Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICO EQUENSE il 02/11/1974
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione; con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione; letta la memoria difensiva depositata.
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente (“oltre 200 grammi di cocaina idonea alla preparazione di circa 300 dosi medie singole”) ma anche alle modalità di custodia e frazionamento della sostanza ed alla presenza di strumenti idonei al taglio alla pesatura ed al confezionamento della sostanza c;· stupefacente, Cbstanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto improponibili in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato qual elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il dato ponderale dello stupefacente illecitamente detenuto e le modalità organizzative della condotta; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minor gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737,
Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491)
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua, ha confermato la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto. Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.
Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024