Determinazione della pena: la discrezionalità del giudice
La determinazione della pena rappresenta il momento in cui il sistema giudiziario quantifica la sanzione per un illecito. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso che contesti tale scelta in modo generico è destinato all’inammissibilità, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e aderente ai parametri legali.
I fatti e la decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la misura della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva dal ricorrente. La Suprema Corte, analizzando l’atto, ha rilevato una genericità di fondo nelle deduzioni difensive. La decisione impugnata aveva infatti rispettato l’onere argomentativo, indicando chiaramente gli elementi decisivi che hanno portato al calcolo finale della sanzione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La determinazione della pena e il potere del giudice
Il codice penale affida al magistrato il compito di graduare la sanzione tra il minimo e il massimo edittale. Questo potere, definito discrezionalità vincolata, deve essere esercitato seguendo i parametri oggettivi e soggettivi indicati dal legislatore. La determinazione della pena deve quindi riflettere la gravità del reato commesso e la personalità del reo, garantendo una risposta sanzionatoria proporzionata e individualizzata. Il giudice deve valutare non solo il fatto in sé, ma anche i precedenti del colpevole e la sua condotta successiva al reato.
Limiti al sindacato sulla determinazione della pena
Il controllo della Cassazione sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. Se il giudice di merito ha esposto chiaramente le ragioni per cui ha applicato determinati aumenti per la continuazione o ha valutato in un certo modo le circostanze aggravanti e attenuanti, la decisione non è censurabile. Un ricorso che si limita a definire la pena come eccessiva senza indicare specifiche lacune motivazionali o violazioni dei criteri di cui agli articoli 132 e 133 c.p. non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso presentato era basato su motivi generici e manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato che la graduazione della sanzione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva un riferimento congruo agli elementi decisivi, assolvendo pienamente all’onere argomentativo richiesto dalla legge. L’esercizio di tale discrezionalità, se operato in aderenza ai principi normativi, non può essere messo in discussione in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce che la determinazione della pena non è un automatismo, ma il frutto di una valutazione prudenziale del giudice. Per evitare la dichiarazione di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende, è necessario che l’impugnazione si fondi su critiche puntuali alla motivazione e non su una generica richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio. La chiarezza espositiva del giudice di merito rimane il baluardo contro le contestazioni prive di fondamento tecnico, rendendo essenziale una difesa basata su rilievi giuridici precisi.
Il giudice può decidere liberamente l’entità della sanzione?
Il giudice esercita un potere discrezionale entro i limiti edittali, seguendo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere stabiliti dalla legge.
Quando un ricorso sulla pena è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se si limita a contestazioni generiche senza evidenziare specifiche violazioni di legge o mancanze logiche nella motivazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo del ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine determinazione della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli a 132 e 133 cod. pen.;
rilevato altresì che, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 5, attraverso un congruo riferimento agli elementi decisivi e rilevanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente