Detenzione di stupefacenti: quando il quantitativo esclude l’uso personale
La detenzione di stupefacenti è un tema centrale nel diritto penale italiano, specialmente per quanto riguarda il confine tra illecito amministrativo e reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la quantità di principio attivo sia un elemento determinante per qualificare la condotta del possessore.
Il caso e la contestazione del reato
Un cittadino è stato condannato nei gradi di merito per la violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. L’accusa riguardava il possesso di un quantitativo significativo di cocaina. La difesa ha basato il proprio ricorso sulla tesi della destinazione della droga a un uso esclusivamente personale o, in alternativa, a un consumo di gruppo, circostanze che avrebbero potuto attenuare o escludere la responsabilità penale.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato la congruità delle motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. Il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché le censure proposte erano meramente riproduttive di argomenti già ampiamente vagliati e respinti dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che le deduzioni difensive erano prive di qualsiasi riscontro fattuale e apparivano manifestamente infondate.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda principalmente sul dato oggettivo della quantità. La presenza di 68 grammi di principio attivo di cocaina è stata ritenuta un elemento insuperabile per sostenere la tesi dell’uso personale. La giurisprudenza consolidata ritiene che, oltre una certa soglia, l’onere della prova sulla destinazione privata della sostanza ricada sulla difesa, la quale deve fornire elementi concreti e non generici. In questo caso, la mancanza di prove circa le capacità economiche dell’imputato o le sue abitudini di consumo ha reso impossibile accogliere la tesi difensiva, confermando la finalità di spaccio legata all’elevato numero di dosi ricavabili.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la detenzione di stupefacenti in quantità rilevanti fa scattare una presunzione di destinazione al mercato, a meno che non vengano forniti elementi probatori solidi e specifici in senso contrario. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso presentato.
Quando la detenzione di droga diventa reato penale?
La detenzione diventa reato quando le modalità di custodia, il confezionamento o il quantitativo di principio attivo suggeriscono una destinazione allo spaccio anziché al consumo personale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il consumo di gruppo è equiparato all’uso personale?
Sì, ma deve essere provato che l’acquisto sia stato effettuato collettivamente fin dall’inizio e che la sostanza sia destinata esclusivamente ai membri del gruppo già identificati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49109 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73′ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente