Detenzione di stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
La recente ordinanza della Suprema Corte affronta il tema della detenzione di stupefacenti e dei confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna. Spesso si tende a confondere il ricorso per legittimità con un terzo grado di giudizio, ma la legge stabilisce paletti molto rigidi per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
Il caso della detenzione di stupefacenti nel cestino
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’accusa si basava sul ritrovamento di sostanze illecite occultate all’interno di un cestino dei rifiuti in un’area pubblica. La difesa ha tentato di contestare la responsabilità penale in sede di legittimità, sostenendo un vizio di motivazione e una violazione di legge nella valutazione delle prove raccolte dagli inquirenti.
La dinamica del ritrovamento e le prove
Gli operanti avevano individuato con precisione la condotta dell’imputato, consistente nel nascondere la droga proprio nel contenitore dei rifiuti per evitarne il possesso diretto in caso di controllo. Questo elemento è stato considerato decisivo dai giudici di merito per confermare la colpevolezza, ritenendo la prova solida, coerente e priva di interpretazioni alternative plausibili.
Detenzione di stupefacenti e inammissibilità del ricorso
Il nodo centrale della decisione risiede nell’inammissibilità del ricorso presentato. La Cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di quanto già ampiamente discusso e rigettato nei gradi precedenti, senza apportare nuovi elementi di diritto.
Il divieto di riesame del merito in Cassazione
Non è consentito chiedere alla Suprema Corte una diversa interpretazione del compendio probatorio. Se i giudici di merito hanno fornito una spiegazione esaustiva e logica della condotta, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale o della Corte d’Appello. Il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica della tenuta logica della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è manifestamente infondato poiché non introduce criticità logiche reali ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti. La condotta dell’imputato, descritta dettagliatamente nelle sentenze di merito, non lascia spazio a dubbi interpretativi circa la volontà di occultare la sostanza. Il tentativo di sollecitare una nuova lettura degli elementi di prova costituisce un vizio di merito che esula dalle competenze della Corte di Legittimità. La motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata giudicata coerente e priva di lacune, rendendo superfluo ogni ulteriore esame delle prove fisiche già cristallizzate.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare i ricorsi esclusivamente su vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni fattuali già vagliate, specialmente in casi di detenzione di stupefacenti dove la flagranza o il ritrovamento guidato della sostanza rendono la prova particolarmente difficile da scardinare senza argomenti di diritto innovativi.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già esaminati in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare le prove già analizzate dai giudici di merito se la motivazione della sentenza è coerente e logica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria proporzionata, spesso quantificata in tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui il giudice ha interpretato le prove?
No, il controllo della Cassazione è limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o offrire una diversa lettura del compendio probatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45216 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45216 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,:
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18 febbraio 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bologna il 14 settembre 2015.
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito dato conto in maniera esaustiva e coerente della condotta dell’imputato consistita nel nascondere la droga nel cestino dei rifiuti ove poi era stata rinvenuta dagli operanti (pag 3 sentenza impugnata)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023