Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10029 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nata a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 04/06/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 14 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati di cui ai capi A (artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), B (art. 697cod. pen.) e C (art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciute le attenuanti generiche, condannava l’imputata alla pena di sette mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
L’imputata, inoltre, veniva condannata alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza emessa il 4 giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da NOME COGNOME, confermava la decisione appellata e condannava l’imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali.
I fatti di reato, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando la detenzione delle armi e delle munizioni contestate ai capi A e B, nonchØ l’omessa custodia delle medesime armi contestata al capo C.
Piø precisamente, gli accadimenti criminosi venivano accertati dai Carabinieri della Stazione di Pentone, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di NOME COGNOME, ubicata a Pentone, in INDIRIZZO, l’11 giugno 2020, alle ore 17.30, all’esito della quale veniva disposto l’arresto in flagranza di reato dell’imputata.
Sullo svolgimento di tali attività investigative, nel giudizio di primo grado, venivano sentiti i testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, che riferivano di essere intervenuti nello stabile dove risiedeva la ricorrente, in conseguenza della segnalazione della madre, NOME COGNOME. Quest’ultima abitava nello stesso edificio dell’imputa e aveva segnalato ai militari che era in corso una lite per la risoluzione di alcune questioni ereditarie
con la figlia, che era in possesso di armi legittimamente detenute.
Giunti sul posto, i militari eseguivano un controllo presso l’appartamento di NOME COGNOME e constatavano che una parte delle armi e delle munizioni che avevano trovato nell’immobile non risultavano detenute legittimamente, procedendo all’arresto in flagranza di reato dell’imputata. Contestualmente all’arresto, i militari sequestravano le armi e le munizioni detenute illegalmente, rappresentate da una pistola Beretta calibro TARGA_VEICOLO, recante numero di matricola NUMERO_DOCUMENTO; una pistola Beretta calibro TARGA_VEICOLO, recante numero di matricola NUMERO_DOCUMENTO; un fucile monocanna calibro 20 Gange, privo di matricola; 2 caricatori; 55 proiettili calibro 9; 290 proiettili calibro 7.65; 62 proiettili di vario calibro.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputata veniva condannata alle pene di cui in premessa.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reati di illegittima detenzione di armi e munizioni, così come contestati a NOME COGNOME ai capi A e B, la cui ricorrenza era stata affermata sulla scorta di una ricostruzione degli accadimenti criminosi incompatibile con le emergenze probatorie e con le giustificazioni fornite dall’imputata, irragionevolmente disattese.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 20 legge n. 110 del 1975, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di omessa custodia di armi, così come contestato all’imputata al capo C, la cui ricorrenza era stata affermata in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di riconoscere a NOME COGNOME l’esimente di cui all’art. 131bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite ascritte all’imputata e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reati di illegittima detenzione di armi e munizioni, così come contestati a NOME COGNOME ai capi A e B, la cui ricorrenza era stata affermata sulla scorta di una ricostruzione degli accadimenti criminosi incompatibile con le emergenze probatorie e con le giustificazioni fornite dall’imputata.
Osserva il Collegio che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Stazione di Pentone l’11 giugno 2020, alle 17.30, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’imputata, ubicata a Pentone, in INDIRIZZO, risultavano
univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale della ricorrente.
Nell’abitazione di NOME COGNOME, infatti, gli investigatori rinvenivano e sequestravano due pistole Beretta calibro TARGA_VEICOLO, un fucile monocanna Gange privo di matricola e le munizioni di vario calibro, compiutamente descritti ai capi A e B, che non risultavano regolarmente denunciate presso la Stazione dei Carabinieri di Pentone. NØ le giustificazioni fornite alla ricorrente in ordine all’illegittima detenzione delle armi e delle munizioni apparivano plausibili, venendo smentite dalle modalità con cui tali beni erano custoditi nell’abitazione dell’imputata e dagli accertamenti investigativi all’esito dei quali si procedeva al loro sequestro.
