Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42192 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/11/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in data 14/6/2022, in esito a giudizio abbreviato aveva condanNOME l’odierna ricorrente NOME COGNOME, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ridotta la pena per il rito, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione dichiarandola legalmente interdetta per la durata della pena e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in quanto riconosciutala colpevole, in concorso con il coimputato NOME COGNOME, del reato p. e p. dagli artt. 81 co. 1, 110, 73-80 co. 2 d.P.R. 309/90 perché, in unione e concorso tra loro, detenevano presso la propria abitazione, ai fine di cessione a terzi, più specialità di stupefacenti, appartenenti alle tabelle II IV allegate al D.P.R. citato; in particolare: grammi 2,6 di cocaina, repertati sul tavolo del soggiorno; grammi 16,7 di hashish’ repertati sul tavolo medesimo; Kg 81,820 di hashish, suddivisi in. n. 801 panetti confezionati in n. 72 buste sottovuoto; Kg 1,760 di cocaina suddivisa in n. 18 buste di plastica sottovuoto; Kg 9,820 di marijuana, suddivisa in n. 10 buste sigillate. Con l’aggravante di avere commesso li fatto in relazione ad un ingente quantitativo di stupefacente; in Roma il 20 aprile 2022.
Con la medesima sentenza la Corte capitolina, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta del COGNOME e del COGNOME e COGNOME:on rinuncia di tale appellante ai motivi di gravame nel merito diversi da quello sulla pena, riduceva ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. la pena applicata al COGNOME a sei anni e otto mesi di reclusione e 40.000 euro di multa.
Come ricordava già il giudice di primo grado, il 20/4/2022 personale della Polizia di Stato interveniva in Roma, alla INDIRIZZO, all’interno dell’appartamento di proprietà di NOME COGNOME, in quanto era stata segnalata una lite.
Il COGNOME, che aveva richiesto l’intervento, rappresentava che l’immobile era occupato contro la sua volontà dall’odierna ricorrente e dal compagno NOME COGNOME da tale NOME COGNOME. Riferiva di avere il sospetto che gli stessi fossero dedit allo spaccio di stupefacenti. Gli operanti suonavano alla porta e la stessa veniva aperta da NOME COGNOME, che si presentava agitata e con diverse ecchimosi sul volto. All’interno dell’abitazione vi era il COGNOME, anche lui con segni di percosse Entrambi riferivano di essere stati aggrediti dal COGNOME. Gli operanti notavano sul tavolo del soggiorno involucri contenenti cocaina (2,6 grammi) e hashish (16,7 grammi), che gli stessi dichiaravano destinati all’uso personale.
In considerazione dell’agitazione manifestata dai due occupanti, gli operanti procedevano alla perquisizione domiciliare, rinvenendo nel vano sotto scala la sostanza stupefacente contestata, in particolare venivano rinvenuti e sequestrati:
81,82 kg di hashish suddivisi in 801 panetti c:onfezionati in 72 buste sottovuoto, custoditi in tre borsoni di colore nero; 1,76 kg di cocaina suddivisa in 18 buste di plastica sottovuoto, a loro volta custodite all’interno di una busta gialla; 9,82 kg di marijuana suddivisa in 10 buste, conservate in un borsone di colore nero; 2 bilancini di precisione; 1 tagliacarte ed un coltello intrisi di sostanza stupefacente;1 i sigillatrice elettrica per sacchetti finalizzata a creare il “sottovuoto”; 830 euro banconote di vario taglio; 8 telefoni cellulari di varie marche, di cui il Samsung Galaxy criptato.
La natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, come sopra indicate, veniva accertata -come ricorda sempre il giudice di primo grado- attraverso la consulenza chimico tossicologica che ha quantificato il principio attivo, l’entità effettiv complessiva ed il numero di dosi medie droganti. In particolare: cocaina, con principio attivo pari al 90% corrispondente a kg. 1,397713, da cui sono ricavabili 9.318 d.m.s,; hashish, con principio attivo tra il 30% ed il 39%, e marijuana, pari al 19%, corrispondenti a kg. 28,126, da cui sono ricavabili 1125025 d.m.s.
