Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40532 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40532 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 3 marzo 2015);
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta d sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congru e proporzionata alla gravità del fatto senza che il ricorrente abbia dedotto specifiche ragioni arbitrarietà del procedimento seguito dai giudici di merito per determinarla;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
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