Si consideri, in proposito, che, in un primo momento, l’imputata consegnava spontaneamente ai militari operanti solo una parte delle armi e delle munizioni detenute illegalmente nella sua abitazione, omettendo di riferire di essere in possesso dei beni descritti ai capi A e B, per i quali non le era stato concesso alcun permesso. La ricorrente, infatti era in possesso di un titolo abilitativo, rilasciato dalla Questura di Catanzaro, che riguardava solo una parte delle armi e delle munizioni detenute, in relazione alle quali si mostrava collaborativa nei confronti dei Carabinieri, al contempo dissimulando la presenza degli altri beni, di cui era illegalmente in possesso.
Questi, convergenti, elementi circostanziali, peraltro, assumevano un rilievo probatorio ancora piø stringente alla luce del fatto che il ritrovamento delle armi e delle munizioni controverse era dovuto a contingenze impreviste, essendosi i Carabinieri recati presso l’abitazione di NOME COGNOME, come evidenziato a pagina 11 della decisione impugnata, soltanto a «seguito della segnalazione di una lite familiare pervenuta alla centrale operativa, al fine di eseguire un controllo in ordine alle armi legittimamente detenute dalla prevenuta ».
A fronte di questi, univoci, elementi probatori, il richiamo difensivo alla buona fede di NOME COGNOME, effettuato nel ricorso in esame, non appare congruo, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l’elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioŁ nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l’arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l’eventuale buona fede dell’agente ovvero l’erroneo convincimento circa l’obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall’art. 5 cod. pen.» (Sez. 1, n. 12911 del 19/12/2000, COGNOME, Rv. 218441 – 01; Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256302 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di omessa custodia delle armi, così come contestato a NOME COGNOME al capo C, la cui ricorrenza era stata affermata in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Osserva il Collegio che l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della legge n. 110 del 1975, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito
le armi considerate con diligenza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza connesse alla detenzione delle armi.
Tuttavia, nel caso di specie, tali esigenze non potevano ritenersi rispettate, atteso che le due pistole TARGA_VEICOLO erano custodite all’interno di un armadio sprovvisto di chiusura di sicurezza, collocato in una stanza abitualmente aperta; mentre, il fucile monocanna era collocato sopra un armadio dove erano custodire le due pistole, in una posizione facilmente accessibile, con una delle sedie ubicate nella stessa stanza.
In questa, univoca, cornice probatoria, appare evidente che le modalità di detenzione delle armi sequestrate dai Carabinieri della Stazione di Pentone all’interno di una delle stanze dell’appartamento di NOME COGNOME non potevano ritenersi rispettose dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit » (Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255862 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000, COGNOME, Rv. Rv. 215211 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di riconoscere a NOME COGNOME l’esimente di cui all’art. 131bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite ascritte all’imputata e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.
Deve, invero, rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro per confermare la decisione di primo grado, in relazione alle ipotesi di reato ascritte a NOME COGNOME ai capi A, B e C, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l’esimente invocata nell’interesse dell’imputata. Tale richiesta, infatti, non tiene conto delle circostanza di tempo e di luogo in cui veniva eseguito il controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento, effettuato presso l’abitazione dell’imputata nel pomeriggio dell’11 giugno 2020, di cui si Ł già detto nei paragrafi 2 e 3.
Non può, in proposito, non ribadirsi che all’esito della perquisizione svolta dai Carabinieri della Stazione di Pentone venivano sequestrate armi di elevata potenzialità offensiva – rappresentate da due pistole Beretta calibro TARGA_VEICOLO e un fucile monocanna Gange -, oltre un numero elevato di proietti di vario calibro, che impediscono di ritenere modesto il disvalore delle condotte illecite poste in essere alla ricorrente.
Tali connotazioni degli accadimenti criminosi, dunque, imponevano di escludere la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa presupposta dall’art. 131bis cod. pen., indispensabile per concedere a NOME COGNOME l’esimente invocata, in linea con il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse
desumibile e dell’entità del danno o del pericolo»(Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato ricorso proposto dall’imputata NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME