Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46381 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46381 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME alias NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette GLYPH le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’acc del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, alias NOME, propone ricorso per cassazione c l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’appello c ha confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza con la quale chiede
fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale – applicatagli a segui della consegna disposta dall’Autorità Giudiziaria norvegese in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze – per decorrenza del termine previsto dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 297, comma 5, e 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che nella fattispecie esame va computato nel termine di durata della misura custodiale anche il periodo di detenzione scontato in Norvegia, in esecuzione di condanna definiva, in attesa della sua effettiva consegna allo Stato italiano. Si afferma, infatti, che detta consegn è stata differita dalla Stato di esecuzione a seguito della mancata risposta da parte dell’Autorità italiana alla proposta, comunicata sin dal 12 ottobre 2020, di un consegna provvisoria del ricorrente alle condizioni da determinare di comune accordo. Nel caso di specie, dunque, diversamente dai precedenti giurisprudenziali considerati dal Tribunale con l’ordinanza impugnata, non sussiste quella condizione impediente ed insuperabile prospettata dalla giurisprudenza nazionale quale elemento giuridicamente e logicamente incompatibile con il decorso del termine custodiale concomitante con l’esecuzione della pena nello Stato richiesto. Si richiama, a sostegno di tali considerazioni, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Union Europea dell’8/12/2022, C-492/22.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte
2.0ccorre, innanzitutto, premettere che in base all’art. 23 della decisione quadro 2002/584/GAI, una volta intervenuta la decisione definitiva di eseguire il mandato di arresto europeo, la consegna deve essere eseguita al più presto e, comunque, entro dieci giorni a partire da tale decisione definitiva (par. 2). I successivi paragrafi contemplano, inoltre, due cause di “novazione” del termine della consegna correlate a cause di forza maggiore per uno degli Stati membri ovvero a gravi motivi umanitari.
Nella prima ipotesi, il par. 3 prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
Nella seconda ipotesi, invece, il par. 4 prevede che il mandato venga eseguito non appena cessano le ragioni umanitarie nel qual caso l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna che va eseguita entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
Il par. 5 dell’art. 23 contempla, inoltre, una disposizione di chiusura in base al quale se, allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 24 della decisione quadro, la consegna può essere differita – allorché, sulla base di una valutazione discrezionale dello Stato esecuzione, debba accordarsi prevalenza ad esigenze interne a detto Stato, di carattere processuale o esecutivo – ovvero essere sottoposta a condizioni concordate dai due Stati interessati.
La norma prevede, infatti, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.
In alternativa al rinvio, il successivo paragrafo 2, prevede che l’autori giudiziaria dell’esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente. Tale in avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello St membro emittente.
Entrambe le scelte, dello Stato di esecuzione di differire la consegna o di entrambi gli Stati di concordare una consegna temporanea, sono condizionate da valutazioni discrezionali correlate alle differenti esigenze dei due Stati e, in ogni ca in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta, non sono in alcun modo impugnabili e sindacabili dall’Autorità giudiziaria.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza emessa 1’8 dicembre 2022, C-492/22, invocata dallo stesso ricorrente a sostegno del motivo dedotto, la consegna differita per i motivi di cui all’articolo 24, paragrafo della decisione quadro 2002/584 costituisce una norma speciale e distinta rispetto alle modalità di attuazione della consegna previste all’articolo 23 di quest’ultim
cosicché i termini previsti da tale ultima disposizione non si applicano all’ipotesi consegna differita.
2.1 Il problema che il ricorso pone è se, una volta disposto il differimento dell consegna ai sensi del citato art. 24, il periodo detentivo scontato dal consegnando nello Stato di esecuzione possa essere computato, ai sensi dell’art. 33 legge n. 69 del 2005, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2008, ai fini del calcolo dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi degli 303 e 304 cod. proc. pen., o della determinazione della pena detentiva da eseguire, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen.
Ad avviso del Collegio, la soluzione alla questione posta va ricercata nel titolo della detenzione sofferta all’estero e, soprattutto, nella sua riconducibilità o men all’esecuzione del mandato di arresto europeo.
Va, infatti, considerato che, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 dicembre 2022, C-492/22, il differimento della consegna disposto al fine di sottoporre il consegnando ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato di esecuzione non impedisce all’autorità giudiziaria di detto Stat di mantenere in custodia cautelare la persona oggetto del mandato di arresto europeo, sulla base dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI, purché la procedura di consegna sia stata condotta in modo sufficientemente diligente e, pertanto, la durata della custodia non presenti un carattere eccessivo. Tale norma rimette, infatti, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione la decisione sul mantenimen in custodia della persona arrestata sulla base del mandato di arresto europeo e prevede, inoltre, che in qualsiasi momento se ne possa disporre la liberazione provvisoria, in base al diritto interno dello Stato di esecuzione, purché vengano adottate le misure necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Afferma, al riguardo, la Corte di Giustizia che se non fosse possibile mantenere in custodia siffatta persona durante il periodo che intercorre fino alla data in cui sua consegna è stata rinviata, aumenterebbe innegabilmente il rischio che tale persona si dia alla fuga e che venga così pregiudicata la corretta esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto.
Ad avviso del Collegio, qualora con il differimento della consegna venga anche disposto il mantenimento della custodia, ai sensi del citato art. 12, la custodia soffer all’estero deve, comunque, considerarsi subita a causa e quale conseguenza del mandato di arresto europeo. In tal caso, dunque, dovrà trovare applicazione l’art. 33 della legge n. 69 del 2005, come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 143 del 2008, con conseguente deduzione del periodo di custodia all’estero dalla durata della custodia cautelare o della detenzione da scontare in Italia
2.2 Diverso è, invece, il caso in cui l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzio si limiti, come accaduto nel caso di specie, a disporre il solo rinvio della consegna ed il consegnando rimanga in stato di detenzione nello Stato di esecuzione esclusivamente per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso.
In tale ipotesi, secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di d corso al mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana e l’effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia (Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, NOME, Rv. 275139; Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264580; Sez. 4, n. 24583 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247815). Analogo principio era stato già affermato in tema di estradizione da Sez. 6, n. 16788 del 05/02/2007, COGNOME, Rv. 236580 secondo cui ai sensi dell’art. 722 cod. proc. pen., la custodia cautelare all’estero va computat ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero.
Si è, infatti, affermato che, ai fini della computabilità della custodia cautel all’estero ai sensi dell’art. 33 della legge n. 69 del 2005, è necessario, da un lat che la persona richiesta dall’Italia sia stata posta a disposizione della giurisdizi italiana e, dall’altro, che la custodia cautelare sia stata sofferta in esecuzione mandato d’arresto europeo (Sez. 6, n. 30894 del 25/02/2008, Mosole, Rv. 240923).
In particolare, secondo Sez. 6, n. 6943 del 2019, NOME, la decisione di differimento opera come causa di sospensione della consegna, impeditiva del decorso dei termini di custodia cautelare previsti nell’ordinamento processuale interno, atteso che lo stato di detenzione del consegnando non può ascriversi ad alcuna diretta “conseguenza” del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle Autorità giudiziarie italiane, ma va imputato alla decisio discrezionale dello Stato di esecuzione di differimento della sua consegna all’Italia Si è, pertanto, escluso che, in caso di differimento dell’esecuzione, il consegnando possa ritenersi posto nella giuridica disponibilità della giurisdizione italiana essen ancora esclusivamente soggetto a quella dello Stato richiesto della sua consegna (arg. ex Sez. 6, n. 30894 del 25/02/2008, Mosole, cit.).
A conferma di tali conclusioni è stata, inoltre, considerata la giurisprudenza di questa Corte in tema di fungibilità della pena. Si è, infatti, affermato che la pen scontata in uno Stato straniero deve essere computata in quella da espiarsi in Italia solo ove relativa a un fatto-reato per il quale si sia proceduto anche in Italia e n limiti della medesima quantità di pena qui inflitta (così, da ultimo, Sez. 5, n. 815 del 17/01/2023, Shehu, Rv. 284341).
2.3 L’orientamento appena esaminato merita di essere condiviso sia pure con una precisazione correlata alle considerazioni espresse nel par. 2.1.
Ritiene, infatti, il Collegio che in caso di differimento della consegna in ragion della prevalenza delle esigenze processuali o esecutive dello Stato di esecuzione (sottoposizione del consegnando ad un procedimento penale interno o all’esecuzione di una sentenza di condanna emessa nello Stato di esecuzione), deve escludersi l’equivalenza tra custodia all’estero e custodia cautelare in Italia e, dunque, deducibilità della prima dai termini di durata della custodia cautelare o dell detenzione, nel solo caso in cui la detenzione all’estero sia fondata esclusivamente su un titolo cautelare o detentivo emesso nello Stato di esecuzione per ragioni “interne” a detto Stato, in alcun modo correlate alla esecuzione del mandato di arresto emesso dall’autorità italiana. Qualora, invece, con la decisione di differimento della consegna l’autorità dello Stato di esecuzione disponga il mantenimento della custodia ai sensi dell’art. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI – ipotesi, questa, più probabile nel caso di differimento della consegna per ragioni processuali – il periodo di custodia sofferto all’estero dovrà computarsi, ai sensi degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen., ai fini del calcolo del termine di durata della custodia cautelar e della detenzione da scontare, trattandosi, in tal caso, di una detenzione sofferta a causa e in conseguenza del mandato di arresto europeo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2008 poiché in tal caso il titolo dell’arresto e della custodia è unitario e non è tollera sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo – interno o esterno, rispetto ai confin nazionali – nel quale la carcerazione stessa è patita, anche la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina del pari unitaria «così da attrarre i “tempi della consegna” all’interno dei “tempi del processo”.»
2.4 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate al ricorso in esame, ritiene il Collegio che, poiché a seguito del differimento della consegna alle autorità nazionali il ricorrente è rimasto in stato di detenzione in Norvegia in esecuzione della sola sentenza definitiva di condanna ivi emessa, deve escludersi che tale periodo di
detenzione possa essere computato ai fini del calcolo dei termini di durata della custodia cautelare.
3.Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricor segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter4, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore