Detenzione di stupefacenti: quando scatta il concorso nel reato?
La detenzione di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente quando la responsabilità deve essere ripartita tra più soggetti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per definire la partecipazione attiva al reato, sottolineando come elementi indiziari gravi e concordanti possano determinare la condanna anche in assenza di un possesso fisico diretto della sostanza.
Il caso e la contestazione del concorso
La vicenda trae origine dal fermo di due individui in una zona isolata. Uno dei due portava con sé un marsupio contenente quasi ottomila euro in contanti e un taccuino con nomi e cifre, chiaramente riconducibili a una contabilità illecita. La sostanza stupefacente, tuttavia, era custodita nell’abitazione dell’altro soggetto. La difesa ha tentato di scindere le responsabilità, sostenendo che il primo soggetto non avesse alcun ruolo nella detenzione della droga trovata nell’appartamento, limitando la sua colpa alla sola modica quantità eventualmente rinvenuta sulla sua persona.
Detenzione di stupefacenti e base logistica
La Suprema Corte ha rigettato questa tesi, confermando quanto già stabilito in sede di appello. Il concetto chiave espresso dai giudici riguarda la creazione di una base logistica comune. Quando due soggetti stabiliscono un centro operativo per lo stoccaggio e la vendita, la responsabilità per la detenzione di stupefacenti si estende a entrambi, indipendentemente da chi materialmente detenga le chiavi dell’immobile o la sostanza in un dato momento.
Gli indizi che provano l’attività di spaccio
Per i giudici, il possesso di una somma ingente come 7.880 euro in tagli diversi, unito a fogli manoscritti con nomi e lettere evocativi della vendita, costituisce una prova schiacciante. Tali elementi non sono compatibili con un uso personale o con una presenza occasionale, ma dimostrano l’inserimento del soggetto in un’attività organizzata di spaccio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva già adeguatamente confutato le tesi difensive, indicando con precisione gli elementi che deponevano per una condotta comune. Il fatto che i due imputati fossero stati fermati insieme in un luogo isolato e che uno di essi gestisse la cassa e la contabilità dell’attività illecita rende logicamente inattaccabile la ricostruzione del concorso nel reato. La pretesa di qualificare la condotta come detenzione di modica quantità è stata definita smentita dai fatti, data la connessione inscindibile con l’intera partita di droga rinvenuta nella base logistica.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: nel reato di detenzione di stupefacenti, la prova del concorso può essere desunta da elementi esterni alla materiale disponibilità della droga, come la gestione dei proventi e la condivisione degli spazi operativi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore giudiziario verso ricorsi ritenuti meramente dilatori.
Cosa determina il concorso nella detenzione di stupefacenti?
Il concorso si configura quando più soggetti condividono una base logistica e partecipano attivamente alla gestione della sostanza, come dimostrato dal possesso di proventi o contabilità dello spaccio.
Il possesso di solo denaro può essere prova di spaccio?
Sì, se accompagnato da altri elementi come appunti con nomi di clienti o la vicinanza a luoghi di stoccaggio della droga, il denaro è considerato prova dell’attività illecita.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49574 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al concorso nella condotta di detenzione di sostanza stupefacente di COGNOME è riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha indicato gli elementi che deponevano per una comune condotta, avendo entrambi gli imputati stabilito la base logistica del stupefacente nell’abitazione del concorrente, valorizzando il fatto che fossero stati fer insieme in una zona isolata con il ricorrente in possesso di un marsupio con all’interno somma di 7.880 in contante in diverso taglio e con appunti riproducenti nomi e letter evocative dell’attività di vendita di sostanza stupefacente;
rilevato che il secondo motivo con cui si confuta la qualificazione del reato sul presuppos che la detenzione del ricorrente avesse riguardo alla sola modica quantità di sostanza rinvenuta nel marsupio è manifestamente infondato oltre che smentito dalla ricostruzione operata in ordine al possesso della intera sostanza rinvenuta nell’abitazione del COGNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.