Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40278 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40278 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8/6/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11/6/2018 ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 per la detenzione di un’arma qualificata come comune da sparo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di live entità di cui all’art. 5 legge 895/ evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla potenzialità dell’arma laddove, di contro, come da costante giurisprudenza sul punto,
avrebbero dovuto essere considerati e valorizzati altri elementi come, ad esempio, l di incensuratezza e la mancanza di collegamenti con ambienti delinquenziali.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ma concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del case giudiziario. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale fatto riferimento a degli elementi, l’allarme sociale rappresentato dalla dete un’arma, che non sono contenuti nei criteri indicati dall’art. 175 cod. pen. e, sentenza sarebbe sul punto nulla.
In data 5 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le qu AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motiva in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di liev di cui all’art. 5 legge 895/1967.
La doglianza è infondata.
1.1. La valutazione in relazione alla possibilità di riconoscere o meno l’att di cui all’art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 deve essere effettuata valutan componenti oggettive e soggettive del fatto, anche quelle diverse da quelle concern qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 2, n. 3852 del 13/12/20 2020, COGNOME, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 25 – 01).
Fermo restando, in prima battuta, il rilievo da attribuire alla potenzialità dell’arma (Sez. 6, n. 7271 del 19/12/2019, dep. 2020, Ulisse, Rv. 278351 – 02).
1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, tenuto conto che l’arma dell’illecita detenzione era una pistola calibro TARGA_VEICOLO in dotazione delle forze di adeguatamente motivato quanto alla particolare potenzialità offensiva della stes anche senza ulteriormente considerare che il ricorrente deteneva anche 50 cartucce m Luger, che non facevano parte di munizionamento originario della pistola stessa che è stato rinvenuto, circostanze queste, oggettivamente qualificabili come gravi che la coerentemente, ha ritenuto prevalenti rispetto a quelle evidenziate dalla difesa.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motiva con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della conda nel certificato del casellario giudiziario.
La doglianza è infondata.
Alla luce della motivazione complessivamente resa, infatti, la Corte territ anche considerate le modalità di commissione, rinviando all’allarme sociale per l
collettività, ha comunque fatto riferimento alla gravità del reato e, pert circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 175
Il provvedimento, quindi, è sul punto conforme al dettato normativo motivazione, in assenza di palesi illogicità, risulta coerente e adeguata.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagament spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consig e estensore