Nel corso dell’interrogatorio il COGNOME dichiarava di vivere dal mese di aprile 2021 con l’odierna ricorrente e con NOME COGNOME nella casa oggetto di perquisizione e di essere sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne; aggiungeva di lavorare da un mese, in nero, presso un vivaio. E riguardo al merito dei fatti contestati dichiarava che insieme alla COGNOME e al COGNOME aveva accettato di detenere la sostanza ed il materiale atto al confezionamento per contro di altra persona, tale NOME, di cui non sapeva fornire le esatte generalità. Aggiungeva che il NOME gli aveva fornito un cellulare per contattarlo (un Samsung Galaxy criptato di colore bianco).
All’udienza il COGNOME reiterava le medesime dichiarazioni, chiamando in esplicitamente in correità il COGNOMECOGNOME COGNOME di non saper riferire ii3 provenienza della droga e ribadendo di essersi limitato a custodire la droga che veniva confezionate e poi prelevata da tale NOME.
L’odierna ricorrente, dal suo canto, dichiarava di avere lavorato saltuariamente presso alcuni ristoranti, di essere sottoposta alla misura dell’obbligo di firma in relazione ad altro procedimento. E riguardo al merito dei fatti contestati sosteneva di sapere che vi fosse solo la sostanza trovata in soggiorno sul tavolo, ma non l’altra. Aggiungeva che spesso si trova fuori casa e di non conoscere l’individuo di nome NOME citato dal COGNOME. E anche all’udienza, la COGNOME proclamava l’estraneità ai fatti, asserendo di non essere consapevole della detenzione di sostanza stupefacente, pur confermando di essere stata arrestata unitamente al compagno COGNOME ed al coinquilino COGNOME sempre per detenzione di sostanza stupefacente.
Secondo la concorde decisione dei giudici di merito la tesi sostenuta dal COGNOME riguardo al fatto di avere detenuto la sostanza per altri, la quale comunque consentirebbe di ritenere integrato il reato di concorso nella custodia delle sostanze, risulta smentita dal possesso degli strumenti utili al confezionamento e di numerosi cellulari, evidentemente utilizzati per contattare persone inserite nel traffico illecito.
Viene evidenziato che sul tavolo del soggiorno sono stati rinvenuti stupefacenti (cocaina per circa 2 grammi e hashish per circa 16 gr.). E che, ove si ponga mente alla circostanza che sia il tagliacarte che il coltello erano intrìsi di sostanz ed erano a disposizione anche altri strumenti, appare evidente che la COGNOME e il COGNOME, presenti nell’appartamento, erano intenti al confezionamento delle sostanze stupefacenti.
Tale conclusione è stata ritenuta corroborata dal rinvenimento di una somma di denaro, non modesta, in banconote di vario taglio, che gli imputati non hanno ricollegato ad un’attività lecita.
Quanto affermato dalla COGNOME COGNOME stato ritenuto inverosimile e contrastante anche con le dichiarazioni accusatorie del coirnputato.
Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME, a MeZZO del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Il difensore ricorrente evidenzia che l’attribuibilità alla COGNOME dello stup facente è stata fatta derivare dal fatto che il luogo di occultamento della sostanza e, cioè, il vano sottoscala, era aperto e ben visibile e collegava i due ambienti, quello superiore utilizzato dalla COGNOME e dal suo compagno e quello inferiore utilizzato dal computato. Inoltre, secondo la Corte territoriale l’ingente quantitativo racchiuso in borsoni e l’odore della sostanza non potevano passare inosservati, al contrario di quanto sostenuto dalla COGNOME e, cioè, di essere a conoscenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno il giorno della perquisizione e di non sapere nulla di quanto custodito al piano inferiore anche perché poco presente nell’abitazione a causa dello svolgimento di attività lavorativa che la impegnava per gran parte della giornata. Così come non è parsa credibile l’ulteriore circostanza che la sostanza fosse custodita per conto terzi solo da pochi giorni, come riferito dal COGNOME, considerato che veniva rinvenuto ulteriore ma-
teriale atto al confezionamento. Pertanto, sulla base di tali elementi indizianti rappresentati anche dalla dichiarazione del coimputato COGNOME, veniva confermata la penale responsabilità dell’imputata.
Orbene, per la ricorrente tali elementi indizianti non dimostrano assolutamente il suo coinvolgimento concreto e consapevole in ordine al reato contestatole, non essendo sul punto stato operato alcun tipo di indagini ai riguardo.
Ci si duole che, la Corte territoriale non abbia assolutamente dimostrato se la COGNOME abbia consapevolmente partecipato all’attività di custodia dello stupefacente.
Le dichiarazioni rese dal COGNOME -prosegue il ricorso- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova.
La evidente fumosità del racconto del COGNOME non fornirebbe alcun utile riscontro atto a confermare un eventuale concreto coinvolgimento della COGNOME nella custodia della sostanza, per canto di terzi.
Per il difensore ricorrente, una cosa è dire che la COGNOME, in quanto coinquilina del COGNOME, fosse consapevole delle attività illecite di quest’ultimo ed alt cosa è dire che la COGNOME, in quanto tale, abbia fornito un apporto concreto all’attività di detenzione e spaccio della più volte ricordata sostanza.
La motivazione della impugnata sentenza non avrebbe assolutamente dimostrato se la COGNOME abbia partecipato al taglio, alla suddivisione e confezionamento della droga od abbia contribuito all’attività di vendita al dettaglio. E tanto meno il COGNOME, nel fornire la propria versione dei fatti, ha riferito alcunché ordine agli accordi economici presi con tale “NOME” per la custodia dello stupefacente ed il conseguente compenso che ne sarebbe derivato.
Le dichiarazioni rese da un coimputato ex art. 192, co. 3, cod. proc. pen.. -si eccepisce- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Nel caso in questione mancherebbero elementi individualizzanti atti a sostenere la responsabilità di un’imputata che ha sempre lavorato e che, sin dal momento dell’arrivo dei Carabinieri, ha sostenuto di essere a conoscenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno ma non dell’altra.
Si lamenta che la Corte territoriale, evidentemente, nella consapevolezza di avere a disposizione soltanto un corredo indiziario e nulla di più, ha ritenuto di poter meglio supportare la contestazione, attribuendo alla COGNOME la condotta prevista dagli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90 in virtù della più volte menzionata dichiarazione del coimputato, piuttosto che operare un distinguo motivazionale in ordine alla eventuale responsabilità dell’imputata per la sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno.
il COGNOME – si evidenzia- non poteva negare l’addebito, alla luce dell’evidenza del dato fattuale, dal momento che lo stupefacente è stato rinvenuto parte sul suo
tavolo del soggiorno e nel vano sottoscala, ambiente di sua pertinenza. E ha risposto in maniera vaga su colui o coloro che avrebbero depositato la droga tra le sue cose, non fornendo alcuna notizia in merito all’effettivo proprietario della droga, temendo evidentemente ritorsioni da parte ditale “NOMENOME.
La ricorrente sostiene che lo stesso ha preferito fornire false notizie sul coinvolgimento dei suoi coinquilini pur di apparire collaborativo e con l’intento di beneficiare di un’attenuante che eludesse le conseguenze della contestata aggravante dell’art. 80 D. P.R. n. 309/90.
Nel far ciò sarebbe caduto, però, in plurime contraddizioni soprattutto quanto all’effettivo fornitore della droga (tale NOME che gli avrebbe dato anche un telefono senza però aver mai avuto modo di parlarci) e sempre in sede di convalida riferiva comunque ha riferito che: «… solo lei NOME COGNOME non c’entra niente proprio…».
Per contro, si rileva che la COGNOME è stata sin dall’inizio coerente e logic nelle sue dichiarazioni così come si evince dalia trascrizione del verbale di udienza del 14/6/2022 e dal verbale di P.S., dove ha dato conto dei luoghi e degli orari di lavoro, di dove dormiva e di come non abbia potuto allontanare il COGNOME dall’abitazione, perché lì aveva l’obbligo di dimora.
Con un secondo motivo il difensore ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla testimonianza di COGNOME – che aveva visitato l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO proprio il giorno precedente la perquisizione che sarebbe stata utile al fine di saggiare la credibilità delle dichiarazioni (pu intrinsecamente contrastanti) del COGNOME in ordine al momento in cui sarebbe stata consegnata l’ingente quantità di droga nella casa abitata dalla COGNOME, dal suo compagno e dal COGNOME.
Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria -ci si duolenon è stato adeguatamente spiegato dai giudici di seconde cure, non apparendo la censura prospettata dalla difesa sterile e priva di argomenti.
L’esame del teste avrebbe consentito di acquisire elementi utili in ordine alla credibilità del COGNOME soprattutto a proposito della composizione dell’immobile da lui stesso abitato, del relativo mobilio e dalla ubicazione dei rispettivi effetti p sonali.
Si lamenta che la Corte territoriale sia caduta in una evidente contraddittorietà laddove ha attribuito valenza decisiva alle dichiarazioni del COGNOME anche se contraddittorie e non riscontrate.
Nella vicenda in questione, per la ricorrente le dichiarazioni del COGNOME sono prive di linearità, coerenza e di dettagli.
Si sostiene in ricorso che le dichiarazionì della COGNOME, al contrario, hanno trovato conferme rinvenibili nei certificati medici prodotti e nella documentazione attestante la sua attività lavorativa.
Secondo i giudici di merito la conformazione dell’appartamento e le modalità della custodia dello stupefacente erano da tali da non poter essere ignorati dalla COGNOME, ma per il difensore ricorrente si tratterebbe di una circostanza assolutamente diversa da quella risultante da quanto accertato dagli Operanti intervenuti sul posto laddove hanno dato atto che l’abitazione era su due livelli, il piano superiore utilizzato dalla COGNOME mentre quello inferiore dal COGNOME, così come desumibile anche dalla collocazione dei rispettivi effetti personali.
La scelta del rito abbreviato ha consentito, infatti, di rendere direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese e l’attività di PG.
Vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento della prova, perché gli operanti non hanno mai riferito che i borsoni erano ingombranti ed emanavano un odore caratteristico dell’hashish ma semplicemente che il vano sottoscala era aperto ed occupato dagli effetti personali del solo COGNOME.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi s sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Per i giudici del gravame del merito, prescindendo dal fatto che il coimputato, il quale ha ammesso la propria responsabilità, ha affermato che anche la COGNOME e il fidanzato COGNOME, tutti coabitanti nella medesima abitazione, erano partecipi della custodia della droga, non è affatto credibile che l’ingomIDrante quantitativo di sostanze stupefacenti, custodite in borsoni particolarmente ingombranti sotto il vano scala, fosse ignorato dalla COGNOME (anche a voler prescindere dal dato fattuale del forte odore di marijuana aleggiante nell’abitazione, già percepito dalla p.g. nell’entrare) . Ciò in quanto le fotografie scattate nel corso della perquisizione e allegate in un apposito fascicolo in atti evidenziano infatti come tale vano scale fosse aperto e che sui gradini fossero collocate varie paia di scarpe, verosimilmente appartenenti a tutti gli abitanti dell’appartamento, quest’ultimo peraltro pure di ridotte dimensioni.
Inoltre, come rileva la Corte territoriale, anche la tesi difensiva sostenuta dal coimputato, secondo la quale i tre soggetti che occupavano l’appartamento fossero stati incaricati della mera custodia delle sostanze, pur essendo sufficiente a confermare la prospettazione accusatoria, confligge apertamente con il possesso dell’attrezzatura utilizzabile per la suddivisione in dosi e persino per il confezionamento di buste sottovuoto, attività che quindi veniva svolta all’interno dell’appartamento da chi lo occupava. Anche il possesso di ben otto apparecchi cellulari, detenuti senza particolari cautele, uno dei quali criptato, viene ritenuto denotare che i correi mantenesse contatti con i loro fornitori, con i quali avevano modo di comunicare senza correre il rischio di essere sottoposto ad intercettazioni.
Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, dunque, l’affermazione di responsabilità dell’odierna ricorrente non è stata fondata sulle sole dichiarazioni del coimputato, ma su un ampio e convergente quadro indiziario .che in ogni caso ha confortato le dichiarazioni accusatorie di quest’ultimo.
Non sussiste, pertanto, alcuna assenza dei riscontri individualizzanti richiesti per la chiamata di correo dall’art. 195 co. 3 cod. proc. pen.
Il fatto che, allorquando opera la chiamata in correità, il COGNOME utilizzi t volta il singolare e talaltra il plurale, rimane un dato formale ininfluente, in quan dal contesto complessivo delle sue dichiarazioni si evince la costante affermazione di una condivisione di tutti gli occupanti dell’appartamento in quella che lui defini sce una custodia per conto di un terzo (NOMENOME dello stupefacente.
Quanto al tema su cui insiste l’odierno ricorso della rnancata verbalizzazione da parte dei poliziotti della circostanza del forte odore emaNOME dallo stupefacente rinvenuto occultato e delle dimensioni degli scatoloni, lo stesso è inammissibile.
Ed invero, come si evince dall’atto di appello del 28/6/2022 a firma dell’AVV_NOTAIO, la difesa della COGNOME dinanzi alla Corte capitolina si era incentrata sulla doglianza afferente al rigetto del rito abbreviato condizioNOME alla mancata escussione del teste COGNOME (che avrebbe dovuto riferire in ordine alle condizioni dell’immobile il giorno precedente a quello della perquisizione, onde chiarire le circostanze di tempo e di luogo in cui la sostanza stupefacente fu introdotta nell’appartamento occupato -tra gli altri- dall’imputata); sull’asserita contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie del COGNOME e sulla tesi della c.d. connivenza non punibile della COGNOME, sull’assunto della sua conoscenza solo dello stupefacente rinvenuto sul tavolo.
Pertanto, la questione dell’odore dello stupefacente e del suo odore non risulta devoluta alla cognizione della Corte capitolina, che, quindi, non doveva alcuna risposta sul punto.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grz:izioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 255940).
In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, NOME, Rv. 252773).
Pacifico, invero, è che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, co. 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in for esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli element di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilit in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
Il combiNOME disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugNOME, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente alla mancata rinnovazione istruttoria in appello attraverso l’escussione del teste COGNOME.
In sentenza si ricorda che l’imputata, che al momento del fatto era sottoposta anch’ella ad una misura non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.), si è trincerata dietro la circostanza di essere poco presente nell’abitazione a causa dello svolgimento di una attività lavorativa che la impegnava per molte ore, anche notturne, negando pertanto di essere a conoscenza di quanto custodito nel piano inferiore dell’appartamento.
Si tratta di tesi che la Corte capitolina, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità- ha già argomentatamente confutato sul rilievo che, dalla disamina degli atti delle indagini preliminari, integralmente sottoposti alla cognizione del Collegio per effetto della scelta del rito, emerge in maniera chiara e nconfutabile la responsabilità dell’imputata, senza che sia necessario acquisire ulteriori elementi come quelli indicati dalla difesa, la quale, dopo aver formulato innanzi al primo giudice richiesta di escussione del teste COGNOME, come condizione alla quale era subordinata la scelta del rito abbreviato, in seguito aveva comunque accettato la definizione del processo allo stato degli atti, senza condizioni.
La sentenza si colloca, dunque, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l’imputato, a seguito del rigetto della richiest di giudizio abbreviato condizioNOME ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizioNOME, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria “ex officio” ai sensi dell’art. 603, co. 3, cod. proc. pe
(Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579)
Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, co. 3, cod. proc. pen atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritt alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022; GraNOME Rv. 282585).
E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comnna 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddi2:ioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023
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