elezione di domicilio e manifestazione d volontà per la proposizione del ricorso per cassazione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 In premessa va evidenziato che i requisiti formali dell’atto di ricorso so ritenersi esistenti, anche in rapporto alla novella legislativa del 2022.
Trattandosi di sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 nei confronti de soggetto dichiarato assente va ritenuta applicabile la previsione di legge all’art. 581 comma lquater cod.proc.pen., che impone a pena di inammissibilità l’allegazione di «specifico mandato ad impugnare» rilasciato dopo la pronunc della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio (v. per tutte V n. 39166 del 4.7.2023, rv 285305).
3.2 Nel caso in esame l’atto allegato al ricorso soddisfa le condizioni di le quanto è stato sottoscritto da NOME COGNOME dopo l’emissione della senten
e, in una con la nomina difensiva fiduciaria, contiene – in premessa – esp riferimento alla volontà di proporre ricorso per cassazione.
Sul punto va ricordato che per costante indirizzo interpretativo di questa Cor legittimità anche nei casi di ‘procura speciale’ ciò che rileva è la ricognizio volontà del soggetto da cui promana il potere (in virtù del generale princip conservazione degli atti, il mandato deve considerarsi valido anche quando volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovve sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezz ordine all’effettiva portata della volontà della parte; così tra le molte S 4676 del 22.10.2014, dep. 2015, rv 262473).
4. Quanto alla denunzia di vizio, la stessa è da ritenersi fondata.
4.1 Va premesso che ai fini della ricognizione della «assenza dell’imputato» (in come condizione derivante dalla consapevole scelta di non prendere parte alla trattazione del processo o dalla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti) occorre verificare l’effettiva conoscenza dei contenuti dell’accusa e della d celebrazione del processo.
Come precisato da Sez. U n.23948 del 28.11.2019, dep.2020,, rv 279420 , non è possibile ritenere che l’elezione di domicilio presso il difensore di uffic assistita dall’assenso del domiciliatario) produca simile effetto, ferma resta validità formale della notifica : ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte de/l’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapport professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere c certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa .
Il caso in esame ricade in tale ambito, non essendovi alcuna prova di ‘effett del rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l’imputato, né può ri esaustiva la informazione ricevuta – quanto al contenuto dell’accusa – in se mera identificazione.
4.2 Da quanto sinora detto deriva che pure in presenza di una notifica dell introduttivo al difensore di ufficio (ed al di là della validità formale della me può derivare una dichiarazione di assenza invalida, ossia non conforme ai contenu
della norma di legge di cui all’art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., lì dove non vi sia la prova della «conoscenza del processo» in capo al soggetto non comparso. Sul tipo di invalidità di una dichiarazione di assenza operata in siffatto modo non assistita dalla prova della effettiva conoscenza del processo) la giurisprudenza di questa Corte di legittimità non ha offerto sempre soluzioni univoche. Fer restando la matrice di fondo, rinvenibile nella previsione di legge di cui all’ comma 1 lett. c cod.proc.pen., riguardando la norma violata l’intervento dell’imputato, in alcune decisioni si è ritenuta la nullità in questione d generale non assoluta, con possibile sanatoria ex art.182 cod.proc.pen. (v. V n. 25782 del 2.4.2019, rv 276994).
Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento che iscrive la suddetta situazione patologica nel novero delle nullità assolute ex ar cod.proc.pen., trattandosi di situazione processuale integrante gli estremi ‘omessa citazione dell’imputato’.
4.3 Si condivide, in particolare, quanto ritenuto da Sez. III n. 48376 del 9.11 rv 284062, secondo cui in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità ass la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia ce della conoscenza della pendenza dei processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza.
Nella decisione da ultimo citata si è argomentato, in modo condivisibile, co segue : ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza “sempre” di accertare «in fatto» se l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmen in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, § 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difenso ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall’art. 420- bis c pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizio misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avven senza un’affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell’im alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscen effettiva, per l’imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte .
4.4 In altre parole, il vizio di instaurazione del contraddittorio deriva dalla verifica, da parte del giudice procedente, del presupposto fondamentale de
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dichiarazione di assenza, rappresentato dalla «certezza» della conoscenza d contenuti della contestazione e della data/luogo di celebrazione del processo. Che si tratti di un vizio insanabile (deducibile con il ricorso per cassazione in mancanza di una deduzione precedente), peraltro, è ulteriormente asseverato in via logica – dal fatto che l’erronea dichiarazione di assenza può condurr accoglimento di una domanda di rescissione del giudicato (mezzo straordinario) sarebbe del tutto irragionevole lasciare spazio, in sede di cognizione formazione di un giudicato precario e assistito da una chiara menomazione de contraddittorio.
Nel caso in esame, pertanto, va dichiarata la nullità della dichiarazi assenza, in accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace Como in diversa persona fisica.
Così deciso il 21 dicembre 2023
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