Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 283 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, il primo attraverso il quale si nega la destina terzi della sostanza in quanto personalmente coltivata, il secondo in ordine alla ritenuta reci ed il terzo in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenz da un lato, che la quantità di sostanza fosse incompatibile con un uso meramente personale in considerazione delle modalità di detenzione certamente finalizzate all’occultamento al di fu della abitazione, al contempo negando che potessero scalfire il quadro ricostruito in fatt dichiarazioni che tendevano a diversamente apprezzare il contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione e la assenza di elementi dalla difesa ritenuti rilevanti;
osservato che, con riferimento alla ritenuta recidiva, completa e corretta risulta la p della decisione che ha valorizzato, non solo la pluralità dei precedenti penali, ma il fatto c stessi sono della stessa specie rispetto a quello per il quale si procedeva, così dando conto de ragioni che portavano a ritenere il nuovo reato significativo ai fini della apprezzata accres pericolosità;
ritenuto che egualmente corretta si rivela la parte della decisione che, nell’escluder attenuanti generiche, ha messo in evidenza la irrilevanza della solo affermata collaborazione, cospetto di dichiarazioni conformi a quanto direttamente accertato e senza alcun utile effe sulle indagini ed il compendio probatorio, al contempo ritenendo assenti elementi positivamente apprezzabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022