Detenzione ai fini di spaccio: quando la quantità non conta
La detenzione ai fini di spaccio è un reato che si configura anche in presenza di modiche quantità di sostanza stupefacente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine tra uso personale e spaccio non risiede solo nel peso della droga, ma in un insieme di indizi gravi e concordanti. Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto trovato in possesso di pochi grammi di sostanza, ma circondato da inequivocabili strumenti di vendita.
Prove della detenzione ai fini di spaccio
I fatti riguardano il rinvenimento di stupefacenti all’interno di un’abitazione privata. Nonostante la difesa abbia puntato sulla modesta entità del sequestro per invocare l’uso personale, i giudici hanno dato rilievo alla presenza di materiale tecnico. Bilancini di precisione e strumenti per il frazionamento della sostanza indicano una chiara volontà di distribuire il prodotto a terzi. La detenzione ai fini di spaccio viene quindi provata dalla capacità organizzativa del detentore, che predispone il materiale per la vendita al dettaglio.
Il ruolo del materiale da confezionamento
Un elemento decisivo nella decisione è stato il ritrovamento di un quaderno contenente appunti manoscritti. Questi documenti riportavano cifre, date e riferimenti tipici di una contabilità dello spaccio. La combinazione tra la sostanza e la documentazione delle transazioni elimina ogni dubbio sulla destinazione commerciale. Il materiale da confezionamento, unito ai registri delle vendite, trasforma una semplice detenzione in un’attività illecita strutturata, rendendo irrilevante la quantità minima di droga trovata al momento del blitz.
Detenzione ai fini di spaccio e attenuanti
Il ricorrente ha cercato di ottenere una riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha confermato il diniego già espresso in appello. La mancanza di elementi positivi nella condotta, come la collaborazione con le autorità o il ravvedimento operoso, impedisce l’applicazione dell’Art. 62-bis c.p. Inoltre, la professionalità dimostrata nella gestione della contabilità e del confezionamento aggrava il quadro probatorio, giustificando la severità della sanzione applicata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando la natura generica delle doglianze. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già correttamente analizzato il nesso tra il materiale ritrovato (quaderno e strumenti di confezionamento) e la finalità di spaccio. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta logica e coerente, rendendo impossibile una nuova valutazione nel merito in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio fondamentale: la prova dello spaccio può prescindere dal dato ponderale. Il possesso di strumenti per il confezionamento e di registri contabili costituisce una prova documentale e materiale della destinazione a terzi della sostanza. Per chi si trova coinvolto in procedimenti simili, è essenziale comprendere che la difesa deve concentrarsi sulla contestazione di tali elementi indiziari, poiché la sola modesta quantità non è più sufficiente a garantire l’impunità o la derubricazione del reato a uso personale.
La modesta quantità di droga esclude il reato?
No, la destinazione allo spaccio può essere desunta da altri elementi come il possesso di materiale per il confezionamento o di appunti contabili.
Cosa comporta il ritrovamento di un quaderno con appunti?
Se gli appunti riportano dati inerenti all’attività di vendita, costituiscono una prova determinante per qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza offrire nuovi spunti legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45052 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a riten che la sostanza stupefacente detenuta in casa, seppure di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento e di un quaderno con appunti che riportavano dati inerenti l’attività di spaccio ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica critica adeguatamente confutata dalla Corte d appello che, solo dopo aver preso in esame la condotta contestata, ha ritenuto congrua la pena determinata in mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa (a seguito di sua rideterminazione all’esito dell’assoluzione in merito al quantitativo di sostanza stupefacente non attribuit ricorrente e la esclusione della contestata recidiva), al contempo rilevando l’assenza di element che deponessero per una ulteriore riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.