Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48904 Anno 2023
NOME, NOME)
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso, così qualificato con provvedimento del 17 maggio 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Catania, è proposto per violazione di legge avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania del 9 maggio 2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di NOME COGNOME di autorizzazione a partecipare a visite esterne guidate da operatori della struttura ove il predetto è in regime di detenzione domiciliare.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto dall’interessato avverso provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. perché avente ad oggetto modifiche occasionali e contingenti del regime di detenzione domiciliare (cfr. Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 nel senso che è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., soltanto il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che, dunque, non può essere accolta la richiesta difensiva di rinvio del procedimento per mancato avviso dell’odierna udienza di trattazione, fatta pervenire a mezzo p.e.c. dal difensore AVV_NOTAIO.
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consig iere estensore s,
Il Pr / ésidente