Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6989 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 17/08/1968
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi di ricorso. udito il difensore avv. COGNOME Michele del foro di Roma che, nell’interesse di COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Civitavecchia in data 5 dicembre 2023, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di detenzione e porto di un’arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 – capo A), di detenzione e porto di tre pistole e un silenziatore (artt. 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 – capo B), di detenzione di un silenziatore (art. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 – capo C), di detenzione e porto di tre ordigni esplosivi (art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 – capo D), di detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. – capo E), di falso in certificazioni amministrative con riguardo a quattro documenti di identità (artt. 81 cpv. 477 e 482 cod. pen. – capo F), così riqualificata l’originaria contestazione ex art. 497bis cod. pen., di detenzione di segni distintivi (artt. 81 cpv., 497ter cod. pen. capo G), di falso in certificazioni amministrative con riguardo a due certificati di attribuzione del codice fiscale (artt. 81 cpv. 477 e 482 cod. pen. – capo H), di ricettazione di una pistola clandestina (art. 648 cod. pen. – capo J), di ricettazione di una pistola clandestina (art. 648 cod. pen. – capo L) e di detenzione di munizioni (artt. 81 cpv. 697 cod. pen. capo N), rideterminando il trattamento sanzionatorio in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 4.700 di multa.
R.G.N. 39300/2024
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica del capo D), e il vizio della motivazione poichØ, trattandosi di tre bombe-carta costruite artigianalmente, difetta la micidialità, in quanto si tratta unicamente di materiale esplodente che rientra nella previsione dell’articolo 678 cod. pen.
Del resto, il giudice di merito si Ł limitato a dare atto che la capacità distruttiva e quella lesiva dipendono dalla distanza, così dovendosi escludere la intrinseca natura di esplosivo.
Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato in data 9 gennaio 2025 una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che riguarda unicamente la qualificazione giuridica del capo D), Ł infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione Ł sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo» (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 – 01).
Il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale Ł assolutamente consolidato, tanto che trova la sua piø precisa formulazione in alcune decisioni degli anni ’90 del secolo scorso, nelle quali si Ł chiarito che «in tema di armi e materie esplodenti, l’ambito di applicabilità dell’art. 678 cod. pen. Ł limitato – oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l’impero di una normativa speciale – alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della “micidialità”; quest’ultimo carattere Ł insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva» (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, COGNOME, Rv. 208255 – 01; nella fattispecie, la Corte di merito – riformando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 – aveva qualificato il fatto della detenzione di 50 “cipolle” e 70 “tracchi ad otto girate” come violazione dell’art. 678 codice penale. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima e in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, ha annullato con rinvio l’impugnata decisione, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall’imputato e sottoposti a sequestro, il loro numero rilevante, la concentrazione in un unico contenitore – elementi minuziosamente descritti nella sentenza di primo grado – avrebbero dovuto indurre la Corte d’Appello a compiere una valutazione della condotta dell’imputato stesso, eventualmente anche con l’ausilio della perizia tecnica richiesta dalla difesa, che tenesse conto non tanto della destinazione apparentemente ludica delle “cipolle” e dei “tracchi”, quanto piuttosto della entità dei danni a cose e
persone che un’eventuale esplosione simultanea degli ordigni avrebbe potuto causare).
Con riguardo, poi, alla cd. bomba-carta, la giurisprudenza ha precisato che «la bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le “materie esplodenti”, onde l’omessa denuncia all’Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. in relazione all’art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione Ł punita a norma dell’art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895» (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273353 – 01).
I giudici di merito si sono attenuti agli insegnamenti di questa Corte regolatrice, evidenziando che sono stati rinvenuti tre ordigni, del peso complessivo di chilogrammi 1,5 contenuti all’interno di un fusto in metallo dentro il quale si trovavano pure le armi e le munizioni descritte nei restanti capi di imputazione.
Nello specifico, facendo riferimento a quanto accertato dalla Squadra Artificieri e Antisabotaggio dei Carabinieri, i giudici di merito hanno sottolineato che gli ordigni erano dotati di un buon potere distruttivo sulle cose e di capacità lesiva sul corpo umano, ovviamente da considerare in relazione alla distanza, concludendo che si tratta di oggetti in grado di danneggiare cose e offendere persone vicine al luogo di deflagrazione.
3.1. Il primo giudice, per parte sua, aveva opportunamente evidenziato che non si tratta di materiale pirotecnico e che in ogni caso le modalità di confezionamento, il quantitativo e la concentrazione in un ambiente angusto (fusto metallico all’interno di un veicolo) costituiscono pericolo per le persone e per le cose, assumendo quindi la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274477 – 01, ha affermato che «integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità»; fattispecie relativa all’occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza).
3.2. Si tratta di una valutazione di merito, solidamente ancorata alle risultanze processuali, che in ricorso omette completamente di criticare, insistendo nella prospettazione difensiva della diversa qualificazione giuridica.
Ciò conduce alla infondatezza del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME