Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14968 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14968 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sept-ite le conclusioni del PG GLYPH Ct 2.0 ./(9 At310 de-P 6 tS , – ..eLe GLYPH Geoli,L
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 20/07/1965
avverso l’ordinanza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 27 giugno 2018, la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza, avanzata dal condannato NOME COGNOME e detraeva novanta giorni dalla pena determinata nei suoi confronti con provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di appello in data 8 febbraio 2018, in ragione del concessione per pari termine della liberazione anticipata in relazione al periodo di presoff dal 18 dicembre 2010 al 18 dicembre 2011. Respingeva l’ istanza di detrazione dalla pena residua del periodo di presofferto dall’ 11 giugno 2002 ali’ 8 ottobre 2002 perché considerato nel decreto emesso dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 marzo 2010, confluito nel successivo decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 27 settembre 2011.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza degli artt. 657 cod. pr pen. e dell’ art. 137 cod pen.. Secondo il ricorrente, la pena di anni sette, mesi due, g quindici di reclusione, come calcolata nel decreto del Procuratore generale presso la Corte appello di Milano n. 1053/2017 non è stata determinata al netto della detrazione de presofferto subito dall’ 11 giugno 2002 all’ 8 ottobre 2002 perché non ha considerato che: con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 febbraio 2012 la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 3 marzo 2009 di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione era stata dichiarata non esecutiva; b) con ordinanza della Corte di appe di Milano del 21 dicembre 2017 l’ indulto già accordato all’ COGNOME nella misura di anni tre stato revocato; c) i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Milano del 9 ottobre irrevocabile il 20 luglio 2017 e dal Tribunale di Milano del 10 marzo 2010, irrevocabile marzo 2011, erano stati unificati per continuazione e la pena complessiva era stat determinata in anni quattro, mesi due, giorni quindici di reclusione ed in euro 1.750,0 multa. Pertanto, la pena complessiva da scontare al netto della detrazione del presoffert avrebbe dovuto essere calcolata in anni sei, mesi dieci e giorni diciassette di reclusione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Cassazione, dott. NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
LL’ impugnazione all’ odierno esame si concentra in ,via esclusiva sul rigetto de domanda di detrazione dall’ entità delle pene cumulate con decreto del pubblico ministero dell’ 8 febbraio 2018 del periodo di presofferto per mesi tre e giorni ventotto, che la Co appello ha ritenuto essere stato già scomputato in precedenti provvedimenti di unificazione pene concorrenti, recepiti nell’ ultimo oggetto di contestazione.
1.1 Giova premettere alcune considerazioni in punto di fatto, necessarie per la miglior comprensione della vicenda esecutiva al vaglio di questa Corte.
1.2 NOME COGNOME è stato raggiunto in data 12 febbraio 2018 dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, comprensivo dei seguenti titoli di condanna:
sentenza del 22 febbraio 2016 della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 20 luglio 2 di condanna alla pena di anni quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 1.550,00 di multa
b)sentenza del 10 marzo 2010 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 16 marzo 2011, d condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione;
c)sentenza del 3 marzo 2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile il 18 giugno 2009, di condanna alla pena complessiva di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa;
d)sentenza del 28 aprile 2004 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile il 12 ottobre 2005, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed e 2.000,00 di multa;
Nel predetto provvedimento si è dato atto che: i reati giudicati con la prima e seconda sentenza sono stati unificati per continuazione in sede esecutiva con rideterminazione della pena complessiva di anni quattro, mesi due, giorni quindici di reclusione ed eu 1.350,00 di multa; con ordinanza del 17 febbraio 2012, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale giudice dell’ esecuzione, è stata dichiarata non esecutiva la terz sentenza; l’indulto applicato nella misura di tre anni di reclusione e di 3.000 euro di multa pene cumulate inflitte con la terza e la quarta sentenza è stato revocato con provvedimento de giudice dell’esecuzione; il presofferto di mesi tre e giorni ventotto relativo al per detenzione compreso tra l’ 11 giugno 2002 e l’ 8 ottobre 2002 è stato già detratto precedenti decreti di cumulo confluiti in quello investito dell’incidente di esecuzione.
1.3La circostanza da ultimo esposta trova rispondenza nei decreti emessi dal pubblico ministero di volta in volta competente a curare l’esecuzione nei confronti dell’COGNOME. particolare, dagli atti del fascicolo processuale emerge che: il provvedimento invest dall’incidente di esecuzione richiama il decreto n. SIEP 2213/2011, emesso il 27 settembre 2011 dalla Procura dela Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale a sua volta ha richiamato il cumulo n. SIEP 946/2009, emesso in data 8 ottobre 2009 dalla Procura dela Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva testualmente disposto
la previa detrazione di mesi tre e giorni ventotto di reclusione, sofferta dall’Il giugn all’8 ottobre 2002, ossia esattamente il periodo di cui il condannato pretende lo scomputo dal pena ancora da espiare.
1.4 Rileva il Collegio che la detrazione in questione parrebbe operata dalla pena infli con la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3 marzo 2009, che, sebbene passata in giudicato, in seguito sarebbe stata dichiarata ineseguibile per statuizio del giudice dell’esecuzione. In verità dagli atti non è dato rinvenire il relativo provvedim né il ricorso e nemmeno i vari decreti di cumulo, specificano le ragioni della rimozione di titolo esecutivo e se in seguito sia stato sostituito o meno da altra pronuncia di condann fronte di tale incertezza, non suscettibile di superamento in forza di ulteriori verifiche d di questo giudice di legittimità, l’assunto difensivo non riceve adeguati riscontri e va res ferma restando la possibilità, qualora lo stesso risultasse infondato in base ad accertame non conducibili nel presente giudizio, di riproporre la domanda al giudice dell’esecuzione.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto del ricorso con la conseguen condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.