Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45279 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza si appalesano manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da adeguata motivazione: la Corte di merito, nel rideterminare la sanzione inflitta, ha individuato la pena base in misura non superiore alla media edittale; è noto come, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata all’apprezzamento del giudice di merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.256197).
Considerato che l’ulteriore doglianza è destituita di fondamento: la Corte di merito, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuati generiche, provvedendo alla massima riduzione della pena per effetto della concessione del beneficio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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