Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova del 28/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 febbraio 2023, il Gip presso il Tribunale di Genova ha condannato COGNOME NOME alla pena di euro 7.000 di ammenda in relazione ai reati di cui all’art. 2 L 150/1992, per avere, in violazione di quanto previsto dal regolamento CEE numero 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, detenuto presso la propria abitazione,. in assenza della prescritta documentazione, due esemplari vivi appartenent alla specie python molurus bivittatus (pitone moluro), rientranti nelle specie di cui all’allegato del predetto Regolamento, rendendo impossibile accertare la legale acquisizione e la provenienza dei due animali, in Genova il 14 ottobre 2022. La decisione veniva assunta a seguito dell richiesta di rito abbreviato presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso cassazione; in particolare:
2.1. Col primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere il giudice deciso in sede di abbreviato sulla base (anche) di documentazione trasmessa dal pubblico ministero dopo l’opposizione a decreto penale di condanna, non messa a conoscenza della difesa;
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen. in quanto ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato (documentazione inidonea, secondo l’imputazione; inesistente, secondo la sentenza);
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), L. 150/1 in quanto il giudice pretenderebbe un tracciamento delle varie cessioni RAGIONE_SOCIALE animali, in rea non richiesto dalla legge;
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice, nella discussio concesso diritto di replica al pubblico ministero, nonostante la Difesa si fosse associata alle iniziali richieste;
2.5. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al manca riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata in d 29.09.2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. La prima doglianza non è condivisibile. In punt evidenziato che la allegazione censurata è priva di sanzione processuale. In punto, la doglianz è del tutto generica, esponendo la sanzione processuale della inutilizzabilità senza citar menzionare la norma violata ai fini del profilo di inutilizzabilità richiesto. Non solo. D punto ogni articolata censura sulla decisività dell’utilizzo di tali atti da parte del deciden che rilevano. Menzione del tutto assente nella specie. Omologhe considerazioni valgono per il secondo motivo. La sentenza è conforme ai principi esegetici in materia per i quali in punto no vi è violazione dell’art. 521 secondo comma c.p.p., allorquando la sentenza si adegua al princip per il quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ip in cui la richiesta modifica costituisca una mera variazione dell’originaria contestazione (Se n. 1960 del 28/06/2017). Inoltre (Sez. 3 , n. 7146 del 04/02/2021), il principio di correla tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e poi ri non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imput difendersi, laddove la possibilità di visionare il fascicolo rende evidente tale possibilità, s presunto mutamento non viola il principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., non incidendo diversità in modo significativo, per essere le parti a conoscenza del fatto sulla base RAGIONE_SOCIALE a indagine. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente ripercorre i motivi di dissenso rispe sentenza, già abbondantemente analizzati dal decidente. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emerge processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attinge
sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio di erronea valutazione in punto di elemento soggettivo con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato parte del Giudice di legittimità. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la dec merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condivide la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con i comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). E sotto tale profilo la decision non merita censura. Adeguatamente il decidente si è conformato al principio esegetico per il quale per integrare reato di cui all’art. 2 legge 150/1992 non è sufficiente la mancanza l’irregolarità di ogni e qualsiasi tipo di documentazione relativa al prodotto ma occorre c tratti della documentazione specificamente prevista dai regolamenti comunitari, come adeguatamente riportato e documentato. Il reato previsto dall’art. 2, lett. f), della le febbraio 1992, n. 150, come modificato dall’art. 2 del d. Igs. 18 maggio 2001, n. 275, punisce fatto di chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, de dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle speci elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni, «detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerci offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’allegato B del Regolamento». Orbene è di tutta evidenza, come facilment si ricava dalla lettera e dalla ratio delle disposizioni in esame, che la documentazione in COGNOMEone è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tu delle specie animali e vegetali protette (di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 197 ed al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni), ossia in particolare i certificati o licenze di importazione o esportazione ed i provvedimenti autorizzativi o certificativi previsti dal Regolamento, e più in generale tu documentazione diretta alla identificazione del prodotto stesso, sotto il profilo dell provenienza, della sua commerciabilità, della sua legittima deten zione. Il decidente ha motivato adeguatamente sul punto rilevando inferenze importanti come la carenza o addirittura falsità e irregolarità documentale prodotta nonché adoprando ai fini del decidere il mancato tracciamento che rileva probatoriamente, diversamente da quanto opinato nel ricorso. Nella specie, alcuna prova ha fornito sul punto l’imputato che invero non era in possesso di alcuna documentazione che tracciasse l’origine lecita RAGIONE_SOCIALE animali, anzi producendo documentazione falsa ed irregolar L’imputato non era in possesso della documentazione al momento in cui riceveva i rettili, ma l recuperava solo dopo il controllo subito. Il quarto motivo non è condivisibile. La pres violazione è priva di sanzione processuale e non rileva ai fini della decisività della COGNOMEo quinto motivo non è condivisibile. Il decidente motiva sulla plurima violazione, trattandosi d animali di specie protetta e sulle particolari modalità offensive della condotta, tralaticia fondata su documentazione irregolare per supportarne la legittima detenzione. Corretto è i richiamo alle modalità di detenzione che non assicuravano la fuga dell’animale. La decisione è i Corte di Cassazione – copia non ufficiale
linea con i presupposti costitutivi richiesti dall’istituto e con la configurazione di mo condotte successive al fatto contestato tali da essere prese in considerazione secondo la nuova formulazione dell’istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, esso è inammissibile per genericità.
Come noto, accanto alla norma citata dal ricorrente (art. 430 cod. proc. pen., che si appli solo dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio), esiste un’altra disposizione, l’art 419, comma 2, il quale prevede che, dopo la notifica della data di udienza preliminare da part del GIP, l’imputato e il pubblico ministero possono «presentare memorie e produrre documenti», senza che tali produzioni siano seguite da avvisi alle altre parti (che, potendo consulta fascicolo nella cancelleria del giudice, ben possono verificarne la presenza); tale disposizion applicabile anche al giudizio abbreviato, stante il richiamo contenuto all’articolo 441, comma del codice di rito, per cui si deve ritenere possibile la produzione di memorie e documenti f alla decisione del Giudice in ordine alla ammissione al rito contratto.
Il ricorrente non si perita di chiarire se, e per quali motivi, ritenga tale norma inappl al caso di specie, posto che la produzione documentale del pubblico ministero (13/02/2023) è intervenuta tra la data dell’opposizione a decreto penale (21/12/2022) e quella dell’ammission al rito abbreviato (23/02/2023). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che nel corso dell’udi preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell’udienza, essendo la produzione ammissibile fin all’inizio della discussione, ai sensi dell’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., senza ch comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte d nuova produzione, un’attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 – 02; Sez. 3, n. 44011 del 24/09/2015, Rv. 265072 – 01).
Inoltre, come evidenziato dal P.G., la disposizione censurata è priva di sanzione processuale.
A ciò va aggiunto che la doglianza è del tutto generica, non solo perché eccepisce la sanzione processuale della inutilizzabilità senza citare e menzionare la norma violata ai fini profilo di inutilizzabilità richiesto, ma anche, e soprattutto, perché non chiarisce la incide complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferim al provvedimento impugnato. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha infatti già affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabi di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compen
indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provved impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01).
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
In rubrica era contestato all’imputato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente avere detenuto due esemplari di pitone moluro «in assenza della prescritta documentazione».
A pag. 6 della motivazione si precisa che l’imputato «non era in possesso di alcuna documentazione che tracciasse l’origine lecita RAGIONE_SOCIALE animali».
Non è dato quindi comprendere in cosa consisterebbe la contestata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
5. Il terzo motivo è invece infondato.
Il reato previsto dall’art. 2, lett. f), della I. 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato 2 del d. Igs. 18 maggio 2001, n. 275, punisce il fatto di chi, in violazione di quanto previs Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C Regolamento medesimo e successive modificazioni, «detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’allegato B del Regolamento» (il corsivo è del Collegio).
La «documentazione» in COGNOMEone, come evidenziato dal P.G., è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a RAGIONE_SOCIALE delle specie animali e veg protette (di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973 ed al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni), ossia particolare i certificati o licenze di importazione o esportazione ed i relativi provved autorizzativi o certificativi previsti dal Regolamento, e più in generale tutta la documentaz diretta alla identificazione dell’esemplare stesso, sotto il profilo della sua provenienza, de commerciabilità, della sua legittima detenzione.
Il decidente ha motivato adeguatamente sul punto.
A pagina 3 della sentenza chiarisce che i documenti esibiti dal COGNOME dovevano ritenersi «irrilevanti perché non consentivano di risalire all’origine lecita della detenzione».
A pag. 4 precisa che la documentazione è quella che consente di dimostrare la conformità della detenzione alla Convenzione di Washington del 1973 e al Reg. UE n. 338/1997, ossia quella «diretta alla identificazione dell’esemplare stesso, sotto il profilo della provenienza, del commerciabilità, della sua legittima detenzione»; nel caso di specie, a pag. 2 della sentenza legge che le dichiarazioni raccolte successivamente dall’imputato «risultavano generiche i quanto riportavano solo la specie e il sesso dell’esemplare – gli animali non erano univocament identificati con un sistema di marcatura in base alla vigente normativa – e non permettevano quindi, agli operanti di effettuare alcun accertamento».
Il giudice concludeva nel senso che la documentazione prodotta dall’imputato (pag. 5) «è apparsa del tutto non corrispondente al vero» (segue spiegazione).
Il ricorrente non si confronta affatto con la doviziosa motivazione del provvedimen limitandosi ad una generica contestazione di un obbligo di tracciabilità, di cui la sentenza parla.
5.1. In diritto, peraltro, non vi è dubbio che l’esegesi normativa operata, secondo c punita anche la semplice detenzione anche senza fini di lucro, è del tutto logica e risponde, resto, alla ratio legis, dovendosi a tal fine rilevare . che l’introduzione della lett. f) dell’art. 2 frutto nella novella normativa adottata dal D.Igs. 18 maggio 2001, n. 275 (Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell’artic 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 159, che, con l’art. 2 sostituì l’articolo 2 della I. 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decretogennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Per effetto di tale ultima disposizione, infatti, come già questa Corte aveva avuto di rile a differenza del vecchio testo dell’art. 2, I. 7 febbraio 1992, n. 150, che qualificava come anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti RAGIONE_SOCIALE animali selvatici e delle piant loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a), appendici II e III, e nell’alleg seconda, del regolamento C.E.E. n. 3626/82, e successive modificazioni, il testo del medesimo art. 2, così come sostituito dall’art. 2 D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modifica nella legge 13 marzo 1993, n. 59, prevedeva come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la “detenzione per la vendita” (Sez. 3, n. 4152 del 04/12/1996, dep. 1997, Rv. 20703 – 01). Il D. Igs. n. 275/2001, tuttavia, sostituendo integralmente l’art. 2, I. 150 del 1 invece, reintrodotto la rilevanza penale della semplice “detenzione” limitatamente alle specie cui all’allegato B del Reg. (CE) 9 dicembre 1996, n. 338/97 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo de commercio), pubblicato nella G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61, entrato in vigore il 3 marzo 1997, individuando, poi, oltre alla detenzione, una serie di ulteriori condotte vietate (“utilizza p di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in ve o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”).
La lettura difensiva, secondo cui il termine detenzione dovrebbe essere letto unitamente all locuzione “per scopi di lucro” è contraria all’esegesi piana della disposizione, posto che, se fosse, non vi sarebbe stata ragione alcuna per il Legislatore del 2001 di differenziar detenzione “semplice” dalla detenzione “per la vendita o per fini commerciali”, condot parimenti contemplata dalla stessa lett. f) della disposizione citata, che, all’evidenza, è sin di detenzione per scopi di lucro, essendo tali scopi insiti nel detenere “per la vendita o p commerciali”. Deve, conclusivamente, ritenersi che l’art. 2, comma 1, lett. f), I. 157 del 1 nella sua attuale formulazione, già applicabile all’epoca dei fatti, punisce (e puniva) la sem / detenzione, contrariamente all’esegesi sostenuta dalla difesa.
5.2. Quanto al requisito della tracciabilità, contestato dalla difesa, non vi è dubbi l’esegesi normativa condotta dal giudice sia corretta, come già evidenziato dallo stesso PG nell sua requisitoria scritta. La documentazione cui si riferisce la norma violata è quella dire dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a RAGIONE_SOCIALE delle sp animali e vegetali protette (di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973 ed a Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni), ossia in particolare i certificati o licenze di importazione o esportazione ed i provvedimenti autorizzativi o certificativi previsti dal Regolamento, e più in generale tu documentazione diretta alla identificazione del prodotto stesso, sotto il profilo dell provenienza, della sua commerciabilità, della sua legittima detenzione. Le due dichiarazioni cessione ai fini CITES esibite, peraltro, sono state ritenute – con motivazione non sindacabil questa sede perché frutto di apprezzamenti di fatto scevri da illogicità manifeste – del irrilevanti in quanto non consentivano di risalire all’origine lecita della detenzione. I sog cui il COGNOME risultava aver ricevuto i due pitoni (COGNOMECOGNOME quale primo cedente a tali e COGNOMECOGNOME COGNOME ultimi, quali successivi cedenti al COGNOME), rendevano infatti dichiaraz inidonee a ricollegare i due pitoni sequestrati al COGNOME ai documenti di cessione c riportavano indicazioni generiche, recando solo la specie ed il sesso dell’esemplare, non essendo univocamente identificati con un sistema di marcaggio in base alla vigente normativa. COGNOMECOGNOME COGNOME, perché riferiva di aver ricevuto i due pitoni da un soggetto non meg identificato ..,dluna fiera senza fornire informazioni utili. Il COGNOME, cui il COGNOME av uno dei due pitoni sequestrati al COGNOME, pur riconoscendo il documento di cessione 15.02.2020, riferiva di non aver rilasciato a quest’ultimo alcun documento all’atto della cessi dell’animale non sapendo fosse necessario, tant’è che aveva messo il COGNOME con il COGNOME richiesto dall’imputato mentre era in corso il controllo. Il COGNOME, dal cant pur riconoscendo il documento di cessione 15.02.2020, dichiarava anch’egli di non aver consegnato al COGNOME alcun documento non sapendo fosse necessario. Infine, gli accertamenti successivi, che avrebbero dovuto confermare la legale ricezione dei due pitoni all’originario cedente COGNOME all’allevatore, tale COGNOME NOME, avevano avuto negativo, in quanto nelle dieci dichiarazioni di cessione prodotte dallo COGNOME, inere esemplari ceduti, non risultava il nome del COGNOMECOGNOME Da qui, la logica conclusione del giud secondo cui mancava la tracciabilità documentale, che peraltro avrebbe dovuto essere confermata in duplice copia sia dal cedente che dell’acquirente, idonea a provare la legitt detenzione dei due esemplari di pitone in capo al COGNOME. Che, del resto, il requisito d tracciabilità sia normativamente richiesto discende dall’ovvia considerazione per cui, ove consentisse di detenere animali la cui legittima provenienza non sia tracciabile, verreb vanificato l’obiettivo del reg. CE n. 338/1997, che è quello di proteggere le specie di fau della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A comprova del requisito della tracciabilità, del resto, si noti, milita quanto dispone i (CE) 4 maggio 2006, n. 865/2006 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie del flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), pubblicato nella G.U.U.E. 19 giugno 2006, n. L 166, il cui art. 37 infatti richiede non solo il rilascio di un cer proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenu scopi personali e non commerciali, ma anche che (comma 2), ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, appa dunque del tutto logica la conclusione del giudice di merito il quale ha chiarito (pag. 5) ch documentazione non era in possesso dell’imputato, osservando come quella dal medesimo esibita agli operanti e che egli aveva attestato di aver recuperato dai soggetti d asseritamente aveva ricevuto i due pitoni “è apparsa del tutto non corrispondente al vero”. infatti, puntualizza il giudice, la denuncia di nascita proveniente dall’allevamento dello S con prot. 903 del 9.07.2019, faceva riferimento a 26 esemplari di p.molurus bivittatus, di COGNOME 24 esemplari erano stati ceduti a privati cittadini e ad un negozio, mentre due esemplari era rimasti presso lo COGNOME: nessuno RAGIONE_SOCIALE esemplari di pitone risultava essere mai stato cedut COGNOME e non risultava neppure alcuna cessione sul territorio ligure.
6. Il quarto motivo è inammissibile.
L’articolo 523 cod proc. pen. stabilisce che le parti, incluso il pubblico ministero, ha facoltà di replicare alle deduzioni delle altre parti, una volta, fatta eccezione per l’impu suo avvocato difensore. La replica deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari confutare gli argomenti avversari, non può essere utilizzata per colmare omissioni della pri esposizione. L’imputato, vista la delicatezza della sua posizione, ha sempre diritto all’u parola.
In caso di diniego da parte del giudice del diritto di (ultima) parola sarebbe senz’ configurabile una violazione del diritto di difesa, ma nulla vieta alle parti di riprendere l ed eventualmente modificare le proprie richieste.
Il motivo è inammissibile in quanto non chiarisce neppure quale sarebbe la nullità c sarebbe affetta la sentenza. In ogni caso, l’eventuale eccezione di nullità per violazione del 523, cod. proc. pen., in quanto relativa, sarebbe sanata, non essendo stata immediatamente eccepita dal difensore. Questa Corte ha già affermato infatti che la nullità conseguente a violazione del diritto di replica spettante all’imputato ed al. suo difensore, in quanto; succ alla chiusura dell’istruttoria dibattim’entale e non integrante quindi violazione del d contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto es eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392 – 08).
7. Il quinto motivo è inammissibile.
L’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le mod condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, anche in considerazione della condotta susseguente al reato -, l’offesa è di particolare tenuità e comportamento risulta non abituale».
In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.nn.) sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due an la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntame alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la partico dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo RAGIONE_SOCIALE “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata allo sch legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «mod condotta» e «l’esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei cr dall’articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni al dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a s modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requi l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista qu abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto del della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsias violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto dell sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/201 Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che n bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccani processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fa
Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sos punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’ist non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazio giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della p il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile que punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittal abitualità del comportamento; mentre nessuno RAGIONE_SOCIALE altri indicatori idonei ad es
particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diret generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».
Analogamente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, ha stabilito che fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre cat di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il gra colpevolezza. L’istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circu penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente».
Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fatt concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giurid protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).
7.1. Esaminando la fattispecie sub iudice, la sentenza chiarisce che non è applicabile l’articolo 131-bis cod. pen. in quanto:
la condotta riguardava due pitoni;
le condotte successive al reato non erano tali da consentire di ritenere il reato di entità;
l’imputato aveva già beneficiato di una pronuncia ex art. 131-bis, in relazione alla coltivazione di stupefacenti;
le teche che contenevano i pitoni non erano sigillate in modo da impedirne la fuga.
La valutazione in concreto operata dal giudice appare rispettosa dei criteri imposti d giurisprudenza della Corte.
Il ricorso, che si sofferma su elementi estranei alla fattispecie, quali il parere della AS modalità di conservazione RAGIONE_SOCIALE esemplari, appare peccare di genericità, non confrontandosi criticamente (se non in modo formale) con il contenuto del provvedimento impugnato, la cui motivazione appare congrua e non manifestamente illogica. A ciò va aggiunto, peraltro, come lo stesso giudice aveva disposto il rinvio per repliche invitando la difesa a verificare se l’im avesse intenzione di effettuare un’offerta a favore di un’associazione a RAGIONE_SOCIALE animali a di valutare la condotta successiva al reato ex art. 131-bis, cod. pen., come novellato dalla ri “Cartabia”. Invito che, come sembrerebbe potersi desumere dal diniego da parte del giudice, è rimasto senza alcun seguito, non potendosi pertanto valorizzare la condotta susseguente al reato nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stre parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, NUMERO_DOCUMENTO).
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8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Alla declaratoria di rigetto consegue, a dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/11/2023