Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41961 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa al condanNOME NOME COGNOME con precedente ordinanza del 30 giugno 2022.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa per le numerose violazioni attribuite al condanNOME. In particolare, il Tribunale rilevava che NOME era stato scarcerato il 10 luglio 2022, e già sette giorni dopo la ex compagna aveva presentato nei suoi confronti una denuncia per stalking; inoltre, il 22 novembre 2022 la ex compagna di NOME aveva chiamato la pattuglia della squadra volante perché il condanNOME era stato notato nelle vicinanze dell’asilo in cui lei si era recata per prendere il figlio; inoltre, il 20 dicembre 2022 la sorella della e compagna di NOME aveva riferito che questi aveva tirato un pugno al finestrino dell’autobus su cui la stessa stava salendo f urlando anche in modo aggressivo il di
lei nome; inoltre, il 23 dicembre 2022 l’autorità di polizia aveva riferito di ave verificato un allontanamento di COGNOME dal luogo della detenzione domiciliare, allontanamento asseritamente avvenuto per motivi di salute, ma di cui non era stata depositata documentazione giustificativa idonea.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che per l’episodio di stalking NOME è stato prosciolto perché il fatto non sussiste, come si evince dal dispositivo acquisito agli atti di causa, che l’episodio del 22 novembre era assolutamente neutro perché COGNOME non ha mai tentato di avvicinarsi al bimbo della coppia e si era semplicemente recato in un patroNOME nelle vicinanze dell’asilo, che la documentazione medica giustificativa dell’assenza del 23 dicembre era arrivata in ritardo a causa del periodo di festività nonché perché era necessaria per una consulenza legale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare per le violazioni attribuite al condanNOME.
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza impugnata entrando nel merito della esistenza o meno di ciascuna violazione, e tentando di fornire una giustificazione ad ognuna di esse (l’essere stato prosciolto per l’episodio di luglio; la mera coincidenza dell’essersi trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato per l’episodio dell’asilo di novembre; il certificato medico per l’assenza dal domicilio di dicembre).
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione degli elementi di fatto su cui si è formato il giudizio del giudice del merito, però, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità degli stessi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura dell motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpretazione di tali elementi.
Nel caso in esame, il ricorrente finisce con il censurare come profili di illogicità della motivazione quelle che sono, in realtà, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base del materiale a sua disposizione, di cui il ricorrente vorrebbe una rivalutazione.
Ma la valutazione sul se le violazioni contestate siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura alternativa è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239), che, qualora sorretta da motivazione priva di elementi di illogicità (Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME Martino, Rv. 256479 – 01), non è sindacabile in sede di legittimità.
Non introduce un elemento di illogicità della motivazione neanche la circostanza, spesa in ricorso, che il ricorrente sia stato prosciolto dall’accusa di att persecutori per il primo dei comportamenti che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto integrare violazione delle prescrizioni. Come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, infatti, in presenza del solo disposil:ivo di sentenza, la circostanza che in uno di questi tre episodi il ricorrente sia stato prosciolto non consente di comprendere se la condotta che gli era stata attribuita è stata ritenuta mai commessa (che è l’unica ipotesi che gioverebbe al ricorrente) o se non ne sia stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica o non integrato l’evento di molestia.
Poiché, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, il ricorso deve essere ritenuto infondato, e deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 giugno 2023.