Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7822 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7822 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di ann 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illeci e occultato grammi 1117,88 di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo violazione dell’ art. 49 pen., trattandosi nel caso di specie, di reato impossibile. Con il secondo motivo lament mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
La prima doglianza è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in q sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di meri sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazion tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che esiti delle analisi hanno confermato l’idoneità della sostanza sequestrata a rendere possib l’evento dannoso, risultando il quantitativo rinvenuto sufficiente a porre in pericolo i beni g tutelati della salute, della sicurezza e dell’ordine pubblico. In particolare, il contenuto d attivi è risultato complessivamente pari allo 0,74%, di cui 0,3% di eroina e 0,71% monoacetilmorfina, sostanza quest’ultima dotata di un effetto drogante più intenso e rapi rispetto all’eroina e, per tale ragione, maggiormente pericolosa in considerazione della sua lunga durata d’azione.
Per le medesime ragioni, la Corte d’appello ha, evidenziano la significatività del ponderale, escluso la lieve entità
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli s avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul giuridico.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente