Determinazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Tuttavia, non sempre il disaccordo con la quantificazione della sanzione giustifica un ricorso fino all’ultimo grado di giudizio. Con la recente ordinanza n. 6731 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del proprio sindacato, chiarendo quando un’impugnazione sulla congruità della pena deve essere considerata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente lamentava una motivazione generica e manifestamente infondata riguardo alla determinazione della pena, sostenendo che la decisione dei giudici di merito non fosse adeguatamente giustificata. L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione e una potenziale riduzione della sanzione applicata.
La Decisione della Corte sulla Determinazione della Pena
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione della Corte d’Appello era, in realtà, completa ed esaustiva. Anzi, la sentenza impugnata specificava chiaramente che la pena era stata fissata al livello del minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa consentita dalla legge per quel reato.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Cassazione ha ricordato la propria funzione: non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza. Il giudizio di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la determinazione operata dal giudice di merito non sia il risultato di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”.
Nel caso specifico, essendo la pena già ancorata al minimo previsto dalla norma, non vi era alcuno spazio per sostenere che la decisione fosse arbitraria o irragionevole. Anzi, fissare la pena al livello più basso possibile dimostra che il giudice ha già esercitato la sua discrezionalità nel modo più favorevole all’imputato.
La genericità del motivo di ricorso, che si limitava a criticare la motivazione senza individuare un vizio logico-giuridico specifico, ha quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: impugnare una sentenza in Cassazione contestando la determinazione della pena è una strategia processuale ad alto rischio di insuccesso se non si è in grado di dimostrare un vizio palese di illogicità o arbitrarietà. Quando la sanzione è fissata al minimo edittale, tale dimostrazione diventa quasi impossibile. Per i difensori, ciò significa che il ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità concreti e specifici, evitando censure generiche sulla quantificazione della pena che esulano dall’ambito di competenza della Suprema Corte.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare semplicemente l’entità della pena ricevuta?
No, non è possibile contestare la mera congruità della pena. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se si dimostra che la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, e non semplicemente perché si ritiene la sanzione troppo severa.
Cosa succede se la pena è già stata fissata al minimo previsto dalla legge?
Se la pena è stata fissata al minimo edittale, un ricorso che ne contesti la determinazione è quasi certamente destinato all’inammissibilità. Questo perché, avendo il giudice applicato la sanzione più bassa possibile, non si può configurare un vizio di arbitrarietà o illogicità nel suo operato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
,
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa e esaustiva motivazione resa in sentenza in punto di determinazione della pena, ove si chiarisce che la stessa è ancorata al minimo edittale (v. pag. 3);
ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso d specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere stensore
Il Presidente