Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8235 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Catania il 09/11/1978 avverso il decreto emesso 1’01/10/2024 dal Magistrato di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso GLYPH ottobre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Catania negava l’autorizzazione presentata da NOME COGNOME finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere l’attività lavorativa di addetto alla cucina, presso il Ristorante “RAGIONE_SOCIALE” di Acicastello – tra le ore 11 e le ore 15 di tutti i giorni compresi tra il lunedì e venerdì -, sull’assunto che l’istante, allo stato, era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta, come già affermato dallo stesso Magistrato di sorveglianza con provvedimento dell’Il luglio 2024.
Avverso questo decreto NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto del sussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione invocata, che andavano valutati ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. pen. pen., con il quale, nel caso di specie, non ci si era confrontati.
Si deduceva, in proposito, che, nelle ipotesi di sottoposizione al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano le condizioni prescritte dal citato art. 284, ricorrenti nel caso di specie, essendo l’impegno professionale presso il Ristorante “RAGIONE_SOCIALE” di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico del ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Catania, senza il compimentk di alcuna attività istruttoria, negava l’autorizzazione presentata da NOME COGNOME finalizzata ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, quale addetto alla cucina presso il Ristorante “RAGIONE_SOCIALE” di Acicastello, sul presupposto che l’istante
era sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, che non gli consentiva di accogliere la sua richiesta.
Ne discendeva che, secondo il Magistrato di sorveglianza di Catania, la sottoposizione di Marino al regime della detenzione domiciliare provvisoria determinava una preclusione processuale al vaglio dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa presentata dal ricorrente.
Tuttavia, nel respingere l’istanza di autorizzazione presentata da NOME COGNOME il Magistrato di sorveglianza di Catania non teneva conto dell’applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del quale, nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime della detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, laddove sussistano i presupposti richiamati dallo stesso art. 284. Senza considerare che la lettura combinata degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen. non permette di distinguere, ai fini autorizzativi considerati, la natura definitiva o provvisoria del regime detentivo domiciliare applicato al condannato, essendo la concessione di entrambi i benefici indistintamente subordinata alla sussistenza di esigenze di sostentamento economico del condannato o dei suoi familiari non altrimenti ! risolu bili.
Queste condizioni, secondo la prospettazione difensiva, ricorrevano nel caso di specie, essendo l’attività lavorativa di addetto alla cucina presso il Ristorante “RAGIONE_SOCIALE” di Acicastello indispensabile per il sostentamento economico di NOME COGNOME, rilevante ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che dispone: «Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».
Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238920 – 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Il provvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall’interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d’ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un’incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento».
Ne discende che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Catania non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da NOME COGNOME confrontandosi con le esigenze poste a fondamento di tale istanza, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle quali non è utile il richiamo del provvedimento emesso dallo stesso Magistrato di sorveglianza 1’11 luglio 2024, riguardante un’attività lavorativa differente da quella in esame e da svolgersi in orari notturni anziché diurni.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 21 gennaio 2025.