Detenzione stupefacenti e limiti della lieve entità
La detenzione stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più dibattute nelle aule di giustizia, specialmente per quanto riguarda la distinzione tra spaccio ordinario e fatto di lieve entità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito criteri rigorosi per l’accesso ai benefici di legge, confermando la condanna per un imputato trovato in possesso di un quantitativo rilevante di droga.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni di polizia, erano state rinvenute oltre 500 dosi tra hashish e marijuana. Oltre alla sostanza, gli operanti avevano sequestrato materiale vario idoneo al confezionamento delle singole dosi. La difesa aveva basato il ricorso sulla richiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità e sulla concessione delle attenuanti generiche, sostenendo la presenza di una confessione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come le censure mosse dalla difesa fossero meramente reiterative di quanto già espresso e correttamente respinto in sede di Appello. La decisione sottolinea che la quantità di droga sequestrata e le modalità di conservazione sono elementi oggettivi che impediscono di considerare la condotta come un episodio di minima rilevanza penale.
Il ruolo del dato ponderale nella detenzione stupefacenti
Il volume della sostanza, definito tecnicamente come dato ponderale, è un parametro fondamentale. Nel caso di specie, il superamento delle 500 dosi medie giornaliere indica una capacità operativa che mal si concilia con la fattispecie attenuata. La presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento rafforza ulteriormente l’ipotesi di un’attività di spaccio strutturata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, l’inammissibilità deriva dalla mancata analisi critica delle ragioni già fornite dalla Corte territoriale: il ricorrente non ha offerto nuovi elementi idonei a scardinare il nesso tra l’elevato numero di dosi e l’esclusione della lieve entità. In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha chiarito che il rinvenimento della droga non è stato frutto di una collaborazione spontanea, ma l’esito di una perquisizione forzata. Inoltre, la pretesa confessione dell’imputato non è risultata supportata da alcun riscontro documentale negli atti di causa, rendendo la richiesta priva di fondamento giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la detenzione stupefacenti non può essere derubricata a fatto lieve quando la quantità di dosi e l’organizzazione logistica (materiale da confezionamento) suggeriscono un’attività professionale. L’imputato è stato condannato non solo alla conferma della pena, ma anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma l’orientamento di rigore verso chi detiene quantitativi di droga pronti per l’immissione sul mercato.
Quando la detenzione di droga non è considerata di lieve entità?
La lieve entità viene esclusa quando il quantitativo di sostanza è elevato, ad esempio oltre 500 dosi, e sono presenti strumenti che indicano un’attività di confezionamento e spaccio organizzata.
Si possono ottenere le attenuanti generiche dopo una perquisizione?
Le attenuanti generiche sono negate se il sequestro della droga avviene tramite perquisizione e non per consegna spontanea, specialmente se la confessione dell’imputato non è documentata.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50889 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2023 (con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli Nord), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve e delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce del considerevole dato ponderale della droga sequestrata (oltre 500 dosi tra hashish e marijuana: elemento che deve evidentemente essere posto in stretta relazione con quanto precedentemente evidenziato dalla Corte territoriale quanto agli episodi di spaccio direttamente osservati dagli operanti prima del loro intervento, e alla disponibilità, in capo al ricorrente, di materiale vario idoneo a confezionamento delle dosi);
ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, risultando incensurabile la motivazione della Corte territoriale in ordine all’insussistenza di elementi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche (dovendo tra l’altro sottolinearsi che il rinvenimento di quanto in sequestro risulta essere avvenuto a seguito di perquisizione, e che la prospettata confessione del COGNOME non risulta minimamente documentata